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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2025 in data 21 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 40/2025, che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 40/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza il 29 gennaio 2025, il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 4 dicembre 2025, e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro 60 giorni, l’accredito dell’importo sulla Carta del docente, oltre agli interessi legali, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La documentazione prodotta ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e la mancata esecuzione degli obblighi da essa derivanti; inoltre, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza del TAR, compiendo gli adempimenti imposti dal giudicato, incluso l’accredito di € 2.500,00 sulla Carta del docente, oltre agli accessori dovuti secondo la sentenza da eseguire. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza quando l’Amministrazione non esegue un provvedimento giurisdizionale definitivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha rilevato il decorso nel caso concreto.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato da eseguire quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.

  • DPCM 28 novembre 2016

    È richiamato nella domanda della ricorrente per individuare modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente; la sentenza ordina l’esecuzione degli adempimenti stabiliti dal giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • La prova del passaggio in giudicato della pronuncia e della sua notificazione all’Amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione dell’obbligo, consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’adempimento puntuale delle statuizioni contenute nel giudicato.
  • Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni statali deve essere considerato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997; decorso tale termine senza adempimento, sussistono i presupposti per l’ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione e alla richiesta della parte vittoriosa.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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