Cassazione Civile, Ordinanza n. 09679/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una convenzione urbanistica relativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione in una zona del PRG del Comune, per la quale era stata rilasciata una polizza fideiussoria a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti dal soggetto attuatore. A seguito del mancato completamento delle opere, il Comune otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della compagnia garante per il pagamento dell’importo garantito. La compagnia opponeva il decreto deducendo, in sintesi, che la garanzia avesse natura accessoria e non autonoma, che l’importo richiesto fosse frutto di una determinazione unilaterale del Comune, che la polizza fosse ridotta per effetto delle opere già eseguite e che l’inadempimento fosse imputabile al Comune, il quale avrebbe imposto modifiche e nuove opere rendendo impossibile l’adempimento. Il Tribunale rigettava l’opposizione della garante e accoglieva la manleva nei confronti della società attuatrice e dei garanti personali. La Corte d’appello confermava la qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia, escludeva una condotta del Comune contraria a correttezza e buona fede e riteneva l’inadempimento imputabile ai soli soggetti attuatori. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale per avere la Corte territoriale qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia valorizzando solo alcuni elementi testuali e trascurando indici di accessorietà; 2) nullità del contratto, per asserita violazione di norme imperative relative all’oggetto sociale della società assicuratrice e al divieto per le assicurazioni di assumere rischi estranei all’attività tipica; 3) difetto di motivazione sulla quantificazione dell’importo dovuto, sostenendo una contraddizione della sentenza sul riconoscimento e sull’esclusione di una specifica opera dalla garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a ottenere una nuova interpretazione del contratto, senza una specifica censura in iure delle regole ermeneutiche applicate dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo e fondato su una questione di fatto non esaminata nei gradi di merito, relativa ai limiti dell’oggetto sociale della società assicuratrice e alla compatibilità della garanzia con la disciplina di settore. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della Corte d’appello sul quantum era sufficiente e che la critica dei ricorrenti, in realtà, tendeva a sollecitare un diverso esame del fatto, comunque precluso in cassazione e, peraltro, ostacolato dal giudizio di doppia conforme. I ricorrenti principali e la compagnia garante aderente sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La violazione dei canoni interpretativi può essere denunciata in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente chiedere una nuova lettura del contratto.
art. 1363 c.c.
Le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, ma la censura in cassazione deve riguardare l’erronea applicazione del canone, non la mera diversa ricostruzione della volontà contrattuale.
art. 1364 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dai ricorrenti; la Corte ribadisce che la censura deve investire l’attività di interpretazione in modo specifico e non solo il risultato raggiunto.
art. 1367 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati; non basta allegarne la violazione in astratto senza dimostrare lo scostamento del giudice di merito.
art. 1369 c.c.
Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati; la doglianza è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del significato complessivo del contratto.
art. 1418 c.c.
La dedotta nullità per violazione di norme imperative richiede una questione ritualmente introdotta e supportata da accertamenti di fatto già compiuti nei gradi di merito.
art. 1421 c.c.
La nullità può essere rilevata d’ufficio, ma la Corte non può svolgere nuovi accertamenti di fatto necessari a fondarla.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente quando il percorso argomentativo della sentenza consenta di comprendere la determinazione del quantum; non basta una critica che miri a un diverso apprezzamento del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto o dell’interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame del fatto decisivo è distinta dalla denuncia di motivazione apparente; in ogni caso, nel caso concreto, era preclusa dalla doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme preclude la proposizione in cassazione della censura di omesso esame del fatto decisivo, quando il decisum di primo e secondo grado sia conforme.
art. 378 c.p.c.
Richiamato solo per dare conto dei depositi di memoria, senza rilievo decisivo sulla soluzione della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
R.D. 4 aprile 1925, n. 63, art. 130
Invocato dai ricorrenti come norma imperativa asseritamente violata, ma la questione è dichiarata inammissibile perché nuova e richiedente accertamenti fattuali non compiuti nei gradi di merito.
L. 10 giugno 1978, n. 295, art. 5
Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della garanzia; la Corte esclude di poter verificare per la prima volta in cassazione i limiti dell’oggetto sociale della compagnia assicuratrice.
Cass., S.U. n. 3947 del 18/2/2010
Richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi dell’accessorietà della garanzia; la Corte di cassazione non accoglie la censura perché formulata in modo inidoneo a contestare la qualificazione compiuta dai giudici di merito.
Cass. S.U. n. 30174/2011
Richiamata per affermare che il divieto per le assicuratrici di limitare l’oggetto sociale all’attività assicurativa non impedisce singoli atti non assicurativi, purché non si traducano in un’attività sistematica di assunzione di rischi estranei a quelli tipici.
Cass. n. 14550/2022
Ribadisce la distinzione tra interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito, e qualificazione giuridica della volontà contrattuale, censurabile in cassazione.
Cass. n. 30885/2022
Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici occorre specificare le norme violate e indicare concretamente come il giudice di merito se ne sia discostato.
Cass. n. 30730/2022
Richiamata in continuità con l’onere di specificazione della censura sui canoni interpretativi.
Cass. n. 1857/2023
Conferma che la deduzione della violazione delle regole ermeneutiche richiede una critica specifica e non una mera dissociazione dal risultato interpretativo.
Cass. n. 604/2019
Richiamata sul tema della sufficienza della motivazione e della comprensibilità del percorso logico della sentenza.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione della volontà delle parti; occorre indicare puntualmente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- La qualificazione del contratto come autonomo di garanzia o come garanzia accessoria dipende dall’interpretazione complessiva del testo negoziale, ma in sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una nuova lettura degli indici contrattuali.
- La deduzione di nullità per violazione di norme imperative non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando presupponga accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito, come quelli relativi all’oggetto sociale della società garante o alla natura concreta dell’attività svolta.
- La censura relativa alla motivazione sul quantum è inammissibile quando mira, in realtà, a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito; la motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico seguito nella liquidazione.
- Il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è distinto dal vizio di motivazione apparente e, quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado, può essere precluso dal regime della doppia conforme.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09605/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09607/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09609/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09610/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09611/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09612/2025 del 13/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →