Sentenza del 01/07/2024 n. 461 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
TARI - Rifiuti speciali - La dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI 2016 perché il Comune aveva negato la riduzione prevista per i rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo (art.17-bis Regolamento TARI). La società sosteneva di effettuare il riciclo autonomo (anche tramite consorzio) e chiedeva la riduzione proporzionale della quota variabile della TARI; censurava l'illegittimità dei commi 5 e 7 dell'art.17-bis che fissavano un limite massimo del 50% alla riduzione e l'assenza nell'allegato del Regolamento di un limite quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Denunciava inoltre carenze procedurali dell'ente e la mancata istruttoria nella richiesta di riconoscimento della riduzione.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di 2º grado ha accolto l'appello in parte: ha disapplicato i commi 5 e 7 dell'art.17-bis del Regolamento TARI 2016 nella parte in cui prevedevano un limite massimo del 50% alla riduzione della quota variabile, ritenendoli incompatibili con la normativa statale (art.238, comma 10 d.lgs.152/2006 e successive modifiche) che prevede una riduzione proporzionale alle quantità effettivamente avviate al recupero senza soglia massima. Ha inoltre richiamato l'illegittimità dell'assimilazione effettuata solo sul profilo qualitativo senza indicazione di limiti quantitativi, come previsto dall'art.198 d.lgs.152/2006. Ne è conseguito l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento TARI 2016 e l'ordine al Comune di ricalcolare la pretesa tributaria senza il limite del 50%. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 198, comma 2, lettera g)
I comuni devono disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a urbani "per qualità e quantità"; dunque il regolamento comunale deve indicare anche limiti quantitativi, non solo elenchi qualitativi.
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 10
Prevede l'applicazione, alla tariffa, di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviate al recupero; la norma non prevede un limite massimo percentuale alla riduzione, quindi un tetto del 50% nel regolamento comunale è illegittimo.
legge 27/12/2013 n.147, art.1 comma 652 (e modifiche introdotte dalla legge di conversione n.68/2014)
Stabilisce che il Comune può disciplinare con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo; il richiamo conferma l'assenza di un limite massimo imposto dallo Stato.
legge 19/8/2016 n.166, art.17
Introduce possibilità di applicare coefficienti di riduzione proporzionali e previsioni agevolative per specifiche fattispecie (es. donazione alimentare), rafforzando la possibilità per il Comune di modulare riduzioni in funzione di quantità certificate.
d.l. 26/10/2019 n.124, art.57-bis
Estende nel tempo la possibilità di derogare ai limiti del metodo normalizzato, confermando la facoltà nazionale di modulare i coefficienti anche oltre i limiti tabellari per gli anni successivi.
D.P.R. 27/4/1999 n.158 (metodo normalizzato)
Prevede il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa e contempla un coefficiente di riduzione per le utenze non domestiche proporzionato alle quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero; anche qui non è fissato un limite massimo di riduzione.
Principio unionale "chi inquina paga" (TFUE art.191 e direttive comunitarie)
Il principio non impedisce agli Stati membri di adottare modalità di finanziamento diversificate o criteri differenziati; non giustifica, però, l'introduzione di un tetto alla riduzione proporzionale prevista dalla normativa nazionale.
Massime di principio
- La riduzione della quota variabile della TARI per i rifiuti speciali assimilati deve essere commisurata in modo proporzionale alla quantità effettivamente avviata al recupero; i regolamenti comunali non possono introdurre un limite percentuale massimo (es. 50%) se la normativa statale non lo prevede.
- L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani richiede l'indicazione delle caratteristiche sia qualitative sia quantitative; un elenco esclusivamente qualitativo è incompleto e può essere annullato.
- La prova per ottenere la riduzione è documentale: la quantità avviata al recupero deve essere attestata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, e il Comune deve istruire il procedimento prima di rigettare o limitare la riduzione.
- Se il contribuente impugna la TARI di una data annualità, deve fare riferimento al Regolamento vigente per quell'anno, ma il giudice tributario può disapplicare norme regolamentari illegittime anche se formate in anni precedenti quando incidono sull'atto impositivo.
- Il principio europeo "chi inquina paga" consente flessibilità nazionale nella determinazione dei criteri di finanziamento del servizio rifiuti, ma non giustifica la compressione del diritto del produttore al riconoscimento di riduzioni proporzionali previste dalla legge.
- In caso di contrasto tra disciplina comunale e normativa statale in materia di riduzioni proporzionali TARI, prevale la norma statale; il contribuente può ottenere la ricalcolazione della pretesa tributaria senza i limiti illegittimi imposti dall'ente.
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