Sentenza del 01/07/2024 n. 138 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi erariali - Avviso di accertamento Giochi, Lotterie - Qualità di soggetto passivo del tributo - Anche non assunzione del rischio della scommessa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento tributario: il CTD contestava di non essere soggetto passivo del tributo sui giochi perché non assume il rischio della scommessa e perché l'operatore principale è estero; sosteneva quindi la mancanza del presupposto soggettivo e territoriale per l'imposizione
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che soggetto passivo del tributo sia non solo chi assume il rischio della scommessa, ma anche chi svolge tutte le attività tipiche del gestore (raccolta scommesse, raccolta somme, pagamento premi) anche se agisce per conto di terzi. Di conseguenza il CTD che svolge tali attività in Italia per operatori esteri è soggetto passivo per gli anni successivi al 2011. Sulla territorialità il Collegio ha rilevato che l'operatore estero opera in Italia tramite locali aperti al pubblico dove avviene la puntata e la ricezione della ricevuta; inoltre la legge considera la raccolta effettuata "per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero". L'appello è dunque respinto e l'accertamento confermato nei termini esposti
Norme richiamate
normativa sul tributo relativo ai giochi e alle lotterie
La norma è interpretata nel senso che il soggetto passivo è chi realizza il presupposto d'imposta costituito dall'organizzazione e gestione delle scommesse: non solo chi assume il rischio, ma anche chi svolge le attività tipiche del gestore (raccolta, incasso, pagamento premi) anche se per conto di terzi
disposizione sulla territorialità della raccolta
La norma va interpretata come riconducente alla territorialità la raccolta effettuata in locali aperti al pubblico in Italia, anche se per conto di operatori esteri: la legge specifica che la raccolta può essere effettuata "per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero"
giurisprudenza consolidata post-2011 in materia di giochi e lotterie
La giurisprudenza ha definitivamente affermato che soggetti diversi (es. bookmaker estero e CTD nazionale) possono essere entrambi autonomi soggetti passivi quando con ruoli differenti concorrono a realizzare il presupposto impositivo
Massime di principio
- Chi svolge in Italia le attività tipiche del gestore di scommesse (raccolta delle puntate, incasso delle somme, pagamento dei premi) è soggetto passivo del tributo anche se non assume il rischio della scommessa
- La presenza di un operatore estero non esclude l'imponibilità se la raccolta avviene tramite locali o strutture in Italia: la territorialità si valuta sulla effettiva raccolta nel territorio nazionale
- CTD e bookmaker possono essere due soggetti diversi, entrambi imponibili per i rispettivi ruoli: non si tratta necessariamente di responsabilità solidale, ma di pluralità di soggetti passivi che concorrono al medesimo presupposto
- Per operazioni svolte dopo il 2011 è necessario valutare gli obblighi tributari anche per soggetti intermedi che agiscono per conto di terzi; tali soggetti devono adeguare registrazioni, dichiarazioni e adempimenti connessi
- In situazioni analoghe conviene verificare documentazione operativa (luoghi di raccolta, modalità di incasso, ruolo contrattuale) per determinare se sussiste il presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta
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