Cassazione Civile, Ordinanza n. 15228/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente e un conto anticipi intrattenuti con una banca. Il correntista aveva chiesto la declaratoria di nullità dei rapporti, nonché la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dall'istituto di credito per interessi ultralegali, anatocismo, commissioni e spese in difetto di valida pattuizione scritta. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo carente l'allegazione su decorrenza del conto, saldi, tassi pattuiti e CMS. In appello la domanda era stata accolta: la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente la documentazione prodotta, aveva qualificato le rimesse come ripristinatorie per la presenza di un'apertura di credito non contestata, aveva fatto decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto e aveva applicato il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB escludendo capitalizzazione, commissioni e spese non pattuite. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere ripristinatorie le rimesse solo sulla base di un generico affidamento, senza prova del relativo limite massimo, necessario per distinguere rimesse ripristinatorie da solutorie; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sull'utilizzabilità degli estratti conto incompleti, lamentando che la ricostruzione del rapporto fosse stata ritenuta possibile nonostante la documentazione lacunosa e senza adeguata motivazione sulla attendibilità delle scritture di raccordo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe omesso di esaminare l'eccezione secondo cui spettava al cliente provare l'esistenza delle convenzioni contrattuali ritenute nulle e la banca non era tenuta a fornire tale prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che per escludere la prescrizione per le rimesse occorra la prova non solo di una generica apertura di credito, ma anche del suo limite massimo, giacché solo i versamenti entro il limite affidato hanno carattere ripristinatorio e non solutorio. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che, in caso di estratti conto incompleti, il correntista può partire dal primo saldo debitore documentato, essendo tale dato opponibile alla banca perché proveniente da essa; ha inoltre rilevato che la critica alla sufficienza della ricostruzione contabile mirava in realtà a rivalutare il merito e non era accompagnata dalla riproduzione dei passaggi della CTU richiamati dalla sentenza. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che la deduzione della banca non integrava un'eccezione in senso proprio ma una mera difesa, trattandosi della contestazione del difetto di prova degli elementi costitutivi della domanda attorea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
Richiamato dalla banca nella censura sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza solo nei limiti in cui la decorrenza della prescrizione per le rimesse dipende dalla prova del carattere ripristinatorio delle stesse.
art. 2935 c.c.
Richiamato nella critica alla decisione d'appello sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha ribadito che il dies a quo va collegato alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
art. 2938 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne svolge un'analisi autonoma, ma accoglie la censura sulla prescrizione nei limiti sopra indicati.
art. 2697 c.c.
La Corte richiama il riparto dell'onere della prova: spetta al correntista, per paralizzare l'eccezione di prescrizione della banca, provare il carattere ripristinatorio delle rimesse e quindi anche il limite massimo dell'affidamento; inoltre, per la ricostruzione contabile, la banca autrice dell'estratto conto deve integrarlo se contesta il contenuto.
art. 115 c.p.c.
La Corte esclude che il motivo della banca sulla ricostruzione contabile integri una violazione di questa norma, perché la doglianza era sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la deduzione della banca era una mera difesa e non un'eccezione in senso proprio; la decisione di accoglimento della domanda del correntista l'aveva implicitamente disattesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso relativi a violazione/falsa applicazione di legge richiamato dalla banca e valutato dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la censura ex art. 112 c.p.c.; la Corte ne esclude la fondatezza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per osservare che la contestazione sulla sufficienza della documentazione, ove volta a censurare il merito, avrebbe richiesto un omesso esame di fatti decisivi, non dedotto nella specie.
art. 117, comma 7, TUB
Richiamato dalla Corte d'appello e menzionato nella sentenza di cassazione; era stato applicato per sostituire la pattuizione mancante sugli interessi ultralegali.
art. 2702 c.c.
La Corte afferma che il primo saldo debitore risultante dall'estratto conto è opponibile alla banca perché proveniente da essa e fa piena prova del suo contenuto.
Massime di principio
- Per paralizzare l'eccezione di prescrizione nelle ripetizioni di indebito bancario, il correntista deve provare non solo l'esistenza di un'apertura di credito, ma anche il relativo limite massimo, poiché solo le rimesse entro tale limite hanno natura ripristinatoria e non solutoria.
- Le rimesse affluite su un conto scoperto o passivo hanno carattere solutorio; il carattere ripristinatorio sussiste soltanto nei limiti dell'affidamento effettivamente concesso e non oltre.
- In caso di produzione incompleta degli estratti conto, la ricostruzione del rapporto può partire dal primo saldo debitore documentato, purché tale dato provenga da un estratto conto della banca e sia quindi a essa opponibile come prova.
- La parte che contesta la sufficienza della ricostruzione contabile non può limitarsi a denunciare genericamente l'inattendibilità della CTU o della documentazione, ma deve articolare censure specifiche e, se richiama la CTU, riprodurne i passaggi rilevanti.
- La contestazione del difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda non integra di per sé un'eccezione in senso proprio; di conseguenza, il suo mancato esame non determina omessa pronuncia quando la domanda sia comunque rigettata o accolta implicitamente nel merito.
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