Cassazione Penale, Sentenza n. 22040/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) censura della qualificazione della condotta ai fini del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), deducendo che il ritrovamento delle chiavi dell'auto presso la carrozzeria dell'imputato non prova in modo decisivo la ricezione o la manomissione del veicolo e che il ricorrente avrebbe potuto venire in possesso del mezzo senza forzare l'accensione; 2) censura sulla quantificazione della somma da confiscare, sostenendo che la confisca avrebbe dovuto fondarsi sul profitto effettivamente conseguito dall'imputato e non sul valore dei mezzi oggetto del reato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le censure ritenendo la motivazione dei giudici di merito esaustiva, logica e congrua: il ritrovamento della chiave nell'officina è stato considerato "eloquente indice" della ricezione dell'auto e la ricostruzione del primo grado è stata confermata; la Suprema Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p., non potendo sostituirsi alla valutazione di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la quantificazione del profitto in assenza di elementi certi, consentendo ai giudici di merito di quantificare il profitto in via presuntiva (in concreto fissato in euro 105.000,00) ai fini della confisca per equivalente, conforme alla giurisprudenza richiamata. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
La norma sul riciclaggio è stata applicata alla condotta contestata: la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (tra cui il ritrovamento della chiave) supportino la configurazione del reato di ricezione/riciclaggio, conformemente alla motivazione dei giudici di merito
art. 648-quater c.p.
Richiamato in relazione alla confisca: la misura è applicata nella forma della confisca per equivalente quando non è possibile determinare con certezza il profitto, nei limiti di quanto emerso e valutato dai giudici di merito
art. 606 c.p.p.
Richiamato per affermare i limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito né sostituirsi a essa quando la motivazione sia logica, esaustiva e coerente
art. 616 c.p.p.
Applicato per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (qui quantificata in euro 3.000,00)
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, Sent. n. 35031 del 12/11/2020)
Principio secondo cui, in tema di confisca per equivalente, il profitto del reato può essere determinato anche mediante presunzioni e indizi purché ancorati a concrete circostanze e non contraddetti da elementi processualmente rilevanti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: se la motivazione dei giudici di merito è logica, esaustiva e coerente, il ricorso per cassazione volto principalmente a una diversa valutazione degli elementi di fatto è inammissibile
- Il ritrovamento di elementi materiali (es. chiavi) presso l'officina o luogo dell'imputato può costituire un forte indizio di ricezione/riciclaggio quando contrasta con l'ipotesi di una semplice compravendita integra del bene
- In assenza di prove certe sul profitto effettivo, il giudice di merito può quantificare il profitto ai fini della confisca anche per via presuntiva, purché le presunzioni siano ancorate a circostanze concrete e non siano smentite da elementi contrari
- Per contestare con successo la qualificazione giuridica (es. riciclaggio) occorre dimostrare vizi nella motivazione o l'assenza di elementi probatori essenziali; mere alternative ricostruttive dei fatti non sono sufficienti in sede di legittimità
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21670/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21671/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21672/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21674/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21675/2023 del 22/05/2023
- Sentenza penale · 22 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21676/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →