Ordinanza n. 4/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - I Reparto SM - Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri -OMISSIS- di prot. del 27.10.2025, notificato in data 03.11.2025, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento definitivo ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri (R.G.A.), presentata dal ricorrente in data 26.03.2025 (doc. 1); - della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/90) -OMISSIS- di prot. del 10.09.2025 (doc. 2); - dei pareri contrari della scala gerarchica, ivi inclusi il parere del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro del 29.04.2025 e il parere della Divisione Unità Specializzate Carabinieri del 28.05.2025 (docc. 3-4); - del parere del Servizio per la Sanità del Comando Generale del 30.06.2025 (doc. 5); - della nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- del 10.09.2025, nella parte in cui si nega il carattere di gravità ed eccezionalità alle motivazioni addotte dal militare (cfr. doc. 2). - laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro atto connesso, conseguente e consequenziale a quelli impugnati, nonché dei pareri preordinati ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che il diniego del trasferimento fosse ampiamente motivato in relazione alle preminenti esigenze di servizio. Di conseguenza, il ricorso non è apparso assistito da adeguato fumus boni iuris. La valutazione cautelare è stata limitata al requisito del fumus; il testo non riferisce una specifica valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento definitivo ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto l'istanza di trasferimento definitivo presentata il 26 marzo 2025, nonché il preavviso di rigetto, i pareri contrari della scala gerarchica e il parere del Servizio per la Sanità. È stata contestata anche la valutazione amministrativa con cui le motivazioni personali addotte dal militare sono state ritenute prive dei caratteri di gravità ed eccezionalità. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti impugnati, ma il testo dell'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri
La disposizione costituisce la base regolamentare dell'istanza di trasferimento definitivo; il diniego è stato ritenuto motivato in rapporto alle esigenze di servizio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il provvedimento impugnato risulti ampiamente motivato e il ricorso non presenti una sufficiente evidenza del fumus boni iuris.
- Nelle decisioni sui trasferimenti del personale dell'Arma dei Carabinieri, le preminenti esigenze di servizio possono costituire ragione decisiva del diniego, purché siano esplicitate attraverso una motivazione adeguata.
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