Tribunale, Sentenza T-167/22
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 settembre 2023. — Transformers Manufacturing Company Pty Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TMC TRANSFORMERS – Registrazione internazionale del marchio figurativo anteriore TMC – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-167/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione al marchio denominativo "TMC TRANSFORMERS". Ha ritenuto infondate sia le censure sulla legittimazione dell’opponente sia quelle sul rischio di confusione, valorizzando l’identità dell’elemento "TMC" e il carattere descrittivo di "transformers". È stata confermata anche la sufficienza della motivazione della decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Opposizione al marchio UE denominativo "TMC TRANSFORMERS": valutazione del rischio di confusione con il marchio anteriore figurativo "TMC" e legittimazione dell’opponente.
La questione giuridica
Se l’opponente fosse legittimata ad agire nonostante la contestata titolarità/trascrizione del marchio anteriore invocato; e, nel merito, se l’EUIPO avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio UE nella valutazione del rischio di confusione tra il segno richiesto "TMC TRANSFORMERS" e il marchio anteriore figurativo "TMC", con riferimento a pubblico di riferimento, comparazione dei prodotti, comparazione dei segni e carattere distintivo del marchio anteriore, nonché se la decisione fosse adeguatamente motivata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che l’opponente era legittimata a presentare l’opposizione perché la cessione del marchio anteriore risultava registrata presso l’OMPI prima del deposito dell’opposizione; inoltre ha confermato che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sussisteva rischio di confusione tra "TMC TRANSFORMERS" e il marchio figurativo anteriore "TMC", poiché i prodotti erano in parte identici e in parte molto simili, il pubblico rilevante era professionale con attenzione superiore alla media, l’elemento "TMC" era distintivo medio e dominante in entrambi i segni, mentre "transformers" era descrittivo e di debole impatto. La decisione dell’EUIPO era sufficientemente motivata e il ricorso è stato respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2015/2424
- Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 65 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
Opposizione al marchio UE "TMC TRANSFORMERS" e rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione del marchio denominativo "TMC TRANSFORMERS" per rischio di confusione con un marchio internazionale anteriore figurativo "TMC" designante l’Unione europea. La controversia attiene a prodotti della classe 9, in particolare trasformatori e componenti connessi.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio UE è stata depositata il 28 settembre 2017 per numerosi prodotti della classe 9, tutti riconducibili a trasformatori elettrici o loro varianti. Il 2 gennaio 2018 H & F Srl ha proposto opposizione fondandosi, tra l’altro, sulla registrazione internazionale anteriore n. 1229971, protetta nell’Unione europea per "trasformatori in resina da 160kVA a 30MVA per la distribuzione e le applicazioni di rete". La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione; la commissione di ricorso ha poi respinto il gravame della richiedente.
Questioni preliminari: diritto applicabile e ricevibilità
Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda è stata depositata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1001, le norme sostanziali applicabili erano quelle del regolamento n. 207/2009, mentre quelle procedurali erano quelle del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato (UE) 2018/625. Ha inoltre respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’interveniente e ha dichiarato inammissibili alcuni allegati prodotti per la prima volta in giudizio, richiamando i limiti del controllo di legittimità del Tribunale.
Primo motivo: legittimazione ad agire dell’opponente
La ricorrente sosteneva che l’opponente non fosse titolare dei marchi anteriori alla data dell’opposizione o che, comunque, la trascrizione della cessione non fosse stata debitamente provata. Il Tribunale ha respinto il motivo rilevando che la cessione della registrazione internazionale n. 1229971 era stata registrata presso l’OMPI il 12 dicembre 2017, quindi prima del deposito dell’opposizione del 2 gennaio 2018. Ha dunque concluso che H & F Srl era legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento 2017/1001.
Secondo e terzo motivo: rischio di confusione e motivazione
Nel merito, il Tribunale ha esaminato la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e il dedotto difetto di motivazione. Ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse sufficientemente motivato la definizione del pubblico di riferimento, richiamando il contesto della decisione della divisione di opposizione e precisando che il pubblico rilevante era, in sostanza, professionale e comunque dotato di un livello di attenzione superiore alla media. In ragione della presenza dell’elemento inglese "transformers", la valutazione poteva essere limitata al pubblico anglofono in alcune parti dell’Unione.
Confronto dei prodotti
La commissione di ricorso aveva considerato i prodotti della domanda in parte identici e in parte molto simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Il Tribunale ha condiviso tale valutazione: i prodotti richiesti erano infatti tutti trasformatori o prodotti strettamente collegati, mentre la registrazione anteriore copriva trasformatori in resina per distribuzione e applicazioni di rete. Anche i "commutatori di presa per trasformatori elettrici" sono stati ritenuti altamente simili ai prodotti anteriori per identità di pubblico, destinazione, natura, produttori e canali di distribuzione.
Confronto dei segni
Sul piano visivo e fonetico, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione dell’EUIPO: l’elemento "TMC" era presente in entrambi i segni ed era l’elemento maggiormente distintivo e dominante, mentre "transformers" era descrittivo dei prodotti e quindi di debole impatto. Gli elementi figurativi del marchio anteriore erano meramente decorativi. Sul piano concettuale, i segni non erano simili, ma tale differenza non era sufficiente a neutralizzare le forti somiglianze visive e fonetiche.
Carattere distintivo del marchio anteriore e valutazione globale
Il Tribunale ha confermato che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore era normale, non essendo provata una particolare notorietà o un uso intensivo. Nella valutazione globale, le somiglianze tra i segni, unite all’identità o stretta somiglianza dei prodotti, erano sufficienti a generare un rischio di confusione, anche per un pubblico attento e specializzato, che comunque conserva una percezione imperfetta dei marchi nella memoria.
Decisione e spese
Poiché nessuno dei motivi di ricorso è stato accolto, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 set 2023Tribunale, Sentenza T-525/20
- Sentenza · 13 set 2023Tribunale, Sentenza T-305/22
- Sentenza · 13 set 2023Tribunale, Sentenza T-328/22
- Sentenza · 13 set 2023Tribunale, Sentenza T-473/22
- Sentenza · 13 set 2023Tribunale, Sentenza T-86/22
- Sentenza · 13 set 2023Tribunale, Sentenza T-163/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →