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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-86/22

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 settembre 2023. — Associazione «Terra Mia Amici No Tap» contro Banca europea per gli investimenti. — Ambiente – Finanziamento del gasdotto transadriatico – Delibera della BEI che approva il finanziamento – Pubblicazione – Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Richiesta tardiva. — Causa T-86/22

Giurisprudenza europea62022TJ0086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un’associazione ambientalista contro la BEI relativo al finanziamento del gasdotto TAP. Ha ritenuto tempestivo il controricorso della BEI, ma soprattutto ha stabilito che la richiesta di riesame interno della decisione di concedere il prestito era tardiva, poiché il termine di sei settimane decorreva dalla pubblicazione, il 6 febbraio 2018, delle informazioni essenziali sulla decisione sul sito della BEI. La decisione impugnata, che aveva dichiarato irricevibile il riesame interno, è quindi stata confermata.

Riesame interno di una decisione della BEI sul finanziamento del gasdotto TAP: il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta dell’ONG e ha confermato l’irricevibilità del riesame interno.

La questione giuridica

Se la richiesta di riesame interno presentata dall’ONG ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 fosse tempestiva e, più in generale, se la decisione della BEI del 6 febbraio 2018 di concedere il prestito per il TAP fosse un atto amministrativo adottato in materia ambientale soggetto a riesame interno; in via preliminare, se il controricorso della BEI fosse tardivo e se dovesse essere dichiarata la contumacia.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, ai fini dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006, il termine per chiedere il riesame interno decorre dalla pubblicazione delle informazioni sufficienti a rendere conoscibile al pubblico il contenuto essenziale dell’atto amministrativo; nel caso di una delibera del consiglio di amministrazione della BEI che approva un finanziamento, la pubblicazione sul sito BEI del contenuto essenziale della decisione e delle condizioni ambientali del prestito integra una "pubblicazione" idonea a far decorrere il termine di sei settimane. Ne consegue che una richiesta presentata oltre due anni dopo è tardiva e irricevibile; di conseguenza, è legittimo il rigetto della richiesta di riesame interno senza che occorra esaminare gli altri profili di irricevibilità, e il ricorso di annullamento va respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (UE) 2021/1767
  • Regolamento (UE) n. 347/2013
  • Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013
  • Articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013
  • Articolo 15, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 271, lettera c), TFUE
  • Articoli 308 e 309 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 3, dello statuto della BEI
  • Articolo 11, paragrafo 3, dello statuto della BEI
  • Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Finanziamento del gasdotto TAP e tardività della richiesta di riesame interno

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un’associazione ambientalista contro una decisione della BEI che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, una richiesta di riesame interno relativa alla delibera con cui la BEI aveva approvato il finanziamento del gasdotto transadriatico (TAP). La controversia si inserisce nel quadro del regolamento n. 1367/2006, relativo all’applicazione della convenzione di Aarhus alle istituzioni dell’Unione.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente è l’Associazione "Terra Mia Amici No TAP"; la convenuta è la BEI, sostenuta dalla Commissione europea intervenuta in giudizio. La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione BEI del 17 dicembre 2021, che aveva respinto come irricevibile la richiesta di riesame interno del 19 dicembre 2020 concernente la delibera del consiglio di amministrazione BEI del 6 febbraio 2018 di concessione del prestito per il progetto TAP.

Fatti rilevanti

La TAP AG aveva chiesto un finanziamento alla BEI per la costruzione del gasdotto nei tratti greco, albanese e italiano. Il consiglio di amministrazione della BEI approvò il prestito il 6 febbraio 2018; il contratto fu poi firmato il 30 novembre 2018. La BEI pubblicò lo stesso giorno sul proprio sito informazioni sul progetto, indicando che il finanziamento era subordinato al rispetto dei principi e standard ambientali e sociali BEI del 2009 e rinviando a una scheda ambientale e sociale del 6 novembre 2017.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente contestava tre profili di irricevibilità indicati dalla BEI:

  • incompatibilità del riesame con l’indipendenza funzionale della BEI nelle operazioni finanziarie;
  • natura non amministrativa dell’atto oggetto di riesame;
  • tardività della richiesta di riesame. In via preliminare, la ricorrente chiedeva anche che il Tribunale dichiarasse la contumacia della BEI per asserita tardività del controricorso.

Ricevibilità del controricorso e domanda di contumacia

Il Tribunale ha respinto la richiesta di contumacia, rilevando che il controricorso era stato depositato nel termine. In base alle regole del regolamento di procedura e alla disciplina di e-Curia, la notifica si considera avvenuta quando il destinatario chiede l’accesso all’atto; nel caso concreto, il termine scadeva il 5 maggio 2022 e il controricorso, depositato il 4 maggio 2022, era tempestivo.

Interpretazione della richiesta di riesame interno

Il Tribunale ha chiarito che la richiesta di riesame controversa riguardava la decisione della BEI del 6 febbraio 2018 di concedere il prestito, e non una pretesa omissione successiva consistente nella revoca del prestito alla luce dell’evoluzione del progetto. La tesi della ricorrente, secondo cui il termine avrebbe dovuto decorrere dall’entrata in funzione o dalla fine dei lavori del TAP, è stata ritenuta incoerente con il contenuto della richiesta e con le affermazioni della stessa ricorrente sulla illegittimità originaria della delibera.

Decorrenza del termine di sei settimane ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006

Il Tribunale ha applicato la versione dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 vigente al momento della richiesta, non ancora modificata dal regolamento (UE) 2021/1767. Tale disposizione consente alle ONG di chiedere il riesame interno di un atto amministrativo adottato in materia ambientale entro sei settimane dalla data più recente tra adozione, notifica o pubblicazione dell’atto.

Pubblicazione sufficiente dell’atto amministrativo

Secondo il Tribunale, la pubblicazione sul sito BEI, il 6 febbraio 2018, delle informazioni essenziali sulla delibera di finanziamento e delle condizioni ambientali del prestito era sufficiente a integrare la "pubblicazione" dell’atto amministrativo ai sensi dell’articolo 10. La natura della decisione, il contesto decisionale della BEI, la prassi di pubblicazione dei progetti e l’obiettivo del riesame interno giustificavano il fatto che quella pubblicazione facesse decorrere il termine per impugnare l’atto.

Tardività della richiesta e irrilevanza delle circostanze dedotte dalla ricorrente

Poiché il termine di sei settimane decorreva dal 6 febbraio 2018, esso è scaduto il 20 marzo 2018. La richiesta di riesame del 19 dicembre 2020 era quindi tardiva di oltre due anni e mezzo. Il Tribunale ha aggiunto che né il presunto ostruzionismo della Repubblica italiana e della TAP né l’asserita ingiustizia del mantenere in vita un atto illegittimo potevano elidere il carattere perentorio del termine previsto dall’articolo 10.

Decisione finale e spese

Il Tribunale ha confermato la decisione della BEI che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno per tardività. Di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso senza esaminare gli altri motivi, e ha condannato la ricorrente alle spese, mentre la Commissione, intervenuta a sostegno della BEI, è rimasta a carico delle proprie spese.

Principio affermato

Nel sistema del regolamento n. 1367/2006, la pubblicazione sul sito di un’istituzione dell’Unione delle informazioni essenziali su una decisione finanziaria adottata in materia ambientale può valere come pubblicazione dell’atto amministrativo e far decorrere il termine per il riesame interno; una richiesta proposta oltre il termine di sei settimane è irricevibile, anche se la parte ricorrente invoca successivi sviluppi del progetto o presunte difficoltà di accesso alle informazioni.

Come è indicizzato

Materieambienteaccesso alla giustizia in materia ambientalefinanziamenti della beiregolamento aarhusdiritto processuale dell’unione

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