Tribunale, Sentenza T-473/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 13 September 2023. — Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark LΛΛVΛ – Earlier EU figurative marks LAV and Lav – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Right to be heard – Article 94(1), second sentence, of Regulation 2017/1001. — Case T-473/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso avverso la decisione EUIPO che aveva negato l’opposizione contro la registrazione del marchio figurativo LΛΛVΛ. Pur a fronte di prodotti identici, i segni sono stati ritenuti solo debolmente simili sul piano visivo e fonetico, e non simili sul piano concettuale, anche tenendo conto dell’elevato livello di attenzione del pubblico rilevante. È stata inoltre esclusa la violazione del diritto di essere ascoltati, poiché l’eventuale errore sulla percezione del simbolo "Λ" non avrebbe comunque cambiato l’esito del procedimento.
Marchio UE figurativo LΛΛVΛ: assenza di rischio di confusione con i marchi anteriori LAV/Lav e nessuna violazione del diritto di essere ascoltati nel procedimento di opposizione.
La questione giuridica
Se la Commissione di ricorso avesse errato nel ritenere insussistente il rischio di confusione tra il segno richiesto LΛΛVΛ e i marchi anteriori LAV/Lav ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, e se avesse violato il diritto di essere ascoltati fondandosi sulla percezione della lettera/simbolo "Λ" come lambda greca anziché come "A" latina stilizzata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, nonostante l’identità dei prodotti, tra il segno LΛΛVΛ e i marchi anteriori LAV/Lav non sussiste rischio di confusione: il pubblico rilevante, composto da consumatori medi e professionali con attenzione superiore alla media, percepisce tra i segni differenze visive e fonetiche sufficienti, mentre la comparazione concettuale è impossibile o conduce alla dissimilarità. Inoltre, anche se la Commissione di ricorso avesse errato nel considerare il simbolo "Λ" come lambda greca per l’intero pubblico, tale eventuale errore non ha inciso sull’esito perché la Commissione aveva esaminato anche l’ipotesi alternativa della sua lettura come "A" stilizzata e aveva comunque escluso il rischio di confusione; non vi è quindi violazione del diritto di essere ascoltati.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE figurativo LΛΛVΛ: opposizione, rischio di confusione e diritto di essere ascoltati
La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda Commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. La controversia opponeva il segno richiesto LΛΛVΛ a due marchi anteriori LAV e Lav, entrambi registrati per prodotti della classe 21.
Fatti e procedimento amministrativo
I richiedenti il marchio avevano chiesto la registrazione di un segno figurativo per, tra l’altro, "glass bottles containing mineral stones" in classe 21. Il titolare dei marchi anteriori aveva proposto opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. L’opposizione era stata respinta dalla Divisione di opposizione e, successivamente, la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che non esistesse rischio di confusione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che subordina il rifiuto del marchio alla sussistenza di un rischio di confusione, comprese le associazioni con il marchio anteriore;
- l’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del medesimo regolamento, che impone a EUIPO di fondare le proprie decisioni solo su motivi e prove sui quali le parti abbiano potuto esprimersi;
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento.
Pubblico rilevante e prodotti
Il Tribunale conferma anzitutto che i prodotti sono identici, poiché le "glass bottles containing mineral stones" rientrano nella più ampia categoria dei "glassware not included in other classes" coperta dai marchi anteriori. Quanto al pubblico rilevante, esso comprende il pubblico generale e gli operatori professionali dell’intera Unione europea. Nonostante un passaggio della decisione impugnata fosse ritenuto non del tutto convincente sulla presunta elevata fascia di prezzo dei prodotti, il Tribunale osserva che si tratta comunque di beni acquistati non quotidianamente e spesso destinati a un uso decorativo o specifico, con conseguente livello di attenzione superiore alla media da parte sia dei consumatori finali sia dei professionisti.
Comparazione dei segni: questione della lettera/simbolo "Λ"
Un punto centrale della causa riguarda la percezione del simbolo "Λ" nel segno richiesto. La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il pubblico lo percepisse come lettera lambda greca; il Tribunale censura questa valutazione nella misura in cui essa viene riferita all’intero pubblico dell’Unione, ricordando che la maggior parte dei consumatori non conosce l’alfabeto greco. Tuttavia, il Tribunale precisa che, per la parte di pubblico non grecofona, il simbolo viene percepito come una "A" latina stilizzata. In ogni caso, questa imprecisione non conduce all’annullamento, perché la Commissione di ricorso aveva valutato anche tale seconda ipotesi.
Somiglianza visiva
Sul piano visivo, il Tribunale condivide la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui le differenze prevalgono sulle somiglianze. I marchi anteriori sono molto brevi, composti da tre lettere, mentre il segno richiesto è sensibilmente più lungo. Inoltre, il segno richiesto presenta una combinazione insolita di lettere latine e greche, o quantomeno simboli stilizzati, e differisce anche per la rappresentazione grafica e per la presenza della sequenza ripetuta. Il Tribunale evidenzia che, proprio perché i segni anteriori sono brevi, il pubblico può cogliere facilmente le differenze complessive.
Somiglianza fonetica
Sul piano fonetico, il Tribunale approva la conclusione di una somiglianza al più debole grado. Se il segno richiesto viene letto come "laava", esso presenta due sillabe e una pronuncia diversa rispetto ai marchi anteriori, che si articolano in una sola sillaba. La ripetizione della vocale "a" incide realmente sulla pronuncia e sul ritmo, sicché non può dirsi che la parte iniziale comune elimini le differenze fonetiche. Se invece il simbolo "Λ" è percepito come lambda greca, il segno richiesto risulta comunque difficilmente pronunciabile e resta molto distante dai marchi anteriori.
Somiglianza concettuale
Quanto al profilo concettuale, il Tribunale ritiene corretto affermare che la comparazione sia impossibile o conduca alla dissimilarità. Il segno richiesto può evocare la nozione di "lava" se letto come "laava", ma il gruppo di tre lettere "lav" dei marchi anteriori è troppo breve per suscitare normalmente la stessa associazione. La presenza di altri significati in alcune lingue, come il danese o l’inglese, conferma l’assenza di un contenuto concettuale univoco nei marchi anteriori.
Valutazione globale e assenza di rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore, il Tribunale conclude che non sussiste rischio di confusione. La circostanza che i prodotti siano identici non basta, poiché le somiglianze tra i segni sono limitate e le differenze sono immediatamente percepibili da un pubblico attento. La distintività dei marchi anteriori è media, ma non sufficiente a colmare il divario complessivo tra i segni.
Diritto di essere ascoltati
Il Tribunale respinge anche il motivo relativo alla violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001. Anche supponendo che la Commissione di ricorso abbia dato rilievo alla percezione del simbolo "Λ" come lambda greca senza preventiva discussione specifica, ciò non ha inciso sul risultato finale, perché la Commissione aveva comunque esaminato l’alternativa della lettura come "A" stilizzata e aveva ugualmente escluso il rischio di confusione. Ne consegue che non vi è stata lesione effettiva dei diritti della difesa.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Gürok Turizm ve Madencilik Anonim Sirketi alle spese. La decisione conferma che, in materia di opposizione, anche prodotti identici non impongono il rigetto della registrazione se il confronto complessivo dei segni non rivela un rischio di confusione per il pubblico rilevante.
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