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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-328/22

Judgment of the General Court (First Chamber) of 13 September 2023. — Korres AE - Fysika Proionta v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME – Earlier national word mark HYDRABIO – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – First sentence of Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Scope of the examination to be carried out by the Board of Appeal – First sentence of Article 95(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-328/22

Giurisprudenza europea62022TJ0328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della Quinta commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto un’opposizione fondata sul marchio francese HYDRABIO contro la domanda di marchio UE EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME. Pur riconoscendo l’identità dei prodotti e una certa somiglianza tra i segni, il Tribunale ha escluso il rischio di confusione, valorizzando il debole carattere distintivo dell’elemento comune e la presenza dell’elemento distintivo "KORRES" nel segno richiesto. Sono stati respinti anche i motivi relativi a motivazione ed eccesso di potere/limiti dell’esame della commissione di ricorso.

Marchio UE: esclusa la probabilità di confusione tra EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME e il marchio anteriore HYDRABIO nonostante l’identità dei prodotti in classe 3

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato l’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il segno figurativo EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME e il marchio anteriore HYDRABIO; se avesse motivato adeguatamente la decisione ai sensi dell’articolo 94(1), prima frase; e se avesse ecceduto i limiti del proprio esame ai sensi dell’articolo 95(1), prima frase.

Principio di diritto

In materia di opposizione a registrazione di marchio UE, quando il marchio anteriore ha debole carattere distintivo e la somiglianza tra i segni deriva essenzialmente da un elemento comune anch’esso debole, la probabilità di confusione non può essere affermata se il segno richiesto presenta differenze non trascurabili che incidono sull’impressione complessiva, in particolare la presenza di un elemento distintivo ulteriore non irrilevante; la mera inclusione integrale del marchio anteriore nel segno successivo non basta, da sola, a giustificare il rischio di confusione. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorso perché aveva sovrastimato la somiglianza globale e attribuito al segno contestato una funzione di sub-marca non supportata dagli elementi del caso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8(2)(a)(ii) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94(1), prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95(1), prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 27(2) del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE: esclusa la probabilità di confusione tra EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME e HYDRABIO

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia si colloca nell’ambito dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 e concerne prodotti di classe 3.

Fatti e procedimento amministrativo

La società Korres AE – Fysika Proionta aveva depositato una domanda di marchio UE figurativo per il segno "EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME" per prodotti cosmetici, preparazioni per la toilette, profumi, oli essenziali e dentifrici non medicati. Naos aveva proposto opposizione fondandosi, tra l’altro, sul marchio francese anteriore "HYDRABIO", registrato nel 1983 per prodotti identici o sovrapponibili di classe 3.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione ritenendo sussistente il rischio di confusione. La commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo identici i prodotti, attribuendo debole distintività agli elementi comuni "hydrabio" e "hydra-biome" e ritenendo che il pubblico potesse percepire il marchio richiesto come semplice variante o sub-marca del marchio anteriore.

Questioni sollevate dinanzi al Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi principali:

  • violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 94(1), prima frase, del regolamento 2017/1001;
  • violazione dell’articolo 95(1), prima frase, per avere la commissione di ricorso esteso indebitamente il proprio esame;
  • violazione dell’articolo 8(1)(b), per errata valutazione della probabilità di confusione.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

Il Tribunale richiama, oltre alle disposizioni del regolamento 2017/1001, la giurisprudenza consolidata sulla valutazione globale del rischio di confusione e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore. Ricorda anche che un marchio con debole distintività merita tutela più limitata e che, in tal caso, occorre un grado di somiglianza particolarmente elevato per fondare la confusione.

Sul primo motivo: motivazione della decisione

Il Tribunale respinge il motivo relativo alla motivazione. Osserva che l’eventuale errore di diritto o di merito nella valutazione della confusione non coincide con un difetto di motivazione: l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando il destinatario può comprendere la logica della decisione e il giudice può esercitare il controllo di legittimità.

Nel caso concreto, la decisione impugnata esponeva chiaramente il ragionamento seguito, inclusi il richiamo alla giurisprudenza sul marchio debole e l’analogia con la sentenza Solgar. Il fatto che la ricorrente contestasse la correttezza sostanziale del richiamo giurisprudenziale non rendeva carente la motivazione.

Sul secondo motivo: limiti dell’esame della commissione di ricorso

Anche il secondo motivo viene respinto. Il Tribunale ribadisce che, nei procedimenti inter partes relativi a motivi relativi di rifiuto, la commissione di ricorso deve riesaminare la controversia nella sua interezza, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, e può esaminare d’ufficio le questioni necessarie per garantire la corretta applicazione del regolamento.

Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva esaminare l’elemento "korres" del segno richiesto anche se tale profilo non era stato specificamente contestato nel ricorso amministrativo. Non vi era quindi alcuno sconfinamento dai limiti dell’esame previsti dall’articolo 95(1).

Sul terzo motivo: probabilità di confusione

Il Tribunale affronta in modo dettagliato la valutazione globale del rischio di confusione.

Pubblico di riferimento e prodotti

Le parti non contestavano che il pubblico pertinente fosse il grande pubblico in Francia, con un livello di attenzione almeno medio, né che i prodotti fossero identici. Inoltre, non era contestato che vi fosse una bassa somiglianza concettuale tra i segni.

Distintività dell’elemento comune

Il Tribunale conferma che "hydrabio" ha carattere distintivo debole, poiché il pubblico francofono riconosce agevolmente i segmenti "hydra" e "bio" come riferimenti all’idratazione e a caratteristiche naturali/ecologiche dei prodotti. Tuttavia, il Tribunale precisa che tale percezione non può essere automaticamente estesa a tutto il pubblico e, soprattutto, che l’inclusione di una parola non specialistica in un dizionario non ne prova di per sé la piena comprensione da parte del pubblico generale.

Analisi del segno richiesto

Per il segno "EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME", il Tribunale osserva che gli elementi grafici sono decorativi, mentre "est." e "1996" sono descrittivi e poco percepibili. L’elemento "korres", invece, è distintivo e visibile, e non può essere liquidato come irrilevante. Quanto a "hydra-biome", il Tribunale rileva che il pubblico tenderà a scomporlo in "hydra" e "biome"; ma la presenza del termine "biome" e del trattino impedisce di ridurre il segno al solo prefisso "bio". Pertanto l’elemento comune con "HYDRABIO" non è percepito in modo del tutto equivalente.

Somiglianza visiva e fonetica

Il Tribunale conferma che la somiglianza visiva è inferiore alla media, perché il marchio richiesto contiene il marchio anteriore solo in una sequenza iniziale, ma differisce per le lettere finali "me", per l’elemento distintivo "korres" e per gli elementi grafici. La somiglianza fonetica è media o alta a seconda che "korres" venga pronunciato, ma non è tale da neutralizzare le differenze complessive. La somiglianza concettuale è bassa.

Esclusione della probabilità di confusione

Il punto decisivo è che i segni condividono soltanto una sequenza debole, e il marchio richiesto presenta un elemento distintivo non trascurabile che il pubblico può percepire come indicatore di origine commerciale autonoma. In questo contesto, la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che il pubblico potesse vedere il segno richiesto come una variante o sub-marca del marchio anteriore. Il richiamo alla sentenza Solgar è stato ritenuto non pertinente, perché in quel precedente il Tribunale non aveva svolto un esame sostanziale della confusione, ma aveva annullato la decisione per un errore sulla distintività del marchio anteriore.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il terzo motivo, annulla la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO e condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. Naos, interveniente, è condannata a sopportare le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la motivazione è sufficiente se consente di comprendere il ragionamento e di contestarlo in giudizio, anche se il ragionamento è censurabile nel merito;
  • nelle opposizioni, la commissione di ricorso può e deve riesaminare d’ufficio gli elementi necessari alla corretta applicazione del regolamento;
  • per i marchi anteriori deboli, la mera presenza di un elemento comune non basta a fondare il rischio di confusione se il segno successivo contiene differenze rilevanti e un ulteriore elemento distintivo non marginale;
  • l’inclusione integrale del marchio anteriore nel segno successivo non determina automaticamente la confusione, che va sempre valutata globalmente alla luce dell’impressione complessiva.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazioneprobabilità di confusionemotivazione degli atti amministrativiprocedimento davanti a euipo

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