Ordinanza n. 6180/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione terza stralcio, n. 1917/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III stralcio, n. 1917/2025, che aveva respinto il ricorso contro il diniego GSE di accesso agli incentivi per un impianto idroelettrico
Esito
La controversia
La controversia riguarda il diniego con cui il GSE ha respinto l’istanza di accesso ai meccanismi incentivanti previsti dal d.m. 23 giugno 2016 per un impianto idroelettrico qualificato dall’operatore come “nuova costruzione” e “ad acqua fluente”. Il GSE ha ritenuto che l’impianto condividesse opere di presa, canale di adduzione e vasca di carico con altro impianto appartenente al medesimo soggetto, risultando funzionalmente interconnesso e quindi configurabile come unico impianto; inoltre, ha ritenuto non sufficientemente documentata la capacità di invaso della vasca di carico, così da non poter verificare la classificazione come impianto ad acqua fluente. In primo grado la società ha dedotto violazione ed erronea applicazione della disciplina sulla definizione di nuovo impianto e sull’accesso diretto agli incentivi, travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, erroneità e insufficienza della motivazione, manifesta irragionevolezza, violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, nonché, in via subordinata, illegittimità del d.m. 23 giugno 2016 e delle Procedure Applicative GSE. Ha inoltre contestato la qualificazione dell’impianto e la motivazione del diniego in relazione al preavviso di rigetto e alle osservazioni presentate. Il TAR ha respinto il ricorso. In appello la società ha censurato la sentenza per erronea e insufficiente motivazione in relazione al terzo e al secondo motivo di primo grado e ha riproposto il primo motivo non esaminato dal TAR ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., chiedendo una verificazione tecnica.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ritenendo che la fattispecie presenti peculiarità fattuali e una complessità tecnica incompatibile con una decisione immediata sulla base degli atti, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio. Il verificatore dovrà accertare: 1) se l’impianto sia qualificabile come “nuovo impianto” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del d.m. 23 giugno 2016; 2) se l’impianto debba essere classificato come “ad acqua fluente” oppure “a bacino/serbatoio”, applicando sia le definizioni UNIPEDE richiamate dalla disciplina incentivante sia il criterio dell’effettiva capacità del produttore di conservare l’apporto idrico per un utilizzo energetico differito. La verificazione è stata affidata al Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, o a un suo delegato, con specifiche modalità, termini e garanzie di contraddittorio. L’anticipo sul compenso del verificatore, pari a 1.000 euro, è stato posto provvisoriamente a carico dell’appellante. Il giudizio è stato rinviato a un’udienza pubblica da individuarsi nel primo trimestre 2027; le spese non sono state definite.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando occorre un accertamento tecnico sui fatti rilevanti per la decisione; la norma è stata applicata per demandare a un organismo tecnico l’accertamento della qualificazione dell’impianto.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la riproposizione in appello del primo motivo di ricorso non esaminato dal giudice di primo grado.
art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 23 giugno 2016
Costituisce il parametro normativo per stabilire se l’impianto possieda i requisiti di “nuovo impianto”.
art. 4, comma 3, lett. b), d.m. 23 giugno 2016
Disciplina la fattispecie di accesso diretto alla tariffa incentivante per gli impianti idroelettrici rientranti nella categoria prevista dalla norma.
art. 22, comma 2, d.m. 4 luglio 2019
Ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici si classificano a bacino/a serbatoio o ad acqua fluente sulla base dell’effettiva capacità del produttore elettrico di conservare o meno l’apporto idrico per l’utilizzo energetico differito
Individua, per la classificazione dell’impianto, il criterio sostanziale dell’effettiva capacità di conservazione dell’apporto idrico e del suo utilizzo differito.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 387/2003
Richiamato per evidenziare il carattere intrinsecamente non programmabile degli impianti ad acqua fluente, distinti dagli impianti idraulici programmabili.
art. 23 d.lgs. 28/2011
Richiamato dalla società quale parametro di legittimità della disciplina ministeriale sugli incentivi.
art. 42 d.lgs. 28/2011
Richiamato dalla società in relazione ai poteri esercitati dal GSE nella verifica dei requisiti incentivanti.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dell’obbligo di motivazione del diniego GSE.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di diniego e alle osservazioni presentate dall’operatore.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla società in relazione alla libertà di iniziativa economica.
Massime di principio
- Quando la decisione su una controversia amministrativa dipende da accertamenti tecnici complessi e controversi, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di pronunciarsi sul merito.
- La qualificazione di un impianto idroelettrico come “ad acqua fluente” o “a bacino/serbatoio” deve essere verificata secondo un criterio sostanziale, fondato sull’effettiva capacità del produttore di conservare l’apporto idrico e utilizzarlo per la produzione energetica in un momento successivo.
- Per stabilire se un impianto costituisca una “nuova costruzione” ai fini dell’accesso agli incentivi, occorre accertare tecnicamente la rilevanza funzionale della condivisione di opere idrauliche con altro impianto e l’eventuale interconnessione tra le strutture.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →