Sentenza n. 16481/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento della specializzazione per il sostegno conseguita in Spagna, presentata il 1° luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva concluso il procedimento avviato con la domanda del 1° luglio 2025 per il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea. Ha invocato la scadenza del termine procedimentale, individuato in 120 giorni in base al combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e l’ordine di provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza una pronuncia dell’amministrazione sono presupposti sufficienti per accertare l’obbligo di provvedere. La domanda era stata presentata il 1° luglio 2025 e, alla data del ricorso, il Ministero non aveva adottato il provvedimento finale; risultava quindi scaduto il termine applicabile. Il giudice ha rilevato che il procedimento prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e darne comunicazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per decidere sulla documentazione completa: il termine complessivo può dunque arrivare al massimo a quattro mesi se sono necessarie integrazioni. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione anteriore della sentenza, tenendo conto dell’elevato numero di procedimenti analoghi. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla scadenza assegnata al Ministero. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Le disposizioni disciplinano l’azione proposta per accertare il silenzio-inadempimento e ottenere un ordine giudiziale all’amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 1° luglio 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”, dopo aver previsto al comma 2 che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.
Il termine generale di conclusione del procedimento è richiamato insieme ai termini specifici previsti per il riconoscimento delle qualifiche professionali; nel caso concreto il suo superamento concorre ad accertare il silenzio-inadempimento.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
L’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione conseguiti in un altro Stato membro è il Ministero competente per l’istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Il procedimento prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e comunicare eventuali integrazioni, seguiti da tre mesi per decidere sulla documentazione completa; se occorrono integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
La norma è richiamata per identificare la denominazione attuale del Ministero competente nel procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e comunicare eventuali integrazioni, quindi tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per decidere; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza che l’amministrazione abbia adottato una pronuncia.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’intervento in caso di ulteriore inerzia.
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