Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22816/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della ASL. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché la resistente non ha svolto difese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un centro fisiokinesiterapico nei confronti di una ASL per il pagamento di prestazioni rese in regime di convenzione ex art. 26 L. 833/1978 nei mesi di gennaio e febbraio 2007. L’ASL proponeva opposizione al decreto, ma il Tribunale la rigettava e confermava l’ingiunzione; in appello la Corte territoriale accoglieva solo parzialmente il gravame principale, detraendo un importo di euro 723,20 relativo a una nota di credito, e accoglieva l’appello incidentale del creditore correggendo un errore materiale sulla decorrenza degli interessi, riconoscendo gli interessi ex d.lgs. 231/2002. Nel ricorso per cassazione l’ASL deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, sostenendo che la controparte non avesse provato l’esistenza di un contratto scritto e che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente la prova tramite fatture e mancata contestazione delle prestazioni; 2) violazione degli artt. 343 e 166 c.p.c., sostenendo che la costituzione in appello della controparte fosse tardiva e che l’appello incidentale dovesse essere dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: quanto al primo, ha rilevato che la questione della mancanza di forma scritta del contratto non era stata devoluta in appello e risultava quindi preclusa dal giudicato interno; quanto al secondo, ha osservato che la correzione dell’errore materiale poteva essere disposta dal giudice d’appello su istanza di parte e non richiedeva la proposizione di appello incidentale, sicché la censura era priva di rilievo decisivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova del contratto è stata dichiarata inammissibile perché la relativa questione non era stata ritualmente devoluta al giudice d’appello; la pretesa violazione dell’onere della prova non può essere esaminata in cassazione se coperta da giudicato interno.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma che imporrebbe la prova del rapporto convenzionale; la Corte non entra nel merito della questione perché la deduzione era preclusa dal giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale per i due motivi di ricorso, poi dichiarati inammissibili.

  • artt. 343 e 166 c.p.c.

    La doglianza sulla tardività della costituzione in appello e sull’inammissibilità dell’appello incidentale è stata ritenuta irrilevante perché la correzione dell’errore materiale non richiedeva appello incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata quale parametro dell’ulteriore contributo unificato.

  • d.lgs. n. 231/2002

    La Corte d’appello aveva riconosciuto gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002; tale statuizione non viene riformata in cassazione.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una violazione di legge presuppone che la questione giuridica sia stata ritualmente devoluta nei gradi di merito; se il motivo non risulta specificamente proposto in appello, opera il giudicato interno e la censura è inammissibile.
  • Il giudicato interno sulla validità o sulla qualificazione del rapporto impedisce al giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio questioni che avrebbero dovuto essere devolute con uno specifico motivo di gravame.
  • La correzione dell’errore materiale della sentenza può essere disposta dal giudice dell’impugnazione su istanza della parte interessata e non richiede necessariamente la proposizione di appello incidentale.
  • Quando il profilo censurato non incide sulla decisione impugnata o risulta giuridicamente irrilevante rispetto al potere del giudice di correggere l’errore materiale, il motivo di ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.