Cassazione Penale, Ordinanza n. 00731/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la responsabilità penale per il reato contestato. Le doglianze, per come emergono dall'ordinanza, investivano la ricostruzione del fatto, la valutazione del materiale probatorio e il trattamento sanzionatorio, sostenendo inoltre l'assenza della recidiva nel biennio. La Corte di cassazione rileva però che tali censure mirano a una nuova valutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità, e che i giudici di merito hanno motivato in modo congruo e logico sia sulla responsabilità sia sulla sussistenza della recidiva, avendo accertato un precedente definitivo del 24.6.2019 per circolazione senza patente non opposto nelle sedi competenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero dirette contro apprezzamenti di fatto, prova e dosimetria della pena, dunque estranei al perimetro del controllo di legittimità; ha inoltre ritenuto correttamente motivata la sussistenza della recidiva nel biennio, in ragione di un precedente sanzionatorio ormai definitivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che richiedano una nuova valutazione della ricostruzione del fatto, del materiale probatorio o del trattamento sanzionatorio, perché tali profili appartengono alla competenza del giudice di merito.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua, logicamente coerente e non manifestamente illogica, specie se fondata su corrette massime di अनुभवienza e su un percorso argomentativo completo.
- La recidiva nel biennio può essere ritenuta quando il giudice accerti l'esistenza di un precedente definitivo anteriore e non opposto nelle sedi amministrative o giurisdizionali previste, senza che in cassazione sia possibile rimettere in discussione tale accertamento di fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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