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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35790/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un cliente aveva convenuto in giudizio l'intermediario bancario chiedendo la nullità, l'annullamento o la risoluzione di una serie di contratti di investimento in prodotti finanziari stipulati tra il 1999 e il 2001, con restituzione delle somme investite, detratto quanto già ricevuto, e risarcimento dei danni. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo la nullità e/o gli effetti restitutori e risarcitori limitatamente ad alcuni investimenti, ma rigettando il resto. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio, il cliente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 384 e 346 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe riesaminato, in modo precluso, i presupposti di applicazione del principio di diritto sul collocamento/vendita fuori sede, valorizzando una eccezione di "operatore qualificato" non riproposta in appello dalla banca; 2) violazione degli artt. 345, 99 e 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione, contestando che il giudice di rinvio avesse ritenuto inammissibile la modifica della domanda in appello e avesse operato compensazioni restitutorie senza domanda specifica della banca.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del fascicolo e ha affermato che il giudice di rinvio, nel decidere sulla domanda relativa ai contratti stipulati "fuori sede", si era correttamente attenuto al principio di diritto fissato nella precedente cassazione, potendo esaminare anche il profilo soggettivo dell'investitore come "operatore qualificato", trattandosi di eccezione in senso lato e non soggetta a rinuncia ex art. 346 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha condiviso la qualificazione come domanda nuova e quindi inammissibile della pretesa di ottenere, per la prima volta in appello, anche la restituzione delle somme già ricevute dal cliente, rilevando inoltre che la domanda originaria già teneva conto di quanto restituito e che il giudicato interno impediva il riesame. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre è stata dichiarata inammissibile la domanda della banca ex art. 96, comma 3, c.p.c. per ragioni temporali.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    L'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda può essere assolto anche mediante il fascicolo di parte del giudizio di merito o, per gli atti del fascicolo d'ufficio, con la richiesta di trasmissione del fascicolo; la mancata formazione di un fascicolo separato non determina di per sé improcedibilità.

  • art. 366 c.p.c.

    Resta necessaria la specifica indicazione degli atti, documenti e dati necessari al loro reperimento, a pena di inammissibilità.

  • art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può verificare i fatti e i profili non preclusi dal giudicato interno entro i limiti della decisione rescindente.

  • art. 346 c.p.c.

    La presunzione di rinuncia riguarda solo le eccezioni in senso stretto; non si applica alle eccezioni in senso lato o ai fatti impeditivi rilevabili d'ufficio.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non è ammissibile l'introduzione di una nuova domanda che ampli il petitum originario.

  • art. 99 c.p.c.

    La decisione ribadisce il principio della domanda: il giudice non può attribuire un bene della vita diverso o maggiore rispetto a quello richiesto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non incorre in ultrapetizione se decide entro il perimetro della domanda originaria e dei limiti consentiti dalla fase processuale.

  • art. 30, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998

    La disciplina dell'offerta fuori sede si applica non solo al collocamento, ma anche alla vendita fuori sede in esecuzione di altri servizi di investimento, inclusa l'esecuzione di ordini del cliente in base a contratto quadro.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 11 novembre 1998, n. 468

    È richiamato quale base della disciplina ratione temporis dei requisiti soggettivi dell'operatore qualificato.

  • Regolamento Consob n. 11522 del 1998

    artt. 28, 29, 31, 36 n. 3

    La dichiarazione dell'investitore di essere operatore qualificato ha valenza probatoria; agli operatori qualificati non si applicano le regole più rigorose sulle offerte fuori sede e sugli obblighi informativi.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno copre il dedotto e il deducibile e preclude il riesame degli accertamenti che costituiscono il fondamento логico-giuridico della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La domanda di condanna aggravata è stata ritenuta inammissibile ratione temporis, perché il giudizio era stato introdotto prima dell'entrata in vigore della norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la Corte di cassazione può interpretare direttamente il contenuto del proprio precedente dictum; il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto, ma può accertare i fatti e i profili non coperti dal giudicato interno quando ciò sia necessario per decidere la questione rimessa.
  • La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. opera solo per le eccezioni in senso stretto; i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti dalla parte e rilevabili d'ufficio non si intendono rinunciati se non riproposti in appello.
  • Nel processo di appello non è consentito introdurre una domanda nuova che ampli il petitum originario; la restrizione apparente della domanda non è ammissibile quando, in sostanza, comporti l'aggiunta di una nuova posta restitutoria.
  • La dichiarazione dell'investitore di essere 'operatore qualificato' ha rilievo probatorio e può giustificare l'esclusione delle tutele più intense previste per l'offerta fuori sede, salvo prova contraria specifica da parte dell'investitore.
  • Il giudicato interno preclude il riesame non solo del capo espressamente deciso, ma anche degli accertamenti di fatto e di diritto inscindibilmente collegati al capo coperto da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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