CCNL Terziario e Servizi (Cisal - Cnai Ucict)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato e di prestazione d'opera, nelle diverse tipologie previste dalla legge, dipendente da aziende del settore del terziario e dei servizi, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, nonché alle attività similari riconducibili al settore; comprende anche dipendenti e soci delle cooperative esercenti attività nel settore.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del settore terziario e servizi, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, nonché alle attività similari riconducibili al settore. Il testo contrattuale elenca, a titolo esemplificativo, numerose attività comprese: servizi alle imprese e alle persone, area tecnica, ausiliari del commercio, area socio-sanitaria, ambiente, call center, facility management, servizi informatici, studi professionali, vigilanza non armata, servizi di manutenzione, parcheggi, ricerca e selezione del personale, ecc.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2025
- Scadenza: 31/12/2028
- Validità territoriale: nazionale
- Mensilità: 13
Il contratto sostituisce il precedente CCNL scaduto il 30/06/2015.
Classificazione del personale
La classificazione è articolata in:
- Quadro di direzione
- Quadro
- Livelli 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Operatore di vendita 1
- Operatore di vendita 2
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CNAI
- UCICT
Organizzazioni sindacali
- FISMIC-Confsal
- FILCOM-Fismic
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La paga base nazionale è comprensiva di minimo tabellare e indennità di contingenza.
| Livello | 01/01/2025 | 01/04/2026 | 01/04/2027 | 01/04/2028 | Scatto triennale | Indennità di funzione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro di direzione | 2.511,16 | 2.571,43 | 2.638,29 | 2.711,90 | 19,50 | 180,00* |
| Quadro | 2.471,87 | 2.531,19 | 2.597,00 | 2.669,46 | 19,50 | 180,00 |
| 1 | 2.297,12 | 2.351,79 | 2.412,47 | 2.479,78 | 16,50 | - |
| 2 | 1.872,63 | 1.917,20 | 1.966,66 | 2.021,53 | 15,00 | - |
| 3 | 1.689,15 | 1.729,18 | 1.773,62 | 1.823,10 | 13,00 | - |
| 4 | 1.550,98 | 1.587,58 | 1.628,38 | 1.673,81 | 12,00 | - |
| 5 | 1.434,72 | 1.468,72 | 1.506,76 | 1.548,80 | 11,00 | - |
| 6 | 1.399,26 | 1.432,84 | 1.469,81 | 1.510,82 | 10,50 | - |
| Operatore di vendita 1 | 1.639,10 | 1.678,11 | 1.721,41 | 1.769,44 | 12,00 | - |
| Operatore di vendita 2 | 1.415,86 | 1.449,56 | 1.486,96 | 1.528,45 | 11,00 | - |
* Per il quadro di direzione la retribuzione minima è pari alla paga base del quadro maggiorata del 10%; l'indennità di funzione prevista per i quadri è riconosciuta per 13 mensilità.
Aumenti contrattuali per tranche
| Livello | Aumento dal 01/04/2026 | Aumento dal 01/04/2027 | Aumento dal 01/04/2028 |
|---|---|---|---|
| Quadro di direzione | 60,27 | 66,86 | 73,61 |
| Quadro | 59,32 | 65,81 | 72,46 |
| 1 | 54,67 | 60,68 | 67,31 |
| 2 | 44,57 | 49,46 | 54,87 |
| 3 | 40,03 | 44,44 | 49,48 |
| 4 | 36,60 | 40,80 | 45,43 |
| 5 | 34,00 | 38,04 | 42,04 |
| 6 | 33,58 | 36,97 | 41,01 |
| Operatore di vendita 1 | 39,01 | 43,30 | 48,03 |
| Operatore di vendita 2 | 33,70 | 37,40 | 41,49 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 10 scatti triennali. Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.
| Livello | Importo singolo scatto |
|---|---|
| Quadro | 19,50 |
| 1 | 16,50 |
| 2 | 15,00 |
| 3 | 13,00 |
| 4 | 12,00 |
| 5 | 11,00 |
| 6 | 10,50 |
| Operatore di vendita 1 | 12,00 |
| Operatore di vendita 2 | 11,00 |
Divisori retributivi
- Divisore orario:
- 168 per orario di 40 ore settimanali
- 182 per orario di 42 ore settimanali
- 195 per orario di 45 ore settimanali
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Indennità e altri elementi economici
- Indennità di funzione quadri: euro 180,00 lordi mensili per 13 mensilità.
- Indennità di cassa/maneggio denaro: euro 60,00 lordi mensili.
- Indennità di trasferta: diaria giornaliera pari a 1/52 della paga base nazionale mensile, oltre al rimborso spese.
- Indennità di turno: 20% della paga base lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta, per lavoratori inseriti in turni ruotanti nelle 24 ore con almeno 5 notti al mese.
Una tantum / vacanza contrattuale
Per i lavoratori in forza alla data del 01/10/2015 è prevista una una tantum di euro 782,00 per ogni livello, a compensazione del periodo di vacanza contrattuale, da erogare in due tranche:
| Scadenza | Importo |
|---|---|
| Entro 01/04/2025 | 391,00 |
| Entro 01/11/2025 | 391,00 |
Caratteristiche:
- può essere erogata anche tramite strumenti di welfare formativi;
- è omnicomprensiva;
- non utile ai fini TFR;
- va riparametrata in base ai mesi di anzianità lavorati nel periodo 01/10/2015 - 31/12/2024;
- per i part-time va riproporzionata in base all'orario individuale.
Retribuzione di reimpiego
Per l'assunzione a tempo indeterminato di:
- soggetti over 50,
- disoccupati e inoccupati di lunga durata over 30,
è consentita, per massimo 8 mesi, una retribuzione primaria pari a due livelli immediatamente inferiori a quello di inquadramento, con in aggiunta almeno 16 ore di formazione su competenze professionali, tecnologiche, digitali ed ecologiche.
Salario di ingresso / lavoratori di prima assunzione
Per i neoassunti a tempo indeterminato con più di 29 anni destinati ai livelli V e IV:
- possibile inquadramento immediatamente inferiore al livello di destinazione;
- durata massima oltre la prova:
- 18 mesi per destinazione al V livello;
- 28 mesi per destinazione al IV livello.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali
- distribuzione su 5 o 6 giornate
- massimo ordinario giornaliero: 8 ore
Lavori discontinui o di semplice attesa
Per specifiche attività discontinue/custodia può essere previsto un orario normale di 45 ore settimanali.
Banca ore e flessibilità
Il datore di lavoro, in presenza di periodi di maggiore o minore attività, può:
- intensificare l'orario fino a 48 ore settimanali per massimo 24 settimane;
- ridurre l'orario fino a 32 ore settimanali per massimo 24 settimane;
- in alcuni casi ridurre fino a 24 ore anticipando la retribuzione di 40 ore, con successivo recupero.
Principali regole:
- maggiorazione 15% per le ore eccedenti in regime di intensificazione;
- maggiorazione 10% in specifici regimi di recupero;
- preavviso ordinario 72 ore, eccezionale 24 ore;
- saldo massimo banca ore: 192 ore a favore del datore o del lavoratore;
- in caso di cessazione, il saldo viene regolato nelle competenze finali.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00-06:00) | 15% |
| Lavoro festivo diurno ordinario | 10% |
| Lavoro festivo notturno ordinario | 20% |
| Lavoro domenicale ordinario | 10% |
| Straordinario diurno feriale fino alla 48ª ora | 15% |
| Straordinario diurno feriale oltre la 48ª ora | 25% |
| Straordinario notturno | 40% |
| Straordinario festivo | 35% |
| Straordinario notturno festivo | 50% |
Per i lavoratori discontinui, oltre le 45 ore settimanali contrattuali, lo straordinario è maggiorato del 20%.
Riposi, ferie, festività e permessi
Riposi
- Riposo giornaliero: 11 ore consecutive ogni 24 ore
- Riposo settimanale: 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, in aggiunta al riposo giornaliero
Ferie
- 28 giornate di calendario annue
- pari a 4 settimane / 160 ore lavorative
- comprensive dei sabati e domeniche
Festività
Sono festive quelle previste dalla legge e il Santo Patrono.
Festività soppresse / ex festività / ROL
- Gli importi delle festività soppresse, pari a una giornata di retribuzione per ogni festività, vanno versati all'ENMOA.
- ROL: 16 ore annue.
- Il 4 novembre dà luogo a un corrispondente monte ore di permessi retribuiti.
Permessi e congedi
- Congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi di calendario
- Permesso per lutto o grave infermità: 3 giorni lavorativi annui
- Permessi straordinari:
- 2 giorni annui per nascita o adozione di un figlio
- 1 giorno annuo per matrimonio di un figlio
- Permessi brevi retribuiti: 16 ore annue per motivi personali (dal testo integrale)
- Permessi non retribuiti: fino a 48 ore annue (dal testo integrale)
- Per assistenza disabili, cure per invalidi, donne vittime di violenza: rinvio alla normativa di legge.
Malattia, infortunio e aspettativa
Periodo di comporto per malattia
| Anzianità | Comporto | Maggiorazione per lavoratori con handicap |
|---|---|---|
| Fino a 2 anni | 6 mesi nell'arco di un biennio | +1 mese |
| Oltre 2 anni | 9 mesi nell'arco di un biennio | +2 mesi |
Per infortunio sul lavoro o malattia professionale: conservazione del posto fino al permanere dell'inabilità temporanea e comunque entro i limiti certificati.
Trattamento economico di malattia
- Carenza primi 3 giorni: 80% solo se la malattia supera 10 giorni lavorativi, oppure dal primo giorno in caso di ricovero/degenza ospedaliera documentata.
- Anzianità fino a 2 anni: integrazione INPS fino all'80% per tutta la durata massima del comporto contrattuale di 6 mesi.
- Anzianità oltre 2 anni: integrazione fino all'80% per i primi 6 mesi e al 40% per il residuo comporto, entro il limite massimo complessivo di 12 mesi nel quinquennio.
Gravi patologie
I giorni di ricovero, day hospital e terapie salvavita certificati sono esclusi dal comporto; in tali giornate spetta la sola paga base.
Trattamento economico infortunio / malattia professionale
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Giorno dell'infortunio / inizio malattia professionale | 100% retribuzione |
| 1°, 2° e 3° giorno successivi | 70% retribuzione giornaliera |
| Dal 4° al 90° giorno | integrazione INAIL fino all'80% |
| Dal 91° giorno alla guarigione clinica | integrazione INAIL fino al 90% |
Per l'infortunio in itinere, salvo il primo giorno considerato lavorato a tutti gli effetti, si applica un trattamento complessivo equivalente a quello di malattia / infortunio non professionale.
Aspettativa per malattia o infortunio
Per lavoratori a tempo indeterminato:
- 15 giorni per ogni anno di anzianità, fino a massimo 6 mesi;
- possibilità di ulteriore proroga fino al 50% del periodo concesso, se ne ricorrono i requisiti.
Maternità e congedi parentali
- Si applica il D.Lgs. 151/2001.
- Per il congedo di maternità obbligatorio la lavoratrice ha diritto a un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione.
- Congedo parentale fruibile nei primi 12 anni di vita del bambino; preavviso al datore di lavoro di almeno 10 giorni, salvo impedimento oggettivo.
Periodo di prova
| Inquadramento | Durata massima |
|---|---|
| Quadro di direzione e Quadro | 120 giorni di effettiva prestazione |
| 1° livello | 60 giorni |
| 2° e 3° livello | 45 giorni |
| 4° e 5° livello | 32 giorni |
| 6° livello | 18 giorni |
| Operatore vendita 1 | 30 giorni |
| Operatore vendita 2 | 15 giorni |
Part-time
Tipologie
- orizzontale
- verticale
- misto
Durata minima
- 24 ore settimanali
- 72 ore mensili
- 600 ore annuali
- per i quadri: minimo 16 ore mensili
Clausole elastiche
- preavviso di 5 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di emergenze tecnico-produttive;
- maggiorazione del 10% sulla retribuzione base.
Lavoro supplementare
- massimo 4 ore giornaliere per 20 giorni lavorativi nel semestre;
- maggiorazione del 15% sulla retribuzione oraria globale di fatto.
Lavoro straordinario nel part-time
Quando si superano i limiti dell'orario normale full-time si applicano le maggiorazioni del lavoro straordinario previste per il tempo pieno.
Tempo determinato
Durata e causali
- fino a 12 mesi: possibile senza causale;
- oltre 12 mesi e fino a 24 mesi: necessario indicare una delle causali previste dal CCNL.
Proroghe e stop and go
- massimo 4 proroghe entro 24 mesi;
- possibile un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso ITL.
- intervalli minimi tra contratti:
- 10 giorni se il contratto scaduto era fino a 6 mesi;
- 20 giorni se superiore a 6 mesi.
Limite numerico
- massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Esclusi dai limiti
Tra gli altri:
- primi due anni di nuova attività;
- sostituzione di assenti;
- lavoratori over 50;
- start-up innovative;
- lavoratori disabili;
- trasferimenti d'azienda o di ramo.
Diritto di precedenza
Spetta a chi abbia lavorato complessivamente per oltre 10 mesi, da esercitare entro 6 mesi dalla cessazione; il diritto si estingue dopo 12 mesi.
Apprendistato professionalizzante
Durata ordinaria
Per i profili dal 1° al 6° livello:
| Profilo finale | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| 1° livello | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| 2° livello | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| 3° livello | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| 4° livello | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| 5° livello | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| 6° livello | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
Per figure professionali assimilabili all'artigianato la durata massima è 60 mesi.
Inquadramento economico dell'apprendista
| Inquadramento finale | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|
| 1° livello | 3° livello | 3° livello | 2° livello |
| 2° livello | 4° livello | 3° livello | 2° livello |
| 3° livello | 5° livello | 4° livello | 4° livello |
| 4° livello | 5° livello | 5° livello | 4° livello |
| 5° livello | 6° livello | 6° livello | 5° livello |
Preavviso
| Categoria / livello | Fino a 4 anni | Fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
| 1° e 2° livello | 45 gg | 60 gg | 90 gg |
| 3° e 4° livello | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
| 5° livello | 15 gg | 30 gg | 45 gg |
| 6° livello | 10 gg | 15 gg | 30 gg |
| Operatori di vendita 1 e 2 | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
I giorni di preavviso sono di calendario.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la L. 297/1982.
La base di calcolo comprende:
- paga base tabellare nazionale;
- aumenti periodici di anzianità;
- retribuzioni di merito e/o ad personam;
- premi o trattamenti da contrattazione di secondo livello;
- tredicesima mensilità.
Bilateralità, ENMOA e sanità integrativa
Il CCNL prevede l'obbligo di adesione e contribuzione agli enti contrattuali.
Contribuzione ENMOA
- 14% della paga base nazionale per ciascun dipendente per 13 mensilità:
- 11,30% a carico azienda
- 2,70% a carico lavoratore
- per il lavoro intermittente: 9%
- 6,30% azienda
- 2,70% lavoratore
- ulteriore contributo una tantum di euro 25,00 a carico azienda per attivazione assistenza sanitaria FONASI alla prima assunzione.
Prestazioni ENMOA richiamate nel testo
Tra le prestazioni/regolamenti allegati figurano, tra l'altro:
- contributo matrimoniale: 250,00 euro;
- contributo natalità: 500,00 euro;
- sussidio funerario: 350,00 euro;
- rimborso protesi/cure dentarie fino a 450,00 euro per biennio;
- rimborso occhiali/lenti fino a 200,00 euro per biennio;
- apparecchi acustici/ortopedici fino a 300,00 euro per biennio;
- fondo di sostegno al reddito familiare;
- assistenza sanitaria integrativa.
Altri istituti rilevanti
- possibilità di lavoro agile / smart working tramite accordo individuale scritto;
- disciplina di somministrazione, intermittente, appalti e sicurezza;
- polizza assicurativa per i quadri, con contributo annuo ENMOA di 210,00 euro a carico azienda;
- tutela di salute e sicurezza con RLS / RLST e formazione dedicata.
Accordi e rinnovi
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