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CCNL

CCNL Commercio - fino a 14 dip. (Cisal - Cnai Ucict)

CCNLH019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2028

Parti stipulanti

SindacatiFISMIC ConfsalFILCOM-Fismic
Datori di lavoroCNAIUCICT

Sfera di applicazione

Si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato e di prestazione d'opera delle aziende del settore commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, con fino a 14 dipendenti, nonché alle attività similari riconducibili al settore. Il limite di 14 dipendenti può essere temporaneamente superato per esigenze aziendali per un periodo non superiore a 10 mesi. Nel computo del limite non si conteggiano i lavoratori assunti con tipologie flessibili disciplinate dal CCNL.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi con fino a 14 dipendenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle aziende del commercio, in qualsiasi forma esercitate e in qualunque settore merceologico, comprese attività similari riconducibili al settore. Il testo elenca in modo molto ampio attività del commercio al dettaglio e all'ingrosso, alimentare e non alimentare, ausiliarie del commercio, vendita ambulante, online, per corrispondenza, tramite distributori automatici, ecc.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2025
  • Scadenza: 31/12/2028
  • Validità unitaria su tutto il territorio nazionale.

Struttura contrattuale

Il contratto prevede:

  • disciplina normativa ed economica nazionale;
  • possibilità di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale, su materie delegate;
  • presenza di un sistema di bilateralità con ENMOA, ENBOA, ERBOA e assistenza sanitaria integrativa tramite FONASI.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CNAI
  • UCICT

Organizzazioni sindacali

  • FISMIC Confsal
  • FILCOM-Fismic

Trattamento economico

Minimi mensili

La retribuzione nazionale mensile indicata in tabella è una retribuzione conglobata, comprensiva di minimo tabellare e contingenza.

LivelloDal 01/01/2025Dal 01/03/2026Dal 01/03/2027Dal 01/03/2028Scatto triennale
12.239,472.293,222.352,162.417,3116,50
21.789,181.830,871.877,011.928,6315,00
31.606,691.643,971.684,901.730,9013,00
41.491,741.526,351.564,201.606,9012,00
51.387,721.419,501.454,701.495,1411,00
Operatore di vendita 11.544,071.579,581.618,281.662,30-
Operatore di vendita 21.367,231.399,771.434,761.475,51-

Aumenti contrattuali programmati

LivelloAumento dal 01/03/2026Aumento dal 01/03/2027Aumento dal 01/03/2028
153,7558,9465,15
241,6946,1451,62
337,2840,9346,00
434,6137,8542,70
531,7835,2040,44
Operatore di vendita 135,5138,7044,02
Operatore di vendita 232,5434,9940,75

Scatti di anzianità

Sono previsti 10 scatti triennali.

LivelloImporto per ciascuno scatto
116,50
215,00
313,00
412,00
511,00

Gli scatti maturano per ogni triennio di anzianità; decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio. In caso di passaggio di livello, si conservano numero e importi già maturati.

Divisori retributivi e mensilità

  • Divisore orario:
    • 168 con orario di 40 ore settimanali
    • 182 con orario di 42 ore settimanali
    • 195 con orario di 45 ore settimanali
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Una tantum / indennità di vacanza contrattuale

Per i lavoratori in forza alla data del 31/05/2017 è prevista una una tantum di 619,00 euro per ogni livello, a compensazione del periodo di vacanza contrattuale, da erogare in due tranche:

  • 309,50 euro entro il 01/03/2025
  • 309,50 euro entro il 01/11/2025

Caratteristiche:

  • importo omnicomprensivo;
  • non utile ai fini del TFR;
  • riparametrazione in base ai mesi lavorati nel periodo 31/05/2017 - 31/12/2024;
  • per i part-time, riproporzionato in base all'orario contrattuale;
  • può essere erogato anche tramite strumenti di welfare formativo, inclusi percorsi collegati alla transizione digitale e tecnologica.

Altre indennità economiche

  • Indennità di cassa/maneggio denaro: 60,00 euro mensili.
  • Indennità di turno: 20% della paga base nazionale lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta per lavoratori inseriti in turni ruotanti continuativi sulle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese.
  • Indennità di trasferta: oltre al rimborso spese, diaria giornaliera pari a 1/52 della paga base nazionale mensile.
  • Uso mezzo proprio: rimborso pari al 60% del costo chilometrico ACI.

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali
  • distribuzione su 5 o 6 giornate
  • massimo ordinario giornaliero: 8 ore

Lavoro discontinuo o di semplice attesa

  • 45 ore settimanali
  • oltre la 45ª ora settimanale: maggiorazione straordinario 20%

Flessibilità e banca ore

Il CCNL consente, in presenza di periodi di intensificazione e rarefazione dell'attività, di:

  • aumentare l'orario con successivo recupero;
  • ridurre l'orario con successiva intensificazione;
  • superare l'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali per massimo 24 settimane;
  • ridurre l'orario fino a 32 ore settimanali per massimo 24 settimane;
  • ridurre fino a 24 ore settimanali anticipando la retribuzione di 40 ore con successivo recupero.

Maggiorazioni nel regime di banca ore:

  • 15% per ore eccedenti nel regime di intensificazione con successivo recupero;
  • 10% per ore eccedenti nel regime di rarefazione con successiva intensificazione.

Il saldo massimo della banca ore non può eccedere 192 ore a favore del datore o del lavoratore.

Lavoro straordinario

Per lavoratori non discontinui:

TipologiaMaggiorazione
Dalla 41ª alla 48ª ora settimanale15%
Oltre la 48ª ora settimanale25%
Straordinario diurno festivo35%
Straordinario notturno40%
Straordinario notturno festivo50%

Per il personale direttivo di 1° livello non soggetto a limitazioni di orario, la paga base comprende già l'eventuale lavoro supplementare o straordinario nei giorni lavorativi entro il limite di 32 ore mensili.

Lavoro notturno, festivo e domenicale

  • Lavoro notturno ordinario (22:00 - 06:00): 15%
  • Lavoro notturno festivo: 20%
  • Lavoro festivo/domenicale ordinario: 10%

Riposo settimanale

È prevista la possibilità di fruizione del riposo ad intervalli più lunghi della settimana, purché la durata complessiva corrisponda mediamente ad almeno 24 + 9 ore di riposo ogni 6 giornate lavorate. Il lavoratore può fruire al massimo di 20 riposi l'anno ad intervalli più lunghi di una settimana.

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 28 giorni di calendario annui, pari a 4 settimane, comprensive di sabati e domeniche.
  • Almeno 2 settimane nell'anno di maturazione; le restanti entro 24 mesi.

Festività

Sono quelle di legge più il Santo Patrono. Se la festività coincide con domenica o altro giorno festivo, spetta una ulteriore quota giornaliera.

Ex festività

Le 4 festività abolite per legge non danno luogo a permessi individuali: i relativi importi giornalieri vanno versati all'ENMOA per attività mutualistiche e assistenziali.

ROL e permessi

  • ROL / permessi brevi retribuiti: 16 ore annue
  • in caso di mancata fruizione entro l'anno, possono sommarsi all'anno successivo oppure essere monetizzati su richiesta del lavoratore con la retribuzione di gennaio dell'anno successivo.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario
  • per apprendisti: 80 ore retribuite
  • non si applica ai contratti a termine né durante il periodo di prova.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui in caso di decesso o documentata grave infermità di coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, figli, genitori, fratelli/sorelle, parenti entro il 2° grado.

Permessi per nascita/adozione e matrimonio del figlio

  • 2 giorni lavorativi annui per nascita o adozione di un figlio
  • 1 giorno lavorativo annuo per matrimonio di un figlio

Permessi legge

Restano applicabili le normative di legge per:

  • assistenza a persone con disabilità;
  • cure per invalidi;
  • donne vittime di violenza;
  • congedi parentali e altri istituti di tutela familiare.

Malattia, infortunio e maternità

Malattia - comporto

Per ogni periodo, il computo opera nell'arco mobile degli ultimi 5 anni.

  • Anzianità fino a 2 anni: 6 mesi nel biennio
  • Anzianità superiore a 2 anni: 9 mesi nel biennio
  • Aumento per lavoratore con handicap:
    • +1 mese se anzianità fino a 2 anni
    • +2 mesi se anzianità oltre 2 anni

Malattia - trattamento economico

  • Primi 3 giorni di carenza: 80% della retribuzione, solo se la malattia supera 10 giorni lavorativi, oppure in caso di ricovero/degenza.
  • Anzianità fino a 2 anni: integrazione fino all'80% del trattamento economico netto per l'intero comporto contrattuale di 6 mesi.
  • Anzianità oltre 2 anni:
    • 80% per i primi 6 mesi
    • 40% per il residuo comporto contrattuale, entro il limite massimo complessivo nel quinquennio di 12 mesi.

Infortunio sul lavoro / malattia professionale

  • Conservazione del posto: fino a quando dura l'inabilità temporanea.
  • Trattamento economico:
    • giorno dell'infortunio: 100%
    • dal 1° al 3° giorno: 70%
    • dal 4° al 90° giorno: integrazione fino all'80%
    • dal 91° giorno in poi: integrazione fino al 90%

Maternità e congedo parentale

Si applica la normativa di legge.

In particolare:

  • congedo di maternità obbligatoria secondo legge;
  • congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino;
  • permessi al padre per nascita o adozione: 2 giorni lavorativi annui;
  • durante l'astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all'indennità pari all'80% della retribuzione.

Classificazione del personale

Il sistema di inquadramento è articolato in 5 livelli, più le figure di operatori di vendita. Il contratto riporta declaratorie ed esempi professionali per ciascun livello, da figure direttive e di concetto fino a mansioni esecutive semplici.

Sono inoltre disciplinati:

  • mansioni promiscue;
  • mansioni superiori;
  • lavoratori neoassunti con possibile allocazione temporanea a livello inferiore per alcuni profili;
  • operatori di vendita con eventuali provvigioni sugli affari andati a buon fine.

Periodo di prova

LivelloDurata massima
1°4 mesi
2° e 3°3 mesi
4° e 5°2 mesi

Per il tempo determinato:

  • minimo 2 giorni di effettiva prestazione per contratti inferiori a un mese;
  • 3 giorni per ogni mese di assunzione fino a massimo 15 giorni per contratti di 6 mesi;
  • 30 giorni per contratti tra 6 e 12 mesi.

Part-time

Durata minima

  • 16 ore settimanali, oppure
  • 64 ore mensili, oppure
  • 532 ore annuali

Trattamento

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato.

Lavoro supplementare

  • massimo 4 ore giornaliere
  • massimo 20 giorni lavorativi nel semestre
  • maggiorazione: 15%

Lavoro straordinario

Si applicano le maggiorazioni previste per il full-time.

Clausole elastiche

Le ore prestate in attuazione di clausole elastiche sono retribuite con maggiorazione del 10%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • ordinaria: 36 mesi
  • per figure artigiane assimilate: 60 mesi

Durata per livelli finali (ordinaria)

Profilo finaleDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
1° livello36 mesi121212
2° livello36 mesi121212
3° livello36 mesi121212
4° livello36 mesi121212

Inquadramento e trattamento economico

Inquadramento finale1° anno / 1° periodo2° anno / 2° periodo3° anno / 3° periodo
1° livello3° livello3° livello2° livello
2° livello4° livello3° livello2° livello
3° livello5° livello4° livello4° livello
4° livello5° livello5° livello4° livello

Formazione

  • media di 80 ore annue per tutti i livelli finali;
  • tutor aziendale obbligatorio;
  • prova massima: 40 giorni lavorativi.

Contratto a tempo determinato e stagionale

Durata

  • fino a 12 mesi: stipula libera per qualsiasi esigenza;
  • oltre 12 mesi e fino a 24 mesi: necessarie specifiche causali previste dal CCNL;
  • massimo 4 proroghe entro 24 mesi;
  • possibile ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso ITL.

Stop and go

  • 10 giorni se il contratto scaduto era fino a 6 mesi
  • 20 giorni se il contratto scaduto superava 6 mesi

Limiti numerici

  • massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione
  • per datori fino a 5 dipendenti: sempre possibili almeno 2 contratti a termine

Diritto di precedenza

Spetta al lavoratore che abbia lavorato per un periodo complessivo superiore a 10 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi per le stesse mansioni.

Attività stagionali

Per le attività stagionali non si applicano i limiti massimi ordinari di durata e gli intervalli stop and go. È riconosciuto diritto di precedenza nelle nuove assunzioni stagionali per le medesime attività.

Somministrazione di lavoro

Limiti numerici

  • somministrazione a tempo indeterminato: massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio;
  • somministrazione a tempo determinato: massimo 40%.

Sono escluse dai limiti, tra l'altro, alcune categorie quali disoccupati percettori, soggetti in ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, over 50, attività stagionali, sostituzioni, start-up innovative, assunti a tempo indeterminato dall'agenzia.

Preavviso

ClassificazioneFino a 4 anniFino a 10 anniOltre 10 anni
Livelli 1° e 2°47 giorni65 giorni100 giorni
Livelli 3° e 4°30 giorni50 giorni65 giorni
Livello 5°20 giorni30 giorni45 giorni
Operatori di vendita 1° e 2°30 giorni50 giorni65 giorni

I giorni sono di calendario. In caso di mancato preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva.

TFR

Si applica la disciplina di legge.

La base di calcolo include:

  • paga base tabellare nazionale;
  • aumenti periodici di anzianità;
  • retribuzioni di merito o ad personam;
  • retribuzioni o premi di secondo livello;
  • tredicesima mensilità.

Bilateralità, ENMOA e assistenza sanitaria

Contribuzione ENMOA

Per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL è previsto il versamento mensile all'ENMOA di un importo pari al 14% della paga base nazionale per 13 mensilità, di cui:

  • 11,30% a carico azienda
  • 2,70% a carico lavoratore

Per il lavoro intermittente la contribuzione è pari al 9%, di cui:

  • 6,30% a carico azienda
  • 2,70% a carico lavoratore

È inoltre previsto un contributo una tantum aziendale di 25,00 euro per lavoratore all'atto della prima assunzione, per l'attivazione dell'assistenza sanitaria FONASI, oltre agli importi delle festività abolite destinati al Fondo.

Prestazioni ENMOA principali

Dal regolamento allegato emergono, tra le altre, le seguenti prestazioni mutualistiche:

  • contributo matrimoniale: 250,00 euro;
  • contributo natalità: 500,00 euro;
  • sussidio funerario: 350,00 euro;
  • contributo protesi/cure dentarie: 50% della spesa fino a 450,00 euro per biennio;
  • contributo occhiali/lenti: 50% della spesa fino a 200,00 euro per biennio;
  • apparecchi acustici/ortopedici: 50% della spesa fino a 300,00 euro per biennio.

È prevista anche assistenza sanitaria integrativa tramite polizza collegata al sistema ENMOA/FONASI, operativa in presenza di regolarità contributiva.

Sicurezza sul lavoro

  • RLS aziendale: 1 rappresentante anche nelle aziende con un solo dipendente e comunque con meno di 14 dipendenti.
  • Formazione iniziale RLS: 34 ore
  • Aggiornamento annuale: 6 ore
  • Permessi retribuiti RLS: 16 ore annue
  • In assenza di RLS aziendale, è disciplinata la figura del RLST tramite allegato specifico.

Altri istituti rilevanti

Assemblea sindacale

  • 12 ore annue retribuite per ciascun lavoratore, con parte delle modalità demandate al secondo livello.

Trattenuta sindacale

  • 1% della paga di fatto per 12 mensilità, su delega del lavoratore.

Lavoratori studenti

  • 1 giorno di permesso retribuito per sostenere l'esame;
  • possibilità di orario compatibile con lo studio;
  • esonero dallo straordinario se richiesto.

Lavoro agile

Il CCNL disciplina lo smart working mediante accordo scritto individuale, con regolazione di strumenti, tempi di riposo, controllo, disconnessione, salute e sicurezza.

Lavoro intermittente

  • indennità di disponibilità: 25% della retribuzione mensile nei casi con obbligo di risposta alla chiamata;
  • limite massimo: 400 giornate di effettivo lavoro in 3 anni solari con lo stesso datore, salvo trasformazione.

Anticipazione TFR

Dopo almeno 8 anni di servizio, una sola volta nel corso del rapporto, fino al 70% del maturato, nei casi previsti dal contratto e dalla legge.

Sintesi finale operativa

Questo CCNL per il commercio nelle aziende minori fino a 14 dipendenti prevede:

  • validità 01/01/2025 - 31/12/2028;
  • scala classificatoria in 5 livelli più operatori di vendita;
  • minimi tabellari con aumenti programmati nel 2026, 2027 e 2028;
  • 13 mensilità;
  • orario ordinario di 40 ore, con disciplina specifica di flessibilità e banca ore;
  • sistema articolato di maggiorazioni per straordinario, festivo, notturno e turni;
  • ferie di 28 giorni di calendario;
  • ROL di 16 ore annue;
  • tutela di malattia, infortunio e maternità con integrazioni economiche contrattuali;
  • disciplina dettagliata di part-time, apprendistato, tempo determinato, somministrazione, intermittente e smart working;
  • forte incidenza del sistema bilaterale ENMOA/FONASI, che costituisce parte integrante del trattamento contrattuale.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 21/12/2024Regolamento amministrativo ENMOA - Allegato n. 1Regolamento delle prestazioni ENMOA - Allegato n. 2Accordo interconfederale RLST - Allegato n. 3

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