Salta al contenuto
CCNL

CCNL Commercio - da 51 dip. (Cisal - Cnai Ucict)

CCNLH039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2028

Parti stipulanti

SindacatiFISMIC-CONFSALFILCOM-FISMIC
Datori di lavoroCNAIUCICT

Sfera di applicazione

Si applica ai lavoratori dipendenti del settore commercio, in tutte le aziende del comparto e attività similari, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, che occupano da 51 dipendenti in poi. Il testo prevede applicazione nazionale e, per espressa previsione contrattuale, alle aziende associate alle organizzazioni datoriali stipulanti.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende del settore commercio con almeno 51 dipendenti, comprese attività affini e numerosi ambiti del commercio all'ingrosso e al dettaglio (alimentare, merci d'uso e prodotti industriali, distribuzione carburanti, commercio con l'estero, vendita online, ambulante, per corrispondenza, TV/radio, distributori automatici).

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2025
  • Scadenza: 31/12/2028
  • Durata: quadriennio 2025-2028

Struttura del rapporto

Il CCNL disciplina sia la parte normativa sia quella economica e contributiva. Prevede un sistema di bilateralità con riferimento, tra gli altri, a ENMOA, FONASI, ENBOA ed ERBOA.


Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CNAI
  • UCICT

Organizzazioni sindacali

  • FISMIC-CONFSAL
  • FILCOM-FISMIC

Trattamento economico

Minimi retributivi mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di minimo tabellare e contingenza.

Livello01/01/202501/04/202601/04/202701/04/2028Scatto triennaleIndennità di funzione
Quadro di Direzione2.504,162.566,762.630,872.700,3219,50180,00
Quadro2.471,252.531,302.594,322.662,8119,50180,00
1° livello2.272,212.327,202.384,692.447,4116,50-
2° livello1.856,451.900,631.947,601.998,6315,00-
3° livello1.671,591.731,941.774,061.820,5413,00-
4° livello1.536,961.573,231.611,961.654,0312,00-
5° livello1.429,011.462,591.498,321.537,4311,00-
6° livello1.384,231.416,621.451,361.489,1010,50-
7° livello1.215,781.244,351.275,581.309,0010,50-
Operatore vendita 11.567,571.604,721.644,541.687,6312,00-
Operatore vendita 21.393,611.426,361.461,481.499,9211,00-

Aumenti contrattuali previsti

LivelloAumento dal 01/04/2026Aumento dal 01/04/2027Aumento dal 01/04/2028
Quadro di Direzione62,6064,1169,45
Quadro60,0563,0268,49
1° livello54,9957,4962,72
2° livello44,1846,9751,03
3° livello60,3542,1246,48
4° livello36,2738,7342,07
5° livello33,5835,7339,11
6° livello32,3934,7437,74
7° livello28,5731,2333,42
Operatore vendita 137,1539,8243,09
Operatore vendita 232,7535,1238,44

Quadri e quadri di direzione

  • Ai quadri spetta un'indennità di funzione mensile di 180,00 euro.
  • Al quadro di direzione spetta una retribuzione minima pari alla paga base del quadro maggiorata del 10%.

Scatti di anzianità

Sono previsti 10 scatti triennali.

LivelloImporto scatto
Quadro19,50
1° livello16,50
2° livello15,00
3° livello13,00
4° livello12,00
5° livello11,00
6° livello10,50
7° livello10,50
Operatore vendita 112,00
Operatore vendita 211,00

Una tantum / indennità di vacanza contrattuale

Per i lavoratori in forza alla data del 01/12/2012 è prevista un'una tantum di 858,00 euro per ogni livello, da erogare in due tranche:

ScadenzaImporto
entro 01/04/2025429,00
entro 01/11/2025429,00

Caratteristiche:

  • può essere erogata anche tramite strumenti di welfare formativo;
  • è omnicomprensiva;
  • non utile ai fini del TFR;
  • da riparametrare in base ai mesi lavorati nel periodo 01/12/2012 - 31/12/2024;
  • per i part-time, riparametrazione in base all'orario individuale.

Altri elementi economici

  • Indennità di cassa: 60,00 euro lordi mensili.
  • Indennità di trasferta: oltre al rimborso spese, diaria giornaliera pari a 1/52 della paga base nazionale mensile.
  • Indennità di turno: 20% della paga base per ogni ora di turno effettivamente svolta nei turni ruotanti sulle 24 ore comprensivi di almeno 5 notti al mese.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario:
    • 168 con 40 ore settimanali
    • 182 con 42 ore settimanali
    • 195 con 45 ore settimanali
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Classificazione del personale

Il sistema di classificazione è articolato in:

  • Quadro di direzione
  • Quadro
  • 7 livelli
  • Operatori di vendita

L'inquadramento è definito in base alle mansioni effettivamente svolte. In caso di mansioni superiori svolte in via prevalente:

  • dopo oltre 2 mesi spetta la retribuzione del livello superiore;
  • dopo oltre 7 mesi consecutivi o 7 mesi anche non consecutivi nell'anno matura l'inquadramento superiore;
  • per la qualifica di quadro, l'assegnazione diventa definitiva dopo oltre 180 giorni di calendario, salvo sostituzione di assente con diritto alla conservazione del posto.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali
  • distribuzione su 5 o 6 giorni
  • massimo ordinario: 8 ore giornaliere
  • durata media massima settimanale, inclusivo di straordinario: 48 ore su 12 mesi

Lavoro discontinuo o di semplice attesa

  • orario normale fino a 45 ore settimanali
  • tetto medio settimanale: 50 ore su 12 mesi
  • straordinario oltre la 45a ora con maggiorazione del 20%

Banca ore e flessibilità

  • saldo massimo banca ore: 192 ore a favore del lavoratore o del datore
  • preavviso ordinario di intensificazione/rarefazione: 72 ore; eccezionale 24 ore
  • possibili regimi di intensificazione e rarefazione con superamento fino a 48 ore settimanali per massimo 24 settimane, oppure riduzione fino a 32 ore o anche 24 ore settimanali nei casi previsti
  • maggiorazioni:
    • 15% sulle ore eccedenti nel regime di intensificazione con accredito in banca ore
    • 10% per le ore eccedenti nel regime di successiva intensificazione

Personale non soggetto a limitazioni di orario

Per quadro di direzione, quadro e impiegato di 1° livello la paga base comprende il lavoro supplementare o straordinario nei giorni lavorativi nei limiti della normalità, fino a 32 ore mensili.


Maggiorazioni

Lavoro notturno, festivo e domenicale

  • Lavoro notturno ordinario (22:00 - 06:00): 15%
  • Lavoro notturno festivo: 20%
  • Lavoro domenicale o festivo ordinario: 10%

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
dalla 41a alla 48a ora settimanale15%
oltre la 48a ora settimanale25%
straordinario diurno festivo35%
straordinario notturno40%
straordinario notturno festivo50%
straordinario lavoro discontinuo oltre 45 ore20%

Lavoro a turni

Per turni ruotanti con continuità sulle 24 ore e almeno 5 notti al mese: 20% della paga base per ogni ora di turno effettivamente svolta.


Riposi, ferie, festività e permessi

Ferie

  • 28 giornate di calendario annue, pari a 4 settimane, comprensive di sabati e domeniche

Festività

Sono quelle di legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre è riconosciuto un corrispondente monte ore di permessi retribuiti.

Festività soppresse ed ex festività

Per le 4 festività soppresse, gli importi corrispondenti a una giornata di retribuzione per ciascuna festività vanno versati all'ENMOA.

ROL e permessi

  • ROL: 16 ore annue
  • Permessi brevi retribuiti per motivi personali: 16 ore annue
  • Permessi non retribuiti: fino a 48 ore annue

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario

Permessi per lutto e grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui in caso di decesso o documentata grave infermità di coniuge/convivente, figli, genitori, fratelli/sorelle, parenti entro il 2° grado

Permessi per nascita o adozione figlio

  • 2 giorni lavorativi annui

Altri permessi/congedi

Si applicano le norme di legge per:

  • assistenza a disabili
  • cure per invalidi
  • donne vittime di violenza
  • congedi parentali e altri istituti protetti

Malattia, infortunio e maternità

Malattia

Periodo di comporto

  • anzianità fino a 2 anni: 6 mesi nell'arco di un biennio
    • +1 mese per lavoratore portatore di handicap
  • anzianità oltre 2 anni: 9 mesi nell'arco di un biennio
    • +2 mesi per lavoratore portatore di handicap

Trattamento economico

  • primi 3 giorni di carenza: 80% della retribuzione, solo se la malattia supera 10 giorni lavorativi; in caso di ricovero, dal primo giorno
  • anzianità fino a 2 anni: integrazione INPS fino all'80%
  • anzianità oltre 2 anni:
    • 80% per i primi 6 mesi
    • 40% per il residuo comporto contrattuale
    • entro il limite massimo complessivo nel quinquennio di 12 mesi

Infortunio e malattia professionale

Conservazione del posto

  • fino a quando dura l'inabilità temporanea
  • in caso di malattia professionale, per un periodo di 9 mesi

Trattamento economico

  • giorno dell'infortunio/inizio malattia professionale: 100%
  • 1°, 2° e 3° giorno successivi: 70%
  • dal 4° al 90° giorno: integrazione INAIL fino all'80%
  • dal 91° giorno fino a guarigione clinica: integrazione INAIL fino al 90%

Maternità e congedi parentali

  • si applica il D.Lgs. 151/2001
  • durante il congedo obbligatorio di maternità: indennità pari all'80% della retribuzione
  • congedo parentale fruibile nei primi 12 anni di vita del bambino
  • permessi al padre per nascita/adozione figlio: 2 giorni lavorativi annui

Periodo di prova

LivelloDurata
Quadri di direzione e quadri120 giorni di effettiva prestazione
1° livello60 giorni
2° e 3° livello45 giorni
4° e 5° livello30 giorni
6° e 7° livello15 giorni
Operatore vendita 130 giorni
Operatore vendita 215 giorni

Per i contratti a termine:

  • minimo 2 giorni per prestazioni inferiori a 1 mese;
  • 3 giorni per ogni mese di assunzione fino a un massimo di 15 giorni per contratti di 6 mesi;
  • 30 giorni per contratti di durata compresa tra 6 e 12 mesi.

Part-time

Durata minima

  • 24 ore settimanali
  • 72 ore mensili
  • 600 ore annuali

Lavoro supplementare

  • massimo 4 ore giornaliere
  • massimo 20 giorni lavorativi nel semestre
  • maggiorazione: 15%

Lavoro straordinario

Retribuito con le stesse maggiorazioni previste per il tempo pieno.

Clausole elastiche

  • maggiorazione: 10%
  • preavviso: 5 giorni, ridotti a 2 giorni in caso di emergenze tecnico-produttive

Apprendistato professionalizzante

Limiti numerici

Il numero complessivo di apprendisti assunti direttamente o tramite somministrazione non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto al personale specializzato e qualificato presente in azienda.

Durata

Profili ordinari

Profilo professionaleDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
1° livello36 mesi121212
2° livello36 mesi121212
3° livello36 mesi121212
4° livello36 mesi121212
5° livello36 mesi121212
6° livello36 mesi121212

Profili professionalizzanti riconducibili all'artigianato

Profilo professionaleDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
1° livello60 mesi242412
2° livello60 mesi242412
3° livello60 mesi242412
4° livello60 mesi242412
5° livello60 mesi242412
6° livello60 mesi242412

Inquadramento economico apprendisti

Livello finaleAssunzione / 1° periodo2° periodo3° periodo
1° livello3° livello3° livello2° livello
2° livello4° livello3° livello2° livello
3° livello5° livello4° livello4° livello
4° livello5° livello5° livello4° livello
5° livello6° livello6° livello5° livello

Lavoratori di prima assunzione e sostegno all'occupazione

Lavoratori di prima assunzione

Per neoassunti a tempo indeterminato con più di 29 anni, destinati ai livelli V, IV e III, il datore può prevedere un inquadramento immediatamente inferiore per massimo:

  • 18 mesi per destinazione al 5° livello
  • 24 mesi per destinazione al 4° livello
  • 28 mesi per destinazione al 3° livello

Il trattamento economico e normativo è quello del livello di effettivo inquadramento.

Contratto a sostegno dell'occupazione

Per over 50 e disoccupati/inoccupati di lunga durata over 30, in caso di assunzione a tempo indeterminato:

  • possibile riconoscere una retribuzione pari a due livelli inferiori rispetto all'inquadramento
  • durata massima: 8 mesi
  • con periodo formativo di almeno 16 ore su competenze tecnologiche, digitali ed ecologiche

Tempo determinato e lavoro stagionale

Campo di applicazione e causali

  • fino a 12 mesi: stipulabile per qualsiasi esigenza e mansione
  • oltre 12 mesi e fino a 24 mesi: necessaria una causale tra quelle previste dal CCNL

Durata e proroghe

  • durata massima ordinaria: 24 mesi
  • fino a 4 proroghe
  • possibile un ulteriore contratto di massimo 12 mesi presso ITL

Intervalli tra contratti

  • 10 giorni se il contratto scaduto era fino a 6 mesi
  • 20 giorni se il contratto scaduto superava 6 mesi

Limiti numerici

  • massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione

Esclusioni dai limiti

Esenti, tra gli altri, i contratti:

  • nei primi 2 anni di nuova attività
  • per sostituzione di assenti
  • con lavoratori over 50
  • con lavoratori disabili
  • da start-up innovative
  • in caso di trasferimenti d'azienda/rami

Diritto di precedenza

Spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 10 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi per le stesse mansioni, purché manifesti disponibilità scritta entro 6 mesi dalla cessazione.

Lavoro stagionale

Per le attività stagionali:

  • il limite massimo di durata del contratto a termine non si applica
  • non si applica la disciplina sulla successione dei contratti

Somministrazione di lavoro

Limiti numerici

  • somministrazione a tempo indeterminato: massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
  • somministrazione a tempo determinato: massimo 40%

Esclusioni dai limiti per la somministrazione a termine

Tra i principali casi:

  • disoccupati da almeno 6 mesi con trattamento di disoccupazione
  • percettori di ammortizzatori sociali
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
  • over 50
  • avvio nuove attività
  • start-up innovative
  • attività stagionali
  • sostituzione assenti
  • lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia

Preavviso

LivelloFino a 4 anniFino a 10 anniOltre 10 anni
Quadri60 giorni90 giorni120 giorni
1° e 2° livello45 giorni60 giorni90 giorni
3° e 4° livello30 giorni45 giorni60 giorni
5° livello15 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7° livello10 giorni15 giorni30 giorni
Operatori di vendita 1 e 230 giorni45 giorni60 giorni

I termini sono espressi in giorni di calendario.


TFR

La base annua utile per il TFR è composta esclusivamente da:

  1. paga base tabellare nazionale;
  2. scatti di anzianità;
  3. retribuzioni di merito e/o ad personam;
  4. premi/retribuzioni di 2° livello;
  5. tredicesima mensilità.

Welfare contrattuale, bilateralità e assistenza sanitaria

ENMOA

Il contratto prevede contribuzione obbligatoria all'ENMOA pari al:

  • 14% della paga base nazionale per ciascun dipendente per 13 mensilità
    • 11,30% a carico azienda
    • 2,70% a carico lavoratore
  • per il lavoro intermittente: 9%
    • 6,30% azienda
    • 2,70% lavoratore

È inoltre previsto:

  • contributo una tantum di 25,00 euro per attivazione assistenza sanitaria FONASI all'atto della prima assunzione;
  • contributo annuale nazionale di 80,00 euro per funzioni di relazioni industriali;
  • per i quadri, contributo annuo di 210,00 euro per polizza assicurativa dedicata.

FONASI

Il FONASI gestisce l'assistenza sanitaria integrativa; la contribuzione è ricompresa in quella ENMOA.

Prestazioni ENMOA principali (da regolamento allegato)

Tra le prestazioni mutualistiche risultano previste, a determinate condizioni:

  • contributo matrimoniale: 250,00 euro
  • contributo natalità: 500,00 euro
  • sussidio funerario: 350,00 euro
  • contributo protesi/cure dentarie: 50% della spesa fino a 450,00 euro per biennio
  • contributo occhiali/lenti a contatto: 50% della spesa fino a 200,00 euro per biennio
  • contributo apparecchi acustici e ortopedici: 50% della spesa fino a 300,00 euro per biennio

Salute e sicurezza

Il CCNL disciplina dettagliatamente:

  • obblighi del datore e dei lavoratori in materia di prevenzione;
  • presenza di RLS:
    • 1 fino a 200 lavoratori
    • 3 da 201 a 1.000 lavoratori
    • 6 oltre 1.000 lavoratori
  • permessi RLS: 16 ore annue retribuite
  • formazione RLS: 34 ore iniziali, aggiornamento annuo 10 ore
  • RLST disciplinato da allegato specifico.

Osservazioni finali di sintesi

Il CCNL del commercio aziende maggiori CNAI/UCICT - CISAL/FISMIC si caratterizza per:

  • una vigenza quadriennale dal 01/01/2025 al 31/12/2028;
  • un sistema retributivo con aumenti scaglionati fino al 01/04/2028;
  • ampio utilizzo di strumenti di flessibilità organizzativa;
  • disciplina articolata di apprendistato, tempo determinato, somministrazione, part-time e lavoro intermittente;
  • forte rilievo della bilateralità tramite ENMOA, ENBOA, ERBOA e FONASI;
  • previsione di una una tantum di 858,00 euro per compensare la vacanza contrattuale ai lavoratori in forza al 01/12/2012.

Accordi e rinnovi

CCNL / Testo consolidato del 21/12/2024Allegato n. 1 - Accordo interconfederale CNAI - FISMIC - Regolamento amministrativo ENMOAAllegato n. 2 - Regolamento delle prestazioni ENMOAAllegato n. 3 - Accordo interconfederale CNAI - FISMIC - RLST

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.