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CCNL

CCNL Giornalisti – Testate Locali

CCNLG035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFNSI - Federazione Nazionale della Stampa Italiana
Datori di lavoroANSO - Associazione Nazionale della Stampa OnlineFISC - Federazione Italiana Settimanali Cattolici

Sfera di applicazione

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro giornalistico subordinato di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti impiegati in testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche online, e in testate di informazione esclusivamente online che pubblicano notizie locali, purché non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche. Sono escluse le testate collegate a quotidiani o periodici nazionali o a gruppi editoriali rientranti nel contratto Fieg-Fnsi, nonché le aziende dell'emittenza radiotelevisiva, delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali over the top e aziende collegate.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL si applica ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato impiegati presso:

  • testate periodiche di informazione a diffusione locale, anche online;
  • testate di informazione esclusivamente online che pubblicano notizie locali.

L'applicazione è subordinata al fatto che le testate:

  • non costituiscano, anche singolarmente, network o franchising;
  • non risultino collegate su più aree geografiche.

Sono invece escluse:

  • le testate collegate a editori di quotidiani o periodici nazionali o a gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto Fieg-Fnsi;
  • le aziende dell'emittenza radiotelevisiva;
  • le aziende delle telecomunicazioni;
  • le piattaforme digitali "over the top" e le aziende ad esse collegate.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2025
  • Scadenza: 31/12/2027
  • Il contratto ha durata triennale e, se non disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza, si intende rinnovato di anno in anno.

Qualifiche previste

Le qualifiche disciplinate dal CCNL sono:

  • Collaboratore fisso
  • Praticante
  • Redattore con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico
  • Redattore con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico
  • Coordinatore

Il contratto precisa anche il perimetro delle mansioni del redattore web e del coordinatore, includendo varie figure del giornalismo digitale e multimediale.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • ANSO - Associazione Nazionale della Stampa Online
  • FISC - Federazione Italiana Settimanali Cattolici

Organizzazione sindacale

  • FNSI - Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza.

QualificaMinimo dal 01/01/2025Minimo dal 01/01/2026
Coordinatore€ 1.850,00€ 1.900,00
Redattore oltre 24 mesi€ 1.710,00€ 1.760,00
Redattore meno di 24 mesi€ 1.570,00€ 1.620,00
Praticante€ 1.450,00€ 1.500,00
Collaboratore fisso€ 1.430,00€ 1.480,00

Per completezza, l'Allegato A riporta anche i minimi al 01/01/2023:

QualificaMinimo dal 01/01/2023
Collaboratore fisso€ 1.380,00
Praticante€ 1.400,00
Redattore meno di 24 mesi€ 1.520,00
Redattore oltre 24 mesi€ 1.660,00
Coordinatore€ 1.800,00

Scatti di anzianità

Sono previsti 8 scatti biennali, ciascuno pari al 3% del minimo tabellare.

QualificaScatto dal 01/01/2025Scatto dal 01/01/2026
Coordinatore€ 55,50€ 57,00
Redattore oltre 24 mesi€ 51,30€ 52,80
Redattore meno di 24 mesi€ 47,10€ 48,60
Praticante€ 43,50€ 45,00
Collaboratore fisso€ 42,90€ 44,40

Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio di anzianità. Per i praticanti, l'anzianità utile ai fini degli scatti decorre dalla comunicazione scritta all'azienda del superamento della prova orale di idoneità professionale.

Divisori retributivi

VoceValore
Divisore giornaliero26
Divisore orarioretribuzione giornaliera / 6
Mensilità13

La tredicesima è pari a 30/26 della retribuzione mensile.

Orario di lavoro

Durata della prestazione

Per tutte le qualifiche, eccetto il collaboratore fisso, l'orario è fissato in 36 ore settimanali di massima.

Ulteriori previsioni:

  • l'arco di impegno giornaliero deve essere contenuto entro 10 ore;
  • le ore eccedenti le 36 settimanali e fino alla 38ª ora sono retribuite con la paga base oraria senza maggiorazione;
  • il lavoro straordinario deve essere richiesto e certificato dal direttore o dal superiore gerarchico e, di norma, non può superare 22 ore mensili.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro straordinario20%
Lavoro notturno18%
Lavoro festivo30%
Lavoro festivo notturno35%
Lavoro domenicale con riposo compensativo20%
Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo30%
Lavoro straordinario festivo40%
Lavoro straordinario notturno festivo50%
Lavoro straordinario notturno30%

Il lavoro notturno è quello prestato tra le 23:00 e le 06:00.

I compensi per lavoro straordinario, festivo, domenicale e notturno incidono sugli istituti legali e contrattuali e sul TFR.

Mensilità aggiuntive

È prevista la tredicesima mensilità, da corrispondere nel mese di dicembre, pari a 30/26 della retribuzione mensile. In caso di cessazione del rapporto spetta in misura proporzionale ai mesi maturati nell'anno.

Ferie, festività, permessi e congedi

Ferie annue

DestinatariFerie
Giornalisti con anzianità aziendale fino a 10 anni26 giorni lavorativi
Giornalisti con anzianità aziendale oltre 10 anni30 giorni lavorativi
Praticanti24 giorni lavorativi

Festività

Sono considerate festive:

  • tutte le domeniche;
  • le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
  • le festività infrasettimanali di legge;
  • il Santo Patrono del comune sede dell'impresa.

Permessi e congedi

  • Congedo matrimoniale / unione civile: 15 giorni retribuiti
  • Permesso per lutto: 3 giorni per eventi luttuosi riguardanti parenti e affini di primo e secondo grado
  • Permessi straordinari retribuiti aggiuntivi: 3 giorni lavorativi annui per giornalisti con anzianità aziendale superiore a 5 anni
  • Permessi per Formazione Professionale Continua (FPC): 4 giorni annui retribuiti, anche frazionabili in mezze giornate
  • Permessi sindacali: secondo le previsioni contrattuali
  • Aspettativa non retribuita: fino a 6 mesi per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze aziendali

Per congedi parentali e istituti correlati si applica la normativa di legge.

Malattia e infortunio

Malattia

  • Conservazione del posto: sino alla raggiunta idoneità
  • Trattamento economico:
    • retribuzione intera per i primi 6 mesi di assenza;
    • metà retribuzione per i successivi 6 mesi.

Il trattamento economico cessa se, in un arco di 36 mesi consecutivi, si raggiungono complessivamente 15 mesi di assenza per malattia. Se, dopo tale periodo, il giornalista presta effettiva attività lavorativa per 12 mesi, riacquista il diritto alla retribuzione intera in caso di nuovo evento.

Sono esclusi dal computo alcuni periodi di assenza legati a terapie salvavita o ricoveri, come specificato dal contratto.

Infortunio

Per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applica la tutela INAIL per gli eventi occorsi o denunciati dal 01/01/2024.

Il testo contrattuale prevede inoltre una copertura assicurativa convenzionale per alcuni eventi extraprofessionali e per morte o invalidità permanente da infarto o ictus non conseguenti a infortunio, con i seguenti capitali:

EventoCapitale assicurato
Morte€ 92.962,24
Invalidità permanente totale€ 108.455,95
Invalidità permanente parzialeimporto proporzionale

Sono previste maggiorazioni in funzione dell'età e del nucleo familiare, secondo quanto dettagliato all'art. 25.

Maternità e paternità

Si applica la disciplina di legge, con una previsione migliorativa:

  • durante il periodo di astensione obbligatoria la giornalista ha diritto alla retribuzione intera, al netto di quanto corrisposto dagli enti previdenziali.

In caso di dimissioni della giornalista in gravidanza o dopo il parto, è prevista l'indennità di mancato preavviso aumentata di una mensilità, oltre al TFR.

Assunzione, prova e tipologie contrattuali

Periodo di prova

Il periodo di prova può essere concordato per iscritto fino a un massimo di 3 mesi. Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso. Il periodo non è rinnovabile.

Contratto a termine

I contratti a termine sono consentiti nei limiti di legge.

Previsioni specifiche:

  • diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato se il giornalista ha lavorato per oltre 12 mesi a termine presso la stessa azienda;
  • superati 36 mesi complessivi di rapporti a termine per mansioni equivalenti, può essere stipulato un ulteriore contratto di massimo 12 mesi con intervento dell'Associazione Regionale di Stampa competente.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato all'orario ridotto.

VoceDisciplina
Lavoro supplementaremaggiorazione del 10%
Ferienon ridotte nella durata

Trasferimento e distacco

Il giornalista assunto per lavorare in un determinato comune non può essere trasferito in una sede distante più di 40 km dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa senza il suo consenso. Il trasferimento deve essere comunicato con 1 mese di preavviso.

Anche il distacco richiede 1 mese di preavviso; la durata non può superare 24 mesi, salvo diverso accordo.

Risoluzione del rapporto

Preavviso / indennità sostitutiva

In caso di licenziamento, esclusa la giusta causa, al giornalista a tempo indeterminato spetta un'indennità di mancato preavviso pari a:

Anzianità aziendaleIndennità
Almeno 24 mesi3 mensilità
Inferiore a 24 mesi2 mensilità

In caso di dimissioni, il giornalista deve dare 2 mesi di preavviso; in difetto, è dovuta all'editore un'indennità equivalente alla retribuzione del periodo non lavorato.

Il contratto precisa che, in caso di recesso del datore di lavoro, data la particolare natura del rapporto giornalistico, è esclusa la possibilità di un periodo di preavviso lavorato.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la L. 29/05/1982, n. 297.

Previdenza e assistenza sanitaria integrativa

INPS

La contribuzione previdenziale è versata all'INPS per tutti i giornalisti assunti ai sensi del contratto.

Pensione complementare

Il giornalista può aderire al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani. Se versa un contributo almeno pari allo 0,10% della retribuzione, l'azienda versa un contributo pari all'1% della retribuzione mensile.

CASAGIT SALUTE

Il contratto prevede assistenza sanitaria integrativa con contribuzione a CASAGIT SALUTE.

ContributoMisura
A carico del giornalista3,60%
A carico dell'azienda1,00%
Quota sindacale per assistenza contrattuale, se delegata0,30%

La disciplina si applica ai giornalisti a tempo pieno con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo diversa regolamentazione di profilo.

L'accordo del 16/12/2024 conferma il piano sanitario "Salute Aziende" dedicato ai giornalisti con contratto FNSI-ANSO/FISC.

Diritti sindacali e rappresentanza

Nelle aziende con almeno 3 giornalisti dipendenti:

  • da 3 a 10 giornalisti: è previsto un Fiduciario di redazione;
  • oltre 10 giornalisti: è previsto un Comitato di redazione di 3 componenti.

La rappresentanza sindacale vigila sull'applicazione del contratto, interviene su organizzazione del lavoro, organici, trasferimenti, licenziamenti e attuazione del lavoro agile.

È prevista tutela sindacale rafforzata per i rappresentanti, con necessità di nullaosta della Commissione paritetica nazionale per licenziamento o trasferimento.

Lavoro agile

Il contratto contiene un allegato dedicato alla regolamentazione dello smart working.

Principi principali:

  • applicazione tramite accordo scritto tra azienda, direttore e giornalista;
  • necessità di un accordo quadro aziendale;
  • esclusione dei praticanti;
  • rispetto del limite di 36 ore settimanali e dell'arco massimo di 10 ore giornaliere;
  • diritto alla disconnessione;
  • parità di trattamento economico e normativo rispetto al lavoro in presenza;
  • possibilità di riconoscere compensazioni per spese sostenute in remoto secondo accordi aziendali.

Lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative

L'Allegato D disciplina anche i rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato.

Co.co.co. giornalistiche

Trattamento economico minimo:

TipologiaParametro minimo
Periodici settimanali, bisettimanali, trisettimanali e testate online - 100 articoli/anno€ 5.000,00
Periodici mensili - 12 articoli/anno€ 3.000,00

È previsto l'obbligo di confronto per l'eventuale trasformazione in rapporto subordinato se si superano determinati volumi di prestazione.

Disciplina e sanzioni

Il contratto prevede un regolamento disciplinare con i seguenti possibili provvedimenti:

  • rimprovero verbale;
  • rimprovero scritto;
  • multa;
  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 giorni;
  • licenziamento nei casi previsti dalla legge.

Norme transitorie

  • Ai giornalisti cui, alla data di entrata in vigore del contratto, si applica il contratto FIEG-FNSI, continua ad applicarsi tale trattamento quale miglior favore individuale.
  • Ai giornalisti cui si applicava l'accordo ANSO-FISC-FNSI del 29/10/2020, si applica automaticamente il nuovo CNLG, fatti salvi i trattamenti individuali o aziendali di miglior favore.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 11/12/2024Verbale di accordo CASAGIT SALUTE del 16/12/2024

Testo integrale

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