Cassazione Penale, Sentenza n. 478/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'omessa valutazione e motivazione circa la pericolosita' sociale e l'espulsione nonostante la pena applicata fosse superiore a due anni. Ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata pronuncia sull'espulsione ex art. 86 D.P.R. n. 309/1990 e ha rinviato al Tribunale di Mantova per nuova deliberazione esclusivamente su quel punto.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza resa con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. sostenendo l'omessa pronuncia in ordine all'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato (misura di sicurezza ex art. 86 D.P.R. 9-10-1990 n. 309). Poiché il giudice ha applicato una pena superiore ai due anni (anni 2 e mesi 6), avrebbe dovuto valutare e motivare la sussistenza della pericolosita' sociale e decidere sull'applicabilita' dell'espulsione, tenendo conto degli elementi emersi (considerevole quantita' di hashish, spaccio continuato di cocaina, allaccio abusivo alla rete elettrica, occupazione abusiva dell'immobile). Il ricorso deduceva quindi carenza di motivazione sulla misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 86 D.P.R. 9-10-1990 n. 309
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato per lo straniero condannato per reati ex art. 73; la misura richiede l'accertamento concreto della pericolosita' sociale e una motivazione specifica del giudice.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Sanziona il traffico e la detenzione di stupefacenti: la condanna per tali reati costituisce il presupposto per l'applicazione dell'espulsione ex art. 86.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola il patteggiamento; anche quando la pena e' concordata con art. 444, se la pena applicata supera i due anni il giudice deve comunque esaminare e motivare l'eventuale applicazione di misure di sicurezza come l'espulsione.
art. 445 comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che alcune statuizioni (tra cui la misura di sicurezza dell'espulsione) sono precluse se la pena resta entro i due anni; ne consegue che se la pena supera i due anni la misura puo' essere valutata e disposta.
Corte costituzionale, sent. n. 58 del 24-2-1995
Ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 86 che imponeva l'espulsione automatica contestuale alla condanna, affermando l'obbligo di un accertamento concreto e motivato della pericolosita' sociale prima di disporre l'espulsione.
Massime di principio
- Quando in sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. il giudice applica una pena superiore ai due anni deve comunque valutare l'applicabilita' della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 D.P.R. 309/1990 e motivare compiutamente tale valutazione.
- L'espulsione e' una misura di sicurezza non automatica: occorre un accertamento concreto della pericolosita' sociale e una esplicita motivazione che colleghi i fatti posti a base della condanna alla necessita' della misura.
- La mancanza di motivazione su questioni decisive (anche parziale) integra un vizio che puo' determinare l'annullamento limitato della sentenza con rinvio per nuovo esame soltanto sulla statuizione omessa.
- Nella valutazione della pericolosita' sociale il giudice puo' considerare elementi quali ingenti quantita' di stupefacenti, modalita' di spaccio continuato, recidiva o sussistenza di comportamenti illeciti connessi (es. allacci abusivi), ma deve esplicitare come tali elementi incidono sulla valutazione.
- La Corte di legittimita tende a preservare la parte definitoria della pena pattuita, annullando solo la mancata pronuncia sulle misure di sicurezza e rinviando il giudice di merito a integrare la motivazione e la decisione sulla misura.
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