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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08637/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per complessivi 39 giorni (custodie cautelari dal 7/7/2016 al 4/8/2016 e dall'8/2/2018 al 19/2/2018). La Corte d'appello di Palermo aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardività, essendola stata depositata il 20/12/2024, oltre i due anni dall'8/4/2021, data in cui la sentenza di proscioglimento divenne irrevocabile nei confronti dell'odierno ricorrente. Il ricorrente ha invece sostenuto che il termine doveva decorrere dalla definitiva irrevocabilità della sentenza nei confronti del coimputato Vito Riggio (irrevocabile il 6/12/2022; attestazione in cancelleria 29/12/2022), dato che la definizione della posizione del coimputato poteva incidere sulla valutazione della sua colpa e, quindi, sulla riparazione; ha inoltre dedotto omessa applicazione della sospensione feriale dei termini

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità: il ricorrente non ha indicato quali elementi emersi nel procedimento del coimputato Riggio potessero incidere sulla sua colpa o sulla riparazione, requisito necessario perché la decorrenza del termine biennale possa essere posticipata alla definizione della posizione dei coimputati. La Corte ha confermato che, ai fini della decorrenza, la definizione della posizione dei coimputati rileva solo se riguarda gli stessi reati e se nella domanda vi è specifica allegazione degli elementi idonei a influire sulla valutazione della colpa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non liquidate le spese del Ministero resistente

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    Preclude la riparazione qualora l'istante abbia causato o contribuito con dolo o colpa grave all'ingiusta detenzione; la valutazione riguarda condotte anteriori o successive alla privazione della libertà e richiede valutazione ex ante del giudice della riparazione

  • art. 315 cod. proc. pen.

    "entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento... è divenuta irrevocabile"

    Stabilisce il termine biennale di decadenza per proporre la domanda di riparazione; la decorrenza può essere sospesa rispetto alla irrevocabilità se l'impugnazione dei coimputati è idonea a incidere sulla riparazione, ma solo a condizione che si tratti degli stessi reati e vi sia specifica allegazione in tal senso

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione richiamata per inquadrare i vizî denunciati (violazione di legge, motivazione, ecc.); qui citata a supporto dell'impugnazione del ricorrente

  • art. 27 D.M. 30 settembre 1989, n. 334 (reg. e sec. cod. proc. pen.)

    Richiamato dal ricorrente in relazione a norme procedurali a pena di decadenza; il testo non riporta una specifica interpretazione, ma la norma è evocata a fondamento della doglianza sulla modalità di deposito/termini

  • art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Norma richiamata in relazione alla sospensione feriale dei termini processuali; la decisione richiama la questione ma non decide il merito della sospensione per via dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato sul piano concettuale per indicare che la decorrenza può tener conto della definizione della posizione dei coimputati nei casi di concorso (necessario o eventuale) quando ciò possa influire sulla riparazione

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere proposta entro due anni dall'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento; tale irrevocabilità può, in casi specifici, essere considerata solo dopo la definizione della posizione dei coimputati se questi procedimenti riguardano gli stessi reati e la decisione sui coimputati può influire sulla valutazione della colpa o dell'entità dell'indennizzo
  • Perché la decorrenza del termine si sposti alla definizione della posizione di un coimputato è necessario che il richiedente allegi in modo specifico e dettagliato quali elementi emersi nel processo dei coimputati sono idonei a incidere sulla propria posizione (colpa/dolo o quantificazione del danno); mere affermazioni generiche non sono sufficienti
  • La data rilevante per la decorrenza è quella della formazione del giudicato (irrevocabilità) e non l'eventuale data in cui la cancelleria redige l'attestazione formale, che ha natura ricognitiva
  • Sulla sospensione feriale: sebbene parte della giurisprudenza ritenga processuale il termine biennale e quindi assoggettabile alla sospensione feriale, in caso di contestazioni sui termini è prudente calcolare i termini tempestivamente e, se necessario, fare espresso doglianza e motivare la rilevanza della sospensione nella domanda per evitare inammissibilità
  • In sede di valutazione della richiesta di riparazione il giudice deve esaminare autonomamente, con criterio ex ante, gli elementi che possono escludere l'indennizzo per dolo o colpa grave; una visione completa della vicenda, inclusa la posizione dei coimputati, può essere rilevante ma va adeguatamente documentata e allegata

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