Cassazione Civile, Ordinanza n. 15440/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto di disposizione patrimoniale consistito nella rinuncia a un rilevante credito vantato verso una società poi in liquidazione/concordato. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo l'atto pregiudizievole e sostanzialmente gratuito per l'evidente sproporzione tra i crediti oggetto della transazione del 18.2.2010. La decisione fu impugnata dalla società debitrice; nel giudizio d'appello intervenne una società cessionaria del credito del creditore originario, che si dichiarò successore a titolo particolare anche nelle facoltà di tutela conservativa. Dopo il decesso del creditore originario il giudizio fu riassunto dalla cessionaria. La Corte d'appello rigettò il gravame, confermando la revocatoria. In cassazione la società ricorrente articolò nove motivi: 1) nullità del giudizio d'appello per mancata integrazione del contraddittorio verso gli eredi, per asserita invalidità della notifica della riassunzione; 2-3) erronea attribuzione alla cessionaria della legittimazione/continuità processuale ex art. 111 c.p.c. e interpretazione della cessione crediti, sostenendo che la cessione non comprendesse anche l'azione revocatoria già esercitata; 4) improponibilità dell'azione revocatoria per effetto della procedura di concordato preventivo e della "cristallizzazione" del patrimonio; 5-6) travisamento della transazione del 18.2.2010 e mancata prova del valore di immobili e delle obbligazioni assunte; 7-8) erronea esclusione dell'esimente dell'art. 2901, comma 3, c.c. e dei presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria; 9) utilizzazione del verbale assembleare quale elemento probatorio della sperequazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, per lo più perché diretti a sollecitare un diverso accertamento di fatto o a non confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata, e ha confermato l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che i motivi proponessero censure di diritto idonee a scalfire la sentenza d'appello: il primo richiedeva un accertamento di fatto sulla notificazione agli eredi; i motivi secondo e terzo contestavano l'interpretazione della cessione crediti e la conseguente successione nel diritto alla tutela conservativa, ma la Corte ha valorizzato il giudizio di merito sulla volontà delle parti e richiamato il principio per cui, se il credito tutelato con revocatoria si trasferisce, il cessionario subentra anche nella tutela conservativa; il quarto non si confrontava con la ratio di inammissibilità/difetto di specificità delle questioni relative al concordato; i motivi dal quinto al nono miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale documentale e della ricostruzione della transazione del 18.2.2010, non consentita in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
La Corte richiama l'azione revocatoria ordinaria e l'esimente per gli atti compiuti in adempimento di un debito scaduto, ma ritiene che la censura non sia ammissibile perché costruita sul presupposto della sproporzione contestato dalla sentenza impugnata.
art. 303 c.p.c.
La notifica della riassunzione agli eredi va valutata con riguardo all'ultimo domicilio del defunto; la deduzione che l'indirizzo fosse diverso dalla residenza anagrafica comporta un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità.
art. 111 c.p.c.
La Corte considera applicabile la disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso alla cessionaria, in quanto la cessione del credito comprende anche le facoltà di tutela conservativa inerenti al credito ceduto.
artt. 99, 101 e 105 c.p.c.
Le doglianze relative alla legittimazione processuale e all'intervento della cessionaria vengono dichiarate inammissibili perché non si confrontano con l'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale.
art. 115 c.p.c.
Non può essere denunciata la violazione dell'art. 115 c.p.c. per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o un accertamento su non contestazione che richiede una verifica di fatto.
art. 116 c.p.c.
La deduzione del travisamento delle prove non è ammissibile quando si traduce in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto di cessione è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza tende solo a sostituire una diversa lettura del testo negoziale.
art. 1363 c.c.
La ricostruzione del significato della transazione e della cessione va compiuta secondo il coordinamento delle clausole e la comune intenzione delle parti, apprezzamento non sindacabile se motivato.
art. 1366 c.c.
La censura che mira a riscrivere il senso dell'accordo non può essere accolta in sede di legittimità.
art. 1263 c.c.
La cessione del credito comporta il trasferimento degli accessori e delle facoltà inerenti al credito, secondo la lettura accolta dalla Corte d'appello e fatta propria dalla Cassazione nel dichiarare inammissibile il motivo.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato con il rito camerale semplificato previsto per la decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
A seguito dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio processuale, solleciti in realtà un nuovo accertamento di fatto o una diversa valutazione delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La notifica della riassunzione agli eredi del defunto va valutata con riferimento all'ultimo domicilio del de cuius; la contestazione della sua individuazione implica un apprezzamento fattuale non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
- La cessione del credito può comprendere, oltre al credito principale, anche le facoltà di tutela conservativa già esercitate dal cedente, quando dal titolo negoziale risulti la volontà di trasferire tutte le utilità connesse al credito.
- Il ricorrente per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che ripropone questioni già dichiarate inammissibili o non colpisce la motivazione decisiva è a sua volta inammissibile.
- L'azione revocatoria ordinaria resta ancorata all'accertamento della natura pregiudizievole dell'atto e della sproporzione tra prestazioni; la mera contestazione di tali accertamenti senza aggredire la motivazione della sentenza di merito non è sufficiente.
- Le deduzioni sulla non contestazione, sull'interpretazione dei documenti e sulla rilevanza probatoria di singoli atti sono, di regola, questioni di fatto rimesse al giudice di merito e non sono riesaminabili in sede di legittimità.
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