Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25941/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento TARSU emessi da un comune per più annualità, relativi ad alcuni spazi di un impianto industriale destinati a locali di lavorazione e a deposito. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi: per il primo avviso, sia per tardività sia perché l’atto era stato emesso in autotutela in sostituzione di un precedente avviso non impugnato; per il secondo avviso, per l’annualità 2008 perché si trattava anch’esso di atto sostitutivo emesso in autotutela, e per le annualità 2002-2007 perché la società, lamentando scostamenti rispetto a precedenti sentenze tributarie passate in giudicato, avrebbe dovuto proporre giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 e non un nuovo ricorso di cognizione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo la tempestività delle impugnazioni perché i nuovi avvisi sostitutivi erano stati notificati nel marzo 2015 e il ricorso era stato proposto a maggio 2015; ha anche contestato l’affermazione secondo cui avrebbe dovuto usare l’ottemperanza; (2) violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, sostenendo che precedenti sentenze avevano escluso la tassabilità di locali di lavorazione e depositi per rifiuti speciali e che il comune aveva comunque rideterminato la tassa includendo aree non imponibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura nella parte in cui non investiva tutte le autonome rationes decidendi poste a base dell’inammissibilità dichiarata dalla CTR: per l’avviso n. 2405 la società aveva attaccato solo la tardività, ma non anche la ratio autonoma secondo cui l’atto sostitutivo non era impugnabile se non attraverso l’impugnazione dell’originario avviso; per l’avviso n. 10611, quanto all’annualità 2008, non era stata censurata la ratio dell’atto sostitutivo emesso in autotutela. Per le annualità 2002-2007 la Corte ha invece ritenuto corretta la qualificazione del ricorso come domanda di ottemperanza, poiché il contenuto sostanziale della domanda era ottenere l’esecuzione di giudicati tributari asseritamente elusi dal comune. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre argomentazioni di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il comune era rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    fissa il termine per l’impugnazione degli atti tributari; la sua deduzione non basta se non coglie tutte le rationes decidendi della decisione di inammissibilità

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse a impugnare manca quando resta ferma una ratio autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    il giudizio di ottemperanza è il rimedio per richiedere l’esecuzione degli obblighi derivanti da sentenza tributaria passata in giudicato

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale sulla non imponibilità di aree destinate a lavorazioni che producono rifiuti speciali e depositi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di rigetto, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile la censura per difetto di interesse.
  • Se il giudice tributario rileva che l’atto impugnato è stato emesso in sostituzione di un precedente provvedimento in autotutela, la parte deve contestare specificamente anche la ratio relativa alla non impugnabilità dell’atto sostitutivo, non solo la tempestività dell’impugnazione.
  • Per stabilire se una domanda debba essere trattata come ricorso di cognizione o come ricorso per ottemperanza, occorre guardare al contenuto sostanziale della domanda: se si chiede l’esecuzione di un giudicato tributario asseritamente eluso, il rimedio corretto è l’ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve nella mera riproposizione di tesi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.