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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29395/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per tentata truffa (art. 640-ter c.p.) e accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si contestava che la sentenza non avesse provato che l'accesso abusivo fosse stato compiuto dalla Semenova né chiarito il suo ruolo in un eventuale concorso di persone; che la responsabilità non può essere desunta dal solo fatto che il conto destinatario delle somme fosse intestato alla imputata; che la corte si era basata su indizi non sufficienti senza rispondere alla memoria difensiva che documentava incongruenze (il bonifico risultava fin dall'origine intestato alla Semenova, la somma era rimasta sette giorni sul conto e poi riaccreditata alla parte offesa, non risultava denuncia di furto di credenziali), e non aveva valutato l'assenza di immediata appropriazione quale indice di estraneità o dell'assenza del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, rilevando la carenza motivazionale della sentenza di merito: la Corte territoriale non ha risposto alle doglianze contenute nella memoria difensiva né ha chiarito le modalità dell'accesso abusivo e il ruolo concreto della imputata (autore materiale o concorrente, e in quale forma). La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova della partecipazione e sul nesso causale se si assume un concorso morale o materiale. Conseguenza: annullamento con rinvio per un nuovo esame della prova e del ruolo dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

    Il reato è contestato ma la condanna richiede prova che l'imputato abbia effettivamente avuto accesso al sistema; non è sufficiente il mero collegamento del conto destinatario alle generalità dell'imputato senza dimostrare l'accesso o la partecipazione concreta.

  • art. 640-ter cod. pen.

    circostanze aggravanti legate alla truffa informatica

    Per l'existenza del reato di truffa informatica occorre dimostrare la condotta fraudolenta finalizzata all'ingiusto profitto; la Corte ha richiesto una motivazione chiara sull'iter causale e sulle modalità di manipolazione dei dati contestata.

  • artt. 192, 530-533 cod. proc. pen.

    regole sulla prova e sulla valutazione degli indizi

    La sentenza di merito non può fondare una condanna su indizi unici o non adeguatamente collegati dai giudici con argomentazioni specifiche; il giudice è tenuto a valutare la robustezza e la concatenazione logica degli elementi probatori.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti della motivazione richiesti per il ricorso

    Il ricorso è stato enunciato nei limiti prescritti e la Corte ha esaminato i motivi rilevando omissioni di risposta della corte territoriale alle questioni sollevate.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    trattazione della cassazione senza intervento delle parti

    Il ricorso è stato trattato ai sensi della norma aggiornata; ciò non ha inciso sul dovere di motivazione del giudice di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    concorso di persone nel reato

    La Corte ha richiamato che l'art. 110 riconosce forme atipiche di partecipazione (es. concorso morale) ma ha precisato che ciò non solleva il giudice dall'obbligo di motivare sulla prova della partecipazione e sul nesso causale.

  • Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 (Andreotti)

    giurisprudenza di legittimità sul concorso morale

    Richiamato per chiarire che il contributo del concorrente morale può manifestarsi in forme diverse, ma il giudice deve comunque accertare e motivare l'effettiva incidenza causale di tale contributo.

Massime di principio

  • La sola circostanza che le somme indebitamente trasferite risultino accreditate su un conto intestato all'imputato non è di per sé prova sufficiente dell'accesso abusivo o della responsabilità penale.
  • Il giudice di merito è obbligato a rispondere espressamente alle obiezioni rilevanti sollevate dalla difesa, soprattutto se contenute in memoria, sotto pena di apparente motivazione e annullamento in Cassazione.
  • In ipotesi di concorso (materiale o morale) occorre che il giudice specifichi la forma della partecipazione e il nesso causale tra il contributo del concorrente e l'evento criminoso; l'atipicità della partecipazione non elimina l'onere motivazionale.
  • Elementi fattuali contrari, come la permanenza delle somme sul conto per giorni e il successivo riaccredito, possono indebolire l'inferenza di appropriazione immediata e devono essere valutati nel giudizio sul dolo e sulla responsabilità.
  • Non è ammessa la condanna basata su un unico indizio non corroborato: la valutazione indiziaria richiede concatenazione logica e sufficiente gravità e convergenza degli elementi di prova.
  • Se mancano accertamenti tecnici sulle modalità informatiche (es. comprovazione del furto di credenziali o tracce logiche di accesso), il dubbio circa l'operatività dell'imputato deve essere affrontato e può giustificare un nuovo esame del merito.

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