Sentenza n. 12/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 7 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato dal Ministero dell’Interno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, violazione di legge, eccesso di potere e incostituzionalità della disciplina applicata, sostenendo che il diniego fosse stato adottato oltre il termine di 48 mesi dalla domanda. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti, rilevando che dalla visura del casellario giudiziale non sarebbero risultati precedenti a suo carico. L’Amministrazione aveva fondato il diniego su due condanne irrevocabili per lesioni personali e violazione della normativa sul diritto d’autore, su un ulteriore procedimento relativo all’introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, nonché sulla circostanza che il richiedente era stato identificato in più occasioni con generalità diverse. Il ricorrente non aveva contestato la sussistenza sostanziale dei fatti né dimostrato l’ottenimento della riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo dell’Amministrazione, fondato sulla valutazione complessiva e non atomistica dei precedenti penali e degli ulteriori elementi informativi, considerati indicatori di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. La valutazione amministrativa può riguardare anche fatti risalenti, poiché il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non elimina automaticamente la loro rilevanza nel procedimento di naturalizzazione; tale scrutinio è autonomo rispetto alla valutazione penale. La mancata prova della riabilitazione è stata valorizzata quale ulteriore elemento contrario. Il Collegio ha inoltre osservato che la natura dei reati, comprese le condotte relative alla commercializzazione di prodotti contraffatti, può assumere rilievo ostativo nell’apprezzamento dell’affidabilità del richiedente e della sua possibile pericolosità futura. È stata valorizzata anche la dichiarazione non veritiera resa nella domanda, idonea a compromettere il rapporto di fiducia con le istituzioni e a giustificare il rigetto ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, anche indipendentemente dalla configurabilità di un autonomo reato di falso. Il motivo relativo al superamento del termine procedimentale è stato respinto: il termine previsto per la definizione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione ha natura ordinatoria e il suo superamento non impedisce l’adozione di un successivo provvedimento negativo, consentendo eventualmente soltanto l’azione contro il silenzio per ottenere la conclusione del procedimento. Il Collegio ha infine ritenuto che l’occupazione stabile, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità costituiscano condizioni ordinarie o minime per la permanenza regolare, non speciali meriti idonei a neutralizzare gli elementi ostativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La cittadinanza per naturalizzazione richiede, oltre alla residenza legale decennale, una valutazione qualitativa del periodo di osservazione e dell’affidabilità del richiedente rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale.
art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992
Le pene edittali massime dei reati considerati possono essere valutate quali elementi automaticamente ostativi nell’ambito della disciplina della cittadinanza.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione del diniego; nel caso concreto non furono presentate osservazioni nei termini.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
Le dichiarazioni non veritiere rese nell’ambito dell’autocertificazione possono determinare la reiezione della domanda e compromettere il rapporto fiduciario con l’amministrazione, anche a prescindere dalla configurazione di un autonomo reato di falso.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
I requisiti di ingresso e permanenza regolare dello straniero costituiscono il parametro minimo e ordinario dell’inserimento, non uno speciale merito ai fini della naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
L’assenza di pericolosità e l’integrazione necessarie per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano condizioni minime, non sufficienti da sole a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita una valutazione prognostica ampia e complessa sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale; gli elementi rilevanti devono essere apprezzati globalmente, considerando la loro natura, reiterazione e reciproca interazione.
- Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non priva automaticamente di rilevanza i precedenti penali nel procedimento di naturalizzazione, poiché la valutazione amministrativa dell’affidabilità futura è autonoma rispetto alla valutazione del fatto ai fini della responsabilità penale.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie della permanenza regolare dello straniero e prerequisiti per la presentazione della domanda di cittadinanza; non rappresentano, di per sé, speciali meriti idonei a neutralizzare precedenti penali o altri elementi di inaffidabilità.
- Il termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ha natura ordinatoria: la sua scadenza non impedisce all’Amministrazione di adottare successivamente un provvedimento negativo, ferma la possibilità di agire contro il silenzio per ottenere la conclusione del procedimento.
- La dichiarazione non veritiera resa dal richiedente nella domanda di cittadinanza può giustificare il rigetto per compromissione del rapporto fiduciario con le istituzioni, anche indipendentemente dalla configurabilità di un autonomo reato di falso.
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