Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28543 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due cartelle di pagamento davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Latina, chiedendone l'annullamento per vizi di notifica e per l'omessa indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP, Equitalia aveva proposto appello. La CTR del Lazio aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo invalida o mancante la procura alle liti, in quanto collocata in una pagina successiva all'atto e priva di data. Equitalia ha quindi impugnato tale decisione per violazione degli artt. 83 c.p.c. e 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e per omessa motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo valida la procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto, anche se collocata in una pagina successiva e priva di uno specifico riferimento alla sentenza impugnata. La mancanza della data non determina l'inesistenza o la nullità della procura, poiché nei giudizi introdotti con ricorso si presume che essa coincida con la data di deposito dell'atto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 83 c.p.c.

    La procura si considera apposta in calce al ricorso anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto.

    La procura alle liti è valida quando il foglio che la contiene è materialmente collegato all'atto processuale, anche se non è collocato fisicamente in calce, non contiene uno specifico riferimento alla sentenza impugnata o è privo di data. La posizione materiale dell'atto consente di presumere che la procura si riferisca al giudizio cui è allegata.

  • Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono state dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'insufficiente o omessa motivazione della decisione impugnata.

  • Art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata richiamata in relazione alla difesa tecnica e alla procura nel processo tributario.

  • L. n. 141/1997, art. 1

    La modifica dell'art. 83 c.p.c. ha ampliato le modalità con cui la procura può essere rilasciata, ammettendola anche su foglio separato materialmente congiunto all'atto.

Massime di principio

  • La procura alle liti non è invalida per il solo fatto di essere contenuta in un foglio separato, purché sia materialmente congiunto all'atto processuale cui si riferisce.
  • La collocazione della procura in una pagina successiva o non immediatamente in calce all'atto non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
  • La mancanza della data della procura, nei giudizi introdotti mediante ricorso, non determina di regola nullità o inesistenza, poiché si presume che la procura sia stata conferita alla data del deposito dell'atto.
  • Le irregolarità formali della procura devono essere valutate considerando il collegamento complessivo tra procura e atto processuale, evitando sanzioni di inammissibilità quando la riferibilità al giudizio è comunque certa.
  • In situazioni analoghe, il giudice deve verificare in concreto se la procura consenta di individuare con sufficiente certezza il giudizio cui si riferisce, anziché basarsi esclusivamente sulla sua posizione materiale o sull'assenza della data.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.