Cassazione Penale, Sentenza n. 38172/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato ritenuto configurabile ai sensi dell'art. 235 cod. pen. per essere rientrato nel territorio nazionale dopo un'ordinanza di espulsione (ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia dell'11/05/2016, eseguita il 04/03/2019). Con ricorso in Cassazione il difensore ha prospettato tre motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione per la qualificazione del fatto come art. 235 cod. pen., sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; (2) violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità/attenuante prevista dall'art. 131-bis cod. pen., con richiesta di considerare il 'fattore tempo' per escludere la serialità; (3) violazione di legge e difetto di motivazione sull'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen., contestandone la configurabilità come recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo e ha riclassificato il fatto da art. 235 cod. pen. nella fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998. Per questo motivo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato alla Corte d'appello per un nuovo giudizio sul punto del trattamento sanzionatorio. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo: ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis perché ha ritenuto sussistente l'abitualità del comportamento sulla base di almeno due precedenti giudicati per reati della stessa indole; ha inoltre confermato l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, dichiarando inammissibile il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 235 cod. pen.
In primo e secondo grado il fatto era stato inquadrato come violazione di questa norma; la Cassazione ha però ritenuto che, alla luce degli elementi fattuali, la corretta qualificazione fosse un diverso illecito previsto dalla normativa sull'immigrazione
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La Cassazione ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse nella fattispecie di reingresso illegittimo prevista da questa norma e ha quindi riqualificato il reato su questa base
art. 131-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha escluso l'applicazione di questa causa di non punibilità/attenuante (collegata alla minore offensività) perché ha ritenuto sussistente l'abitualità del comportamento, sulla base di precedenti giudicati per reati della stessa indole
art. 99 cod. pen.
La recidiva è stata ritenuta applicabile e 'reiterata' dalla Corte territoriale in ragione dei precedenti penali, decisione che la Cassazione ha confermato
Direttiva 2008/115/CE
La misura amministrativa (ordine del Questore di allontanarsi) richiamava la direttiva come fondamento normativo dell'espulsione menzionata negli atti; la ricostruzione fattuale ha collegato l'ordine di allontanamento all'ordinanza eseguita
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 (giurisprudenza)
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591
Principio richiamato: l'abitualità ai fini dell'ostatività dell'art. 131-bis si configura quando l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello in esame, anche successivamente; questo principio ha giustificato il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis
Massime di principio
- Se la condotta contestata consiste nel rientro nel territorio nazionale dopo una misura di espulsione/ordine di allontanamento, è fondamentale verificare se la fattispecie concreta rientri nella normativa sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) più che in una diversa fattispecie penale: può avvenire la riqualificazione.
- La causa di non punibilità/attenuante prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può essere esclusa per 'abitualità' quando esistono almeno due precedenti giudicati per reati della stessa indole; in tali casi è utile contestare l'omogeneità e la rilevanza temporale dei precedenti.
- La recidiva ai sensi dell'art. 99 cod. pen. viene valutata sulla base dei precedenti passati in giudicato e può essere qualificata come reiterata se emergono condanne multiple per reati della stessa natura; per contrastarla occorre provare l'assenza o la non comparabilità dei precedenti.
- In caso di accertata errata qualificazione giuridica del fatto, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per un nuovo giudizio sulla pena: la riqualificazione incide direttamente sulla determinazione della sanzione.
- In fase difensiva è cruciale produrre elementi su tempi, natura e numero dei precedenti e sulla concreta modalità del rientro in Italia (es. termini, autorizzazioni, effettiva esecuzione dell'espulsione) per contestare sia la qualificazione sia l'applicabilità di attenuanti e recidiva.
- Quando il pubblico ministero chiede l'annullamento con rinvio solo per la determinazione della pena, la Cassazione tende ad accogliere se riscontrabile un errore di qualificazione o nella quantificazione del trattamento sanzionatorio mantenendo il resto della decisione se corretto
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