Sentenza n. 5352/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza - al giudicato derivante dal decreto ex L. 89/01 n. cronol. 2061/18, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, VI Sezione Civile, in data 29.10.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione tempestiva del decreto della Corte d’Appello di Napoli del 29 ottobre 2018, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di 6.000 euro, oltre interessi legali, e delle spese del procedimento per equa riparazione
Esito
La controversia
Il ricorrente, quale erede della beneficiaria, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ex legge n. 89/2001 della Corte d’Appello di Napoli, notificato il 2 novembre 2018, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare 6.000 euro, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e le spese di giudizio, liquidate in 540 euro per compensi e 44,35 euro per esborsi, oltre accessori. Dopo la sospensione del giudizio, in seguito all’introduzione del nuovo art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il ricorrente ha rinnovato la domanda di pagamento secondo le modalità telematiche della piattaforma SIAMM-Pintopaga. Poiché il Ministero ha poi dato esecuzione al giudicato, il ricorrente ha chiesto una pronuncia sulle spese fondata sulla soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’intervenuto pagamento in esecuzione del giudicato. Ha tuttavia condannato il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 750 euro oltre accessori, con attribuzione ai difensori antistatari: l’Amministrazione non aveva adempiuto tempestivamente al decreto civile e aveva così costretto il ricorrente a promuovere il giudizio, prolungando senza giusti motivi l’attività processuale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001
A seguito dell’introduzione del nuovo testo dell’art. 5 sexies della legge n. 89/2001, comma 12 bis, il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio: a fronte della rinnovazione della domanda al Ministero, in coerenza con le nuove modalità telematiche previste (piattaforma SIAMM - Pintopaga), è stata data esecuzione al giudicato
La rinnovazione della domanda di pagamento secondo le modalità telematiche previste ha preceduto l’esecuzione del giudicato, determinando il venir meno della materia del contendere.
l. 89/2001
Il ricorrente, nella qualità di erede di Elide Rusolo, ha introdotto il giudizio per l’ottemperanza al decreto ex L. 89/2001 emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 29.10.2018, nel procedimento iscritto al ruolo n. 1792/2018 e notificato in data 2.11.2018, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento, in favore della sig.ra Rusolo Elide, della somma di E 6.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione per la violazione del principio di ragionevole durata del processo, nonché alla refusione delle spese di giudizio liquidate in E. 540,00 per compensi ed E 44,35 per esborsi documentati, oltre accessori come per legge da distrarsi.
Il decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001 costituisce il titolo giudiziale azionato in ottemperanza; la sentenza non formula una distinta interpretazione della disciplina dell’equa riparazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue il giudicato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l’inadempimento tempestivo dell’amministrazione ha costretto la parte a promuovere il giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo la soccombenza virtuale, qualora l’attività processuale sia stata prolungata senza giusti motivi.
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