Sentenza del 22/05/2017 n. 1323 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Commissioni tributarie - Difetto di giurisdizione sull'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture obbligatorie - Competenza del Giudice ordinario - Estinzione del processo per mancata riassunzione davanti al Giudice ordinario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata riassunzione davanti al Giudice ordinario ha comportato l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ. L'estinzione ha reso definitive anche le sanzioni contestate, nonostante la precedente dichiarazione di difetto di giurisdizione della Commissione tributaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impiego di lavoratori dipendenti non indicati nelle scritture obbligatorie. La Commissione tributaria aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo competente il Giudice ordinario, e aveva disposto il rinvio della causa davanti a quest'ultimo. Il ricorrente, tuttavia, non aveva riassunto il processo entro il termine previsto dalla legge.
Norme richiamate
Se la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non avviene entro il termine rispettivamente indicato dagli articoli precedenti, o se si verifica successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio, l'intero processo si estingue.
La norma è stata interpretata nel senso che la mancata riassunzione tempestiva davanti al giudice individuato come competente determina l'estinzione dell'intero processo, con consolidamento degli effetti degli atti e delle pretese non più coltivabili.
Massime di principio
- Quando un giudice dichiara il difetto di giurisdizione e indica il giudice competente, la parte interessata deve riassumere la causa entro il termine previsto; in caso contrario, il processo può estinguersi integralmente.
- La mancata riassunzione non comporta soltanto la perdita della possibilità di proseguire il giudizio, ma può rendere definitive le sanzioni e gli altri atti impugnati.
- La distinzione tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria è decisiva: le controversie relative all'impiego irregolare di lavoratori possono spettare al Giudice ordinario, anche se collegate ad accertamenti o sanzioni di natura fiscale o amministrativa.
- Dopo una pronuncia declinatoria, è necessario verificare immediatamente il termine e le modalità di riassunzione, depositando l'atto davanti al giudice indicato come competente.
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