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Sentenza

Sentenza del 22/05/2017 n. 118 - Corte Costituzionale

Tassa automobilistica - Esenzione ed agevolazioni - Legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9,- Esenzione per taluni autoveicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico - prospettata lesione della competenza statale in materia di tributi propri - infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Governo ha impugnato l'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, che esentava dalla tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico, con età compresa tra venti e trent'anni, iscritti negli appositi registri e non destinati a uso professionale, assoggettandoli, se utilizzati su strada, a una tassa di circolazione fissa annuale. Secondo il ricorrente, la tassa automobilistica avrebbe natura di tributo erariale o di tributo proprio derivato, sicché la Provincia non avrebbe potuto introdurre un'esenzione già espressamente abrogata dal legislatore statale con l'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014. Sono stati dedotti contrasti con gli artt. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha stabilito che, in base all'art. 73, primo comma, dello Statuto di autonomia, la tassa automobilistica istituita con legge provinciale è un tributo proprio della Provincia autonoma di Trento in senso stretto, e non un tributo erariale o meramente derivato. La Provincia dispone quindi della competenza normativa sulla relativa disciplina e può introdurre le esenzioni ritenute opportune. La reintroduzione dell'esenzione non viola neppure i principi del sistema tributario statale, poiché si tratta di una disciplina settoriale e contingente, priva di profili anomali o di rottura dell'ordinamento. Il ricorso del Governo è stato pertanto rigettato e l'agevolazione provinciale è stata ritenuta costituzionalmente legittima.

Norme richiamate

  • Art. 73, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

    Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri

    La disposizione attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la competenza normativa sulla tassa automobilistica provinciale, qualificandola come tributo proprio in senso stretto e non come tributo erariale derivato.

  • Art. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione

    I limiti costituzionali relativi alla competenza statale in materia tributaria e ai principi di coordinamento della finanza pubblica non impediscono alla Provincia autonoma di disciplinare un tributo che lo Statuto le attribuisce espressamente.

  • Art. 119, secondo comma, della Costituzione

    La norma non esclude l'autonomia tributaria provinciale quando essa trova uno specifico fondamento nello Statuto speciale.

  • Art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10

    Ha istituito la tassa automobilistica provinciale; il rinvio iniziale alla disciplina statale non ha impedito la successiva attrazione del tributo nella competenza provinciale, sancita dallo Statuto.

  • Art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342

    Prevedeva in precedenza un'esenzione statale per determinati veicoli storici o collezionistici di età compresa tra venti e trent'anni; tale precedente dimostrava l'astratta compatibilità dell'agevolazione con i principi del sistema tributario.

  • Art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    Aveva abrogato l'esenzione statale, ma tale scelta legislativa contingente non è stata considerata un principio fondamentale o un limite vincolante per la Provincia autonoma nell'esercizio della propria competenza statutaria.

  • Art. 73, comma 1-bis, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670

    Riguarda i tributi erariali e non costituisce il fondamento della disciplina della tassa automobilistica provinciale, che ricade invece nel primo comma dell'art. 73 in quanto tributo proprio provinciale.

Massime di principio

  • Quando uno Statuto speciale attribuisce espressamente a un ente territoriale un tributo come proprio in senso stretto, l'ente può disciplinarne struttura, agevolazioni ed esenzioni, anche se la normativa statale prevede una disciplina diversa.
  • Il fatto che una legge provinciale rinvii in parte alla normativa statale non determina automaticamente la natura erariale o derivata del tributo: occorre verificare l'evoluzione normativa e, soprattutto, la fonte statutaria attributiva della competenza.
  • L'abrogazione statale di un'agevolazione non costituisce di per sé un principio fondamentale del sistema tributario vincolante per un ente dotato di competenza tributaria propria, salvo che la disciplina locale alteri l'assetto generale del sistema o introduca anomalie sostanziali.
  • La soluzione vale per la Provincia autonoma di Trento in ragione dello specifico art. 73 dello Statuto e non è automaticamente estensibile alle Regioni ordinarie, prive di un'analoga attribuzione statutaria.
  • Nelle controversie su esenzioni tributarie locali è essenziale distinguere tra tributo proprio in senso stretto, tributo proprio derivato e tributo erariale, poiché da tale qualificazione dipende l'ampiezza della potestà normativa dell'ente.

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