Sentenza del 22/05/2017 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Cremona
ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Istanza del contribuente - Sospensione automatica del termine per impugnare - Riduzione del termine di 90 giorni - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sul termine per impugnare l'atto impositivo. In particolare, si discuteva se la sospensione automatica di 90 giorni prevista dalla legge potesse essere ridotta o esclusa per il mancato perfezionamento della procedura, per la mancata convocazione del contribuente o per altre circostanze successive alla presentazione dell'istanza.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce automaticamente la sospensione di 90 giorni del termine per proporre impugnazione. La sospensione opera in modo predeterminato e non può essere ridotta, poiché l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 218/1997 non prevede alcuna causa di decadenza dall'effetto sospensivo. Ne consegue che il termine per impugnare deve essere calcolato aggiungendo integralmente i 90 giorni al termine ordinario.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta automaticamente la sospensione per 90 giorni del termine per impugnare l'atto. La norma non prevede cause di decadenza, riduzione o perdita della sospensione.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva dell'istanza di accertamento con adesione determina, di regola, una sospensione automatica e integrale di 90 giorni del termine per impugnare.
- La sospensione non dipende dall'esito della procedura, dalla successiva conclusione dell'accordo o dalla convocazione del contribuente, salvo specifiche diverse previsioni normative.
- Il termine per il ricorso deve essere ricalcolato aggiungendo integralmente i 90 giorni al termine ordinario, senza riduzioni fondate su circostanze non espressamente previste dalla legge.
- Per evitare decadenze è comunque necessario verificare la tempestività dell'istanza, la corretta notificazione dell'atto e il coordinamento con eventuali ulteriori periodi di sospensione processuale.
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