Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/05/2017 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Cremona

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Istanza del contribuente - Sospensione automatica del termine per impugnare - Riduzione del termine di 90 giorni - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli effetti della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sul termine per impugnare l'atto impositivo. In particolare, si discuteva se la sospensione automatica di 90 giorni prevista dalla legge potesse essere ridotta o esclusa per il mancato perfezionamento della procedura, per la mancata convocazione del contribuente o per altre circostanze successive alla presentazione dell'istanza.

La decisione

La sentenza ha stabilito che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce automaticamente la sospensione di 90 giorni del termine per proporre impugnazione. La sospensione opera in modo predeterminato e non può essere ridotta, poiché l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 218/1997 non prevede alcuna causa di decadenza dall'effetto sospensivo. Ne consegue che il termine per impugnare deve essere calcolato aggiungendo integralmente i 90 giorni al termine ordinario.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta automaticamente la sospensione per 90 giorni del termine per impugnare l'atto. La norma non prevede cause di decadenza, riduzione o perdita della sospensione.

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva dell'istanza di accertamento con adesione determina, di regola, una sospensione automatica e integrale di 90 giorni del termine per impugnare.
  • La sospensione non dipende dall'esito della procedura, dalla successiva conclusione dell'accordo o dalla convocazione del contribuente, salvo specifiche diverse previsioni normative.
  • Il termine per il ricorso deve essere ricalcolato aggiungendo integralmente i 90 giorni al termine ordinario, senza riduzioni fondate su circostanze non espressamente previste dalla legge.
  • Per evitare decadenze è comunque necessario verificare la tempestività dell'istanza, la corretta notificazione dell'atto e il coordinamento con eventuali ulteriori periodi di sospensione processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.