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Sentenza

Sentenza del 22/05/2017 n. 50 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Imposte Dirette/IVA - Trasporto pubblico locale - Contributi dell'Ente Pubblico- Componente positivo di reddito - Esclusione - Non tassabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto che la disciplina prevista dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 16/1985 riflette sostanzialmente quella statale dell'articolo 3 del D.L. n. 833/1986. Di conseguenza, le somme percepite dall'Ente pubblico per ripianare il disavanzo di esercizio delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e non sono tassabili.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la rilevanza fiscale dei contributi erogati dall'Ente pubblico per ripianare il disavanzo di esercizio dell'azienda concessionaria del trasporto pubblico locale. L'azienda sosteneva che tali somme non dovessero essere considerate componenti positivi di reddito, poiché destinate a compensare perdite strutturali derivanti dalla gestione di un servizio pubblico svolto in regime di concessione.

Norme richiamate

  • Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 16/1985

    La disciplina provinciale è stata interpretata come sostanzialmente corrispondente alla normativa statale in materia di contributi destinati al ripianamento delle perdite delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale.

  • Articolo 3 del D.L. n. 833/1986

    Le somme percepite da aziende concessionarie del trasporto pubblico locale per ripianare il disavanzo di esercizio, in presenza di una gestione strutturalmente in perdita, non sono considerate componenti positivi di reddito e non concorrono alla formazione della base imponibile.

Massime di principio

  • I contributi pubblici destinati specificamente a ripianare perdite strutturali di imprese che gestiscono servizi pubblici in regime concessorio possono essere esclusi dalla tassazione quando la normativa applicabile prevede espressamente tale esclusione.
  • La qualificazione fiscale di un contributo dipende dalla sua funzione concreta: una somma destinata a remunerare un'attività o a incrementare il reddito può essere imponibile, mentre una somma destinata esclusivamente a coprire un disavanzo strutturale può non costituire componente positivo di reddito.
  • Per applicare l'esclusione occorre verificare la destinazione del contributo, l'esistenza di una concessione per lo svolgimento del servizio pubblico e la riconducibilità della perdita alla gestione strutturalmente deficitaria del servizio.
  • La disciplina regionale o provinciale può essere interpretata in coerenza con una normativa statale sostanzialmente analoga, soprattutto quando entrambe perseguono la finalità di neutralizzare fiscalmente i contributi pubblici destinati al ripianamento delle perdite del trasporto pubblico locale.

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