Sentenza del 22/05/2017 n. 51 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
IVA- Aliquota agevolata del 4% - Estesa ai villini (Cat. Cat. A7) con D. Lgs. 175/2014 - Applicazione retroattiva - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata respinta. L'estensione dell'aliquota agevolata agli immobili A/7 decorre dal 31 dicembre 2014 e non può essere applicata retroattivamente a operazioni anteriori. Per tali operazioni resta applicabile il regime IVA vigente al momento in cui si sono verificate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare retroattivamente l'aliquota IVA del 4% prevista dal punto 21 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972. L'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 175/2014 ha esteso tale agevolazione agli immobili classificati nella categoria catastale A/7, qualificati come villini, con decorrenza dal 31 dicembre 2014. Il ricorrente sosteneva che l'estensione potesse operare anche per operazioni effettuate prima di tale data.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, Tariffa parte II, punto 21
Prevede l'aliquota IVA agevolata del 4% per determinate cessioni di abitazioni, secondo i requisiti stabiliti dalla normativa.
D.Lgs. 175/2014, articolo 33, comma 1
Ha esteso l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% agli immobili classificati nella categoria catastale A/7, con decorrenza dal 31 dicembre 2014; la disposizione non ha efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali si applicano, di regola, secondo la normativa vigente alla data dell'operazione imponibile, salvo che la legge preveda espressamente una decorrenza retroattiva.
- Una modifica normativa che amplia i soggetti o gli immobili ammessi a un'aliquota ridotta non consente automaticamente di recuperare l'agevolazione per operazioni precedenti alla sua entrata in vigore.
- Per valutare l'applicabilità di un'aliquota agevolata occorre verificare sia la categoria catastale dell'immobile sia la data dell'operazione e la decorrenza espressamente indicata dalla norma.
- In assenza di una disposizione transitoria o retroattiva, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente applicare l'aliquota ordinaria alle operazioni effettuate prima della modifica legislativa.
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