Sentenza del 20/01/2015 n. 361 - Comm. Trib. Prov. Milano
INTERPRETAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA - Interpretazione analogica - Interpretazione estensiva - Interpretazione evolutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è riportato un dispositivo specifico né una decisione con indicazione di accoglimento o rigetto. Dal principio esposto emerge che, in materia tributaria, sono generalmente ammesse l'interpretazione estensiva e quella evolutiva, mentre l'interpretazione analogica, pur non essendo in assoluto vietata, deve essere applicata con particolare cautela.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riguarda i criteri di interpretazione delle norme tributarie, distinguendo tra interpretazione analogica, estensiva ed evolutiva. L'interpretazione analogica non è astrattamente esclusa, poiché le norme impositive non rientrano tra quelle indicate dall'art. 14 delle preleggi, ma trova applicazione concreta con difficoltà. È invece ammessa l'interpretazione estensiva, diretta a ricomprendere nella norma anche i casi implicitamente contemplati, considerando non solo il dato letterale ma anche la ratio della disposizione. È inoltre ammessa l'interpretazione evolutiva, volta ad adeguare il significato della formula legislativa ai mutamenti economici, sociali e tecnici intervenuti nel tempo.
Norme richiamate
Art. 14 delle preleggi
La disposizione viene richiamata per affermare che le norme impositive tributarie non rientrano, in astratto, tra quelle soggette al divieto di applicazione analogica. Tuttavia, l'analogia in materia tributaria resta di difficile applicazione concreta, soprattutto quando comporti l'estensione dell'obbligo impositivo a fattispecie non previste.
Massime di principio
- In materia tributaria non si può creare per analogia un nuovo presupposto d'imposta o ampliare un obbligo fiscale oltre i casi previsti dalla legge.
- È normalmente ammessa l'interpretazione estensiva quando il caso concreto rientra nella ratio e nella portata complessiva della norma, anche se non è descritto in modo espresso.
- L'interpretazione estensiva deve chiarire il significato della norma esistente e non introdurre una disciplina nuova.
- È ammissibile l'interpretazione evolutiva, purché adegui il significato della norma ai cambiamenti economici, sociali e tecnologici senza alterarne il nucleo legislativo.
- In caso di dubbio, occorre distinguere tra chiarimento del significato della norma, consentito tramite interpretazione estensiva o evolutiva, e vera integrazione della norma, che non può essere utilizzata per istituire o aggravare un tributo in assenza di una base legislativa.
Testo integrale
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