Sentenza n. 230/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 19 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 19 aprile 2025 una domanda al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione sulla domanda né una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Tale disposizione prevede che l’autorità accerti entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotti il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Poiché non risultava alcuna richiesta di integrazione né alcun provvedimento ministeriale, il giudice ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Nell’esercizio del potere, Amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e dell’assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato; entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e, ove necessario, richiede le integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo è individuato in quattro mesi al massimo.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente al giudice di accertare l’inadempimento dell’amministrazione e di ordinare la conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, anche con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- In presenza di una formale istanza rivolta a un’amministrazione e della scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio inadempimento, salvo che l’amministrazione abbia legittimamente interrotto o sospeso il termine secondo la disciplina applicabile.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e concludere il procedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
- L’accertamento del silenzio inadempimento comporta l’ordine giudiziale all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza che ciò implichi un obbligo di adottare necessariamente un provvedimento favorevole nel merito.
- Il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un termine successivo qualora l’amministrazione non esegua l’ordine di provvedere.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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