Cassazione Penale, Sentenza n. 4633/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Cassazione ha ritenuto che gli indirizzi PEC utilizzati sono entrambi riferibili allo stesso ufficio e compresi nell'elenco del provvedimento direttoriale, per cui non sussisteva l'inammissibilità. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Taranto per il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva depositato via PEC, in data 27 aprile 2023, atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Taranto del 14 dicembre 2022. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo violato l'art. 87-bis del d.l.vo 150/2022, perché l'atto era stato inviato a un indirizzo PEC considerato non riferibile all'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato secondo il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.
Norme richiamate
art. 87-bis, comma 7, d.l.vo n. 150/2022
inammissibilità quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato
La Corte interpreta 'non riferibile' come esclusione degli indirizzi PEC che non compaiono o non sono ascrivibili all'ufficio indicato nel provvedimento direttoriale. L'invio a un diverso indirizzo PEC purché riferibile allo stesso ufficio e presente nell'elenco direttoriale non determina l'inammissibilità.
art. 24, comma 6-sexies, d.l. 137/2020 convertito in legge 176/2020
inammissibilità quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
Disciplina originaria adottata in emergenza pandemica che era più stringente: la giurisprudenza ha interpretato che la sanzione operava solo se l'indirizzo utilizzato non era neppure compreso nell'elenco allegato al provvedimento direttoriale. Tale regime differisce dal testo attuale di cui all'art. 87-bis.
Provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (elenco indirizzi PEC degli uffici giudiziari)
elenco degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi
L'individuazione degli indirizzi PEC operata dal provvedimento direttoriale è il parametro di riferimento per valutare la 'riferibilità' dell'indirizzo. Se l'indirizzo usato è elencato e riconducibile allo stesso ufficio, il deposito deve considerarsi ricevuto dall'ufficio competente e non può essere dichiarato inammissibile per questo motivo.
Cass. Sez. 5, n. 24953/2021 (Garcia)
non costituisce causa di inammissibilità la trasmissione a PEC dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale se l'indirizzo è compreso nell'elenco allegato al provvedimento direttoriale
Giurisprudenza di riferimento che, nel regime precedente, aveva già affermato che l'inammissibilità opera solo quando l'indirizzo non figura neppure nell'elenco direttoriale; la Corte attuale richiede però di guardare al concetto di 'riferibilità' introdotto dall'art. 87-bis.
Cass. Sez. 6, n. 19433/2023
la memoria difensiva inviata ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa ma ricompreso nell'elenco impone alla cancelleria la trasmissione dell'atto alla sezione competente essendo comunque depositato presso l'ufficio giudiziario competente
Conferma pratica per cui la cancelleria deve provvedere alla trasmissione interna dell'atto alla sezione competente quando la PEC utilizzata è comunque riferibile allo stesso ufficio e presente nell'elenco direttoriale.
Cass. Sez. 5, n. 26465/2022
principio secondo cui l'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione
Pronuncia richiamata dalla difesa ma che la Corte ha ritenuto non applicabile senza prova della trasmissione al giudice dell'impugnazione e riferibile a un regime normativo diverso da quello vigente.
Massime di principio
- L'inammissibilità per deposito telematico sussiste solo se la PEC utilizzata non è riferibile all'ufficio che ha emesso il provvedimento, ossia se non figura né può essere ricondotta all'elenco operativo del provvedimento direttoriale.
- Se la PEC usata è un indirizzo diverso ma rientra nell'elenco direttoriale come indirizzo del medesimo ufficio, il deposito va considerato effettuato presso l'ufficio competente e la cancelleria deve trasmettere l'atto alla sezione competente.
- Occorre verificare sempre l'elenco pubblicato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati per stabilire la riferibilità dell'indirizzo PEC; il mero invio a un indirizzo diverso non basta a dichiarare l'inammissibilità.
- La regola applicabile oggi (art. 87-bis d.l.vo 150/2022) è meno formale rispetto al regime d'emergenza precedente; valutare la sostanza della ricezione e l'appartenenza dell'indirizzo all'ufficio è cruciale.
- In casi dubbi documentare la ricezione presso l'ufficio a quo e ogni eventuale trasmissione interna può essere determinante per evitare la dichiarazione di inammissibilità.
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