Cassazione Penale, Ordinanza n. 07837/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha condannato a quattro anni di reclusione per avere trasportato e comunque illecitamente detenuto cocaina del peso netto di 100,642 grammi, con principio attivo pari a 56,259 grammi, in ipotesi di continuazione. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, ritenendo non adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, sostenendo che non vi sarebbero i presupposti per valorizzare i precedenti penali in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene infondata la censura sulle attenuanti generiche perché il giudizio di comparazione tra circostanze è censurabile solo se arbitrario o illogico, mentre nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato richiamando l'assenza di specifici elementi positivi, la congruità della pena già determinata nel minimo edittale e la recidivanza dell'imputato anche durante misure alternative alla detenzione. Ritiene infondata anche la censura sulla recidiva, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la natura specifica dei precedenti, i benefici penitenziari già concessi e la commissione del fatto durante l'affidamento in prova, elementi sintomatici di accresciuta pericolosità e di persistente indole delinquenziale. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base della contestazione di continuazione tra i fatti riferiti al trasporto e alla detenzione della sostanza stupefacente.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice relativa alla illecita detenzione e al trasporto di sostanza stupefacente ai fini di spaccio o comunque fuori dalle autorizzazioni di legge.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007
Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007
utilizzata per affermare che il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è censurabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. U, 27/05/2010 n. 35738
richiamata per il criterio di valutazione concreta della recidiva, che richiede l'esame della reiterazione come sintomo di riprovevolezza e pericolosità, non il mero dato formale dei precedenti penali.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione solo quando sia manifestamente arbitrario o affetto da illogicità manifesta; è sufficiente, a sorreggerlo, una motivazione che spieghi perché l'equilibrio scelto appaia idoneo a determinare una pena congrua nel caso concreto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi specifici e valorizzi elementi negativi, quali la recidiva o la commissione del fatto nonostante benefici penitenziari già concessi.
- La recidiva non può essere applicata in modo meramente automatico sulla base dei precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la nuova condotta, per natura del reato, qualità dei precedenti e contesto, esprima una maggiore colpevolezza e una reale pericolosità sociale.
- La commissione del reato durante l'affidamento in prova o comunque in pendenza di misure alternative alla detenzione costituisce elemento particolarmente significativo ai fini della valutazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →