Sentenza n. 1581/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del rinnovo della licenza, deducendo l’insufficienza della motivazione. L’amministrazione aveva fondato il provvedimento su quattro controlli effettuati nell’arco di circa vent’anni, dai quali erano emerse frequentazioni con persone gravate da precedenti penali o da segnalazioni di polizia. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento non avesse considerato la pendenza dell’impugnazione contro un precedente diniego di nullaosta per attività di volo da diporto, la propria incensuratezza, la qualità di presidente di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro dinamico sportivo, il pregresso possesso della licenza di porto di fucile e della carta europea per il trasporto di armi, nonché il carattere legittimo e meramente occasionale delle frequentazioni, già valutate favorevolmente in precedenti attività istruttorie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che la frequentazione di soggetti gravati da procedimenti penali o da segnalazioni di polizia può rilevare nella valutazione preventiva dell’affidabilità richiesta per la detenzione e l’uso delle armi, poiché può determinare il rischio che l’arma venga appresa e utilizzata impropriamente, anche senza colpa o consapevolezza del titolare. Tuttavia, nel caso concreto, i controlli erano stati soltanto quattro in circa vent’anni, avevano evidenziato frequentazioni sporadiche e occasionali e, nella maggior parte dei casi, riguardavano persone segnalate dalla polizia senza che risultassero successive condanne penali. Non emergeva inoltre alcuna ripetitività dei rapporti. Secondo il giudice, tali elementi non consentivano ragionevolmente di inferire un rischio, neppure episodico, di apprensione delle armi da parte dei soggetti controindicati. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato e annullato. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.
Massime di principio
- La frequentazione di persone gravate da precedenti penali o da segnalazioni di polizia può essere valutata dall’autorità di pubblica sicurezza ai fini dell’affidabilità richiesta per il possesso o il rinnovo di una licenza di porto d’armi, in funzione preventiva e indipendentemente dall’imputabilità al richiedente di specifici illeciti.
- La valutazione sull’affidabilità del titolare di un porto d’armi può prescindere dalla conoscenza o dall’approvazione, da parte dell’interessato, delle vicende di polizia delle persone frequentate, quando il rapporto personale sia concretamente idoneo a determinare il rischio di apprensione e uso improprio dell’arma.
- La mera occasionalità e sporadicità delle frequentazioni con soggetti controindicati, in assenza di ripetitività dei rapporti e di ulteriori elementi concreti, non consente di inferire ragionevolmente il rischio che le armi siano apprese e utilizzate impropriamente; un diniego fondato soltanto su tali elementi è illegittimo.
- Il potere preventivo in materia di porto d’armi richiede una valutazione concreta e ragionevole del rischio per la sicurezza pubblica: la natura non sanzionatoria del potere non esonera l’amministrazione dall’individuare elementi idonei a collegare le frequentazioni contestate a un effettivo pericolo di apprensione dell’arma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14285/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14296/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14297/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2479/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2480/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2481/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →