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Sentenza

Sentenza n. 1697/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune per tre anni e avviso orale adottati dal Questore di Cosenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con due ricorsi poi riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 159/2011 e l'avviso orale adottato ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Ha dedotto, quanto al foglio di via, violazione degli artt. 13, 25 e 27 Cost. e degli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per vizi del procedimento, difetto o carenza di motivazione, illogicità, sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e vizi di merito e inopportunità. Quanto all'avviso orale ha dedotto anche la nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, sostenendo che l'atto sarebbe privo di causa e oggetto. In entrambi i giudizi il ricorrente ha sostenuto che le misure fossero fondate su meri sospetti e su precedenti penali ancora sub iudice, invocando la presunzione di innocenza, e che mancassero concreti presupposti di pericolosità, adeguata istruttoria e motivazione. Ha inoltre contestato l'affermazione dell'amministrazione secondo cui non avrebbe interessi economici o attività lavorativa nel Comune destinatario del divieto, deducendo di svolgervi attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi e li ha respinti nel merito. Ha ritenuto che foglio di via e avviso orale abbiano natura preventiva e cautelare e non richiedano l'accertamento definitivo della commissione di reati, né una condanna penale, potendo la prognosi di pericolosità fondarsi su specifiche e concrete condotte, anche di valore indiziario e su meri sospetti, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Nel caso concreto, la relazione dei Carabinieri, il deferimento per detenzione di cocaina in circostanze indicative dello spaccio e la pluralità di pregiudizi di polizia e penali sono stati ritenuti elementi sufficienti a integrare la categoria prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 159/2011 e il requisito della dedizione alla commissione di reati. L'istruttoria è stata giudicata completa e la motivazione adeguata; la valutazione di pericolosità, ampiamente discrezionale, è sindacabile soltanto per abnormità dell'iter logico, incongruenza, irragionevolezza o travisamento della realtà fattuale, profili non ravvisati nella specie. È stata respinta anche la censura relativa all'attività lavorativa nel Comune, poiché il ricorrente, pur destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, non aveva presentato memorie per rappresentare tale circostanza e il foglio di via prevedeva comunque la possibilità di ottenere una preventiva autorizzazione del Questore per il ritorno, idonea a soddisfare esigenze specifiche, inclusa quella lavorativa. È stata inoltre esclusa la nullità dell'avviso orale: l'atto aveva causa e oggetto nella segnalazione dell'esistenza di indizi e nell'invito a tenere una condotta conforme alla legge, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 159/2011. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, [...] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La categoria di pericolosità può essere integrata sulla base di elementi di fatto e di una prognosi relativa alla dedizione alla commissione di reati, senza necessità di una condanna penale definitiva.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    foglio di via obbligatorio

    Il foglio di via obbligatorio può essere adottato quale misura preventiva quando il quadro concreto consenta una prognosi di pericolosità sociale; la misura può prevedere la possibilità di rientro previa specifica e preventiva autorizzazione del Questore.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano; [...] a tenere una condotta conforme alla legge

    L'avviso orale ha causa e oggetto determinati dalla segnalazione degli indizi e dall'invito a tenere una condotta conforme alla legge; tale contenuto non determina la nullità dell'atto.

  • art. 6 d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale disposizione relativa alle misure di prevenzione personali e ai relativi presupposti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità dell'avviso orale è stata esclusa perché l'atto non era privo di causa o oggetto, risultando conforme al contenuto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 159/2011.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Le misure di prevenzione personali del foglio di via obbligatorio e dell'avviso orale hanno natura preventiva e cautelare e non richiedono l'accertamento definitivo della commissione di reati, né una condanna penale o la configurabilità certa dei fatti come reati.
  • La prognosi di pericolosità sociale può fondarsi su specifiche e concrete condotte, anche di valore indiziario e su meri sospetti, purché dal loro complessivo esame emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.
  • La valutazione amministrativa di pericolosità sociale è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di abnormità dell'iter logico, incongruenza o irragionevolezza della motivazione oppure travisamento della realtà fattuale.
  • La previsione, nel foglio di via, della possibilità di rientrare nel Comune previa specifica e preventiva autorizzazione del Questore consente di tenere conto di esigenze individuali, comprese quelle lavorative, e può escludere la fondatezza della censura di difetto di istruttoria su tali esigenze.
  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 del d.lgs. 159/2011 non è nullo per indeterminatezza dell'oggetto quando indica l'esistenza degli indizi e invita il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, trattandosi del contenuto tipico previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneNullità del provvedimento

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