Sentenza del 25/06/2019 n. 16949 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato gli avvisi di pagamento e gli atti sanzionatori relativi al mancato versamento dell’accisa sul gasolio per autotrazione estratto in esenzione da un deposito fiscale e rifornito a imbarcazioni ormeggiate nel porto di Trieste. Le imbarcazioni, pur risultando formalmente indicate come cargo o commerciali, non erano partite entro otto ore dal rifornimento e sono state ritenute concretamente utilizzate per finalità sportive o ricreative, quindi come imbarcazioni da diporto. Le ricorrenti hanno inoltre dedotto la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, l’illegittimità della pretesa, l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali, l’inesistenza della colpevolezza e il mancato riconoscimento della definizione agevolata delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine quinquennale previsto dall’art. 15 TUA per il recupero delle accise, e non il termine triennale previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990 per la revisione dell’accertamento doganale, era applicabile alla fattispecie. Ha ritenuto inammissibile la contestazione sulla qualificazione delle imbarcazioni, trattandosi di una richiesta di rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. Ha escluso che l’avviso fosse invalido per non aver esplicitamente menzionato le osservazioni del contribuente, ha negato la definizione agevolata per le violazioni consistenti nell’omesso o ritardato pagamento del tributo e ha ritenuto implicitamente respinta la censura relativa alla colpevolezza. Le società sono state condannate al pagamento di 12.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
l'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo
La disposizione riguarda la revisione dell’accertamento dei diritti doganali collegato alla dichiarazione doganale e non si applica al recupero di accise omesse.
Testo unico delle accise, D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15
l'Ufficio [deve] provvedere alla notifica dell'avviso di pagamento entro il più lungo termine di cinque anni
Per il recupero delle accise non versate si applica il termine quinquennale di notifica dell’avviso di pagamento.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 19
La norma disciplina l’accertamento delle violazioni, ma non prevede uno specifico termine di decadenza; in materia tributaria, una decadenza deve essere espressamente stabilita dalla legge.
D.Lgs. n. 171 del 2005, artt. 1, 2 e 66
La qualificazione dell’imbarcazione deve dipendere dall’utilizzazione concreta per finalità sportive o ricreative, non soltanto dalla classificazione formale o dalla documentazione estera. L’art. 2, relativo all’uso commerciale di navi da diporto, non è pertinente quando si discute di navi formalmente commerciali ma concretamente impiegate per diporto.
L. n. 212 del 2000, art. 7
L’Amministrazione deve valutare le osservazioni presentate dal contribuente, ma non è necessariamente tenuta a esplicitare nell’avviso l’esito di tale valutazione, salvo che sussista una specifica lesione delle garanzie difensive prevista dalla legge.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17
La definizione agevolata delle sanzioni non si applica alle violazioni consistenti nell’omesso o ritardato pagamento del tributo.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione complessiva contiene una statuizione implicitamente incompatibile con la pretesa non esaminata separatamente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il termine di decadenza applicabile deve essere individuato in base alla natura effettiva della pretesa: la revisione dell’accertamento doganale e il recupero di accise omesse sono fattispecie diverse e non si applicano automaticamente i termini previsti per l’una all’altra.
- Nella materia tributaria le decadenze dell’Amministrazione devono essere previste espressamente dalla legge; non possono essere ricavate soltanto per analogia o interpretazione estensiva.
- Ai fini delle agevolazioni fiscali, delle esenzioni e delle accise, la qualificazione formale del bene o dell’imbarcazione può essere superata dall’utilizzazione concreta accertata dall’Amministrazione e dai giudici di merito.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione fattuale dei giudici di merito con una diversa interpretazione degli stessi documenti, se non viene individuata una specifica violazione di legge.
- La mancata menzione nell’avviso delle osservazioni del contribuente non determina automaticamente la nullità dell’atto: è necessario che la legge preveda tale conseguenza oppure che sia stata concretamente lesa una garanzia essenziale.
- La definizione agevolata delle sanzioni generalmente non è applicabile alle violazioni che consistono nel semplice omesso o ritardato pagamento del tributo.
- Una censura può risultare implicitamente respinta quando la decisione contiene una statuizione complessiva incompatibile con la sua accoglienza; l’omessa pronuncia non ricorre necessariamente per il solo fatto che ogni argomento non sia stato esaminato separatamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 1074 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 1078 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 2010 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 5534 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 16944 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 giu 2019Sentenza del 25/06/2019 n. 16945 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →