Cassazione Penale, Sentenza n. 27617/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Brescia, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha autorizzato l'estradizione richiesta dalla Confederazione Svizzera per l'esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva emessa dalla Corte Suprema del Cantone di Zurigo. L'estradizione è stata concessa limitatamente ai reati di cessione di sostanza stupefacente e di commercializzazione abusiva di farmaci, mentre era già stata negata per la detenzione di sostanze stupefacenti per consumo personale, ritenuta in Italia non costituire reato ma solo illecito amministrativo, con conseguente difetto di doppia incriminazione. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente concesso l'estradizione anche per il reato di uso personale di sostanze stupefacenti, richiamando il difetto del requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva statuito solo nei limiti dell'annullamento con rinvio già disposto in precedenza e che, per effetto della progressione processuale e della precedente decisione della Corte d'appello, l'estradizione non era stata concessa per il capo relativo alla detenzione di droga per uso personale, questione già decisa favorevolmente all'estradando e ormai coperta da giudicato interno ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. Il motivo di ricorso, dunque, investiva una questione non più proponibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 13, secondo comma, cod. pen.
richiamato dal ricorrente quale parametro del requisito della doppia incriminazione in materia estradizionale
art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
la parte della decisione non investita dall'annullamento con rinvio e già favorevole all'estradando è divenuta definitiva, precludendo la riproposizione della questione
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria
art. 73 d.P.R. 309/90
indicata tra i reati per i quali l'estradizione è stata autorizzata
art. 348 cod. pen.
indicata quale titolo di reato per la commercializzazione abusiva di farmaci
Massime di principio
- Nel giudizio di estradizione, il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una questione che non è stata decisa dalla sentenza impugnata oppure che è già stata definita in modo irrevocabile in un segmento processuale precedente.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio per una ragione di diritto estranea ai presupposti dell'estradizione, il giudice di rinvio può pronunciarsi solo nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente; le questioni non devolute o già coperte da giudicato interno non possono essere nuovamente dedotte.
- Il requisito della doppia incriminazione o meno rileva solo rispetto ai capi per i quali l'estradizione sia effettivamente concessa; se la richiesta è già stata respinta per un determinato fatto perché non previsto come reato nell'ordinamento interno, quella statuizione non può essere rimessa in discussione con un successivo ricorso che la presupponga come ancora aperta.
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