Cassazione Civile, Ordinanza n. 26582/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte delle controricorrenti, ritenendole rituali perché contenute in atto univoco e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti di poteri. Ha quindi applicato l’art. 391 c.p.c. e dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, senza pronunciare sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di divisione ereditaria: il Tribunale aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi e, ritenendo comodamente divisibili i beni relitti, ne aveva effettuato l’assegnazione. La Corte d’appello aveva rigettato solo parzialmente l’impugnazione proposta dal coerede soccombente. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per intervenuto accordo transattivo stragiudiziale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. Le controricorrenti hanno aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte e formulata in modo rituale, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione; in tale ipotesi non si provvede sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce estinzione del processo quando sia rituale e sia accettata dalla parte costituita, purché risultino chiari l’oggetto della rinuncia e i poteri di rappresentanza di difensori e parti.
- L’intervenuto accordo transattivo stragiudiziale può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso, ma ciò che rileva ai fini processuali è la ritualità dell’atto di rinuncia e della sua accettazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese se le parti hanno regolato diversamente il punto o comunque non vi è luogo a statuizione specifica.
Come è indicizzato
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