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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 878 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento di Euro 41.688,97 per IVA non versata dal cedente M.M. nell'anno 2006, chiedendone il pagamento solidale a Bartolini Auto ai sensi dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione sosteneva che la cessione delle autovetture a prezzi inferiori a quelli di acquisto integrasse il presupposto della responsabilità solidale. La CTR aveva ritenuto insufficienti tali elementi, valorizzando i listini Eurotax e la buona fede della cessionaria. L'Agenzia contestava tale valutazione, deducendo vizi motivazionali e violazione dell'art. 60-bis, secondo cui la buona fede del cessionario non esclude automaticamente la solidarietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso di Bartolini Auto per irregolarità della procura speciale. Ha inoltre accolto tutti e tre i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la differenza obiettiva tra il prezzo di cessione e il valore normale del bene sia sufficiente a fondare la responsabilità solidale prevista dall'art. 60-bis, senza necessità di dimostrare la colpevole ignoranza o la mala fede del cessionario. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è quindi una decisione definitiva sull'importo dovuto, ma l'esito processuale è favorevole all'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis

    Prevede l'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell'IVA non versata dal cedente relativamente a determinate categorie di beni, quando le cessioni siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale. La presunzione può essere superata dimostrando documentalmente che il prezzo ridotto dipende da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili, da specifiche disposizioni di legge e che non è collegato al mancato pagamento dell'imposta.

    La solidarietà opera sulla base dell'obiettiva divergenza tra prezzo praticato e valore normale, senza che l'Amministrazione debba necessariamente provare la mala fede o la consapevolezza del cessionario circa la frode o l'omesso versamento dell'IVA. Il cessionario deve fornire una prova concreta e documentale della plausibilità del prezzo inferiore.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 14

    Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo dell'operazione. Si può fare riferimento ai listini dell'impresa fornitrice, alle mercuriali e ai listini della Camera di commercio.

    Il valore normale non deve essere determinato esclusivamente mediante listini di mercato come Eurotax. Può coincidere anche con il prezzo di acquisto sostenuto dal cedente, se tale dato è idoneo a rappresentare il valore del bene.

  • Codice di procedura civile, art. 83

    La procura speciale per il giudizio di cassazione deve risultare dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata nelle forme previste, oppure essere materialmente riferibile al ricorso o al controricorso.

    Una procura separata, non materialmente congiunta al controricorso e autenticata dal solo difensore in modalità non consentita, comporta l'inammissibilità del controricorso.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 21, n. 3, come modificata

    Consente agli Stati membri di prevedere la responsabilità solidale del soggetto passivo che sapeva o aveva ragionevoli motivi per sospettare il mancato versamento dell'IVA, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e proporzionalità.

    Le presunzioni di responsabilità sono ammesse se il contribuente può concretamente superarle mediante prova contraria e se il meccanismo non rende eccessivamente difficile l'esercizio dei suoi diritti.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di beni soggette all'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, la vendita a un prezzo obiettivamente inferiore al valore normale può attivare la responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente.
  • La buona fede del cessionario, da sola, non è normalmente sufficiente a escludere la responsabilità solidale: occorre dimostrare documentalmente una ragione economica oggettiva e plausibile del prezzo ridotto, non collegata all'evasione dell'IVA.
  • Per determinare il valore normale possono essere utilizzati non solo i listini di mercato, ma anche il prezzo di acquisto del cedente o altri dati concreti relativi a transazioni comparabili.
  • Il cessionario che opera in settori a rischio dovrebbe conservare documentazione su condizioni del bene, comparabili di mercato, precedenti transazioni, motivazioni degli sconti e verifiche effettuate sul cedente, così da poter fornire la prova contraria.
  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare rigorosamente le forme previste dall'art. 83 c.p.c.; una procura irregolare può rendere inammissibile il controricorso.

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