Cassazione Penale, Sentenza n. 26926/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato la confisca di un ampio compendio immobiliare e aziendale. Marrocu contesta la mancanza di motivazione in ordine alla correlazione temporale tra le provviste finanziarie versate per la sottoscrizione del capitale sociale della Atheras Immobiliare s.r.l. e la presunta truffa che giustificava la pericolosità sociale; contesta altresì la valutazione della sproporzione tra impieghi e redditi. Buonfiglio deduce la violazione di limiti procedurali (reformatio in pejus, essendo stata in primo grado qualificata quale intestataria fittizia e tale decisione non impugnata dalla Procura generale) e la carenza dei presupposti per ritenere la sua pericolosità generica (assenza di abitualità, rilevanza del reddito legittimo, prescrizione del reato contestato e mancata produzione di prova giudiziale della sua partecipazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo proposto da Marrocu e ha ritenuto manifestamente infondate o aspecifiche le censure proposte da Buonfiglio. In particolare, la Corte ha ritenuto che: a) la ricostruzione del giudice del rinvio è logica e motivata, essendo stata verificata una crescita non giustificata di liquidità in correlazione temporale con le dazioni oggetto della truffa; b) il sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato e non emergono vizi di motivazione tali da rendere apparente l'impianto argomentativo; c) il giudice della prevenzione può fondare la pericolosità generica anche su fatti delineati in sede penale, pur in assenza di condanna, se risultano sufficientemente chiari. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011
Consente di valutare la pericolosità generica dell'interessato; la Corte ha ritenuto che la condotta abituale e il contributo consapevole di Buonfiglio al disegno criminoso potessero fondare la misura di prevenzione.
art. 24 d.lgs. n. 159/2011
Riguarda i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti, con motivazione considerata analitica e non apparente.
art. 29 d.lgs. n. 159/2011
Norma collegata ai rimedi sulla qualificazione dei fatti per la confisca; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione anche in assenza di accertamento penale definitivo quando i fatti risultano delineati.
art. 5 e art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Richiamati dalla difesa di Buonfiglio in relazione ai limiti e alle tutele del procedimento di prevenzione; la Corte ha ritenuto che le censure non abbiano dimostrato vizio di giurisdizione o carenza motivazionale.
art. 125 cod. proc. pen.
Riguarda i termini e le formalità del ricorso per cassazione; richiamato nel quadro procedurale, con conseguente esame di ammissibilità dei motivi.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di censurare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non meramente apparente, escludendo la violazione dedotta da Marrocu.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma sul ricorso per cassazione; richiamata nelle doglianze processuali del ricorrente.
art. 597, comma 3; art. 623; art. 624 cod. proc. pen.
Articoli richiamati dalla difesa in relazione alla procedura e alla prova; la Corte non ha ritenuto che le loro argomentazioni comportassero invalidità del decreto impugnato.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte conferma che anche fatti emersi nel processo penale e valutati ai fini di una pronuncia di non doversi procedere o assoluzione possono essere utilizzati nel giudizio di prevenzione se delineati con chiarezza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiami ai limiti di impugnazione previsti per i ricorsi nel procedimento di prevenzione; la Corte ha valutato i motivi entro tali limiti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma di trasmissione di atti/conclusioni scritte; citata nelle formalità del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: rilevano violazioni di legge e motivazione inesistente o meramente apparente (mancata considerazione di un elemento potenzialmente decisivo).
- Il giudice della prevenzione può fondare misure di prevenzione e confische anche su fatti emersi nel processo penale, compresi fatti non sfociati in condanna, purché delineati con sufficiente chiarezza e oggettività.
- Per giustificare la confisca è necessaria una correlazione temporale e logica tra le provviste finanziarie e le condotte illecite; la mera contestazione del perito o calcoli alternativi richiede un'attenta controprova tecnico-contabile per essere accolti.
- La qualificazione del soggetto come 'intestatario fittizio' o come 'proposto' richiede una chiara motivazione: se una decisione di grado precedente è ormai cristallizzata, il giudice d'appello non può trasformare sostanzialmente la veste processuale senza aver affrontato direttamente le doglianze pertinenti.
- In casi simili è fondamentale documentare in modo rigoroso: origine lecita dei fondi, tempistica dei versamenti, prelievi/extri movimenti dai conti delle vittime e controdeduzioni per la perizia (bilanci, dichiarazioni dei redditi, flussi bancari).
- Se si contesta la perizia tecnica, presentare una consulenza tecnica contraddittoria e puntuale è essenziale: la Corte tende a ritenere sufficienti le valutazioni peritali se non emerge un vizio concreto e specifico.
- Le questioni procedurali (es. mancata audizione di testimoni o vittime) devono essere sollevate e documentate nel corso dei gradi di giudizio per poter efficacemente incidere in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26791/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26794/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26795/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26798/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →