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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26926/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato la confisca di un ampio compendio immobiliare e aziendale. Marrocu contesta la mancanza di motivazione in ordine alla correlazione temporale tra le provviste finanziarie versate per la sottoscrizione del capitale sociale della Atheras Immobiliare s.r.l. e la presunta truffa che giustificava la pericolosità sociale; contesta altresì la valutazione della sproporzione tra impieghi e redditi. Buonfiglio deduce la violazione di limiti procedurali (reformatio in pejus, essendo stata in primo grado qualificata quale intestataria fittizia e tale decisione non impugnata dalla Procura generale) e la carenza dei presupposti per ritenere la sua pericolosità generica (assenza di abitualità, rilevanza del reddito legittimo, prescrizione del reato contestato e mancata produzione di prova giudiziale della sua partecipazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo proposto da Marrocu e ha ritenuto manifestamente infondate o aspecifiche le censure proposte da Buonfiglio. In particolare, la Corte ha ritenuto che: a) la ricostruzione del giudice del rinvio è logica e motivata, essendo stata verificata una crescita non giustificata di liquidità in correlazione temporale con le dazioni oggetto della truffa; b) il sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato e non emergono vizi di motivazione tali da rendere apparente l'impianto argomentativo; c) il giudice della prevenzione può fondare la pericolosità generica anche su fatti delineati in sede penale, pur in assenza di condanna, se risultano sufficientemente chiari. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011

    Consente di valutare la pericolosità generica dell'interessato; la Corte ha ritenuto che la condotta abituale e il contributo consapevole di Buonfiglio al disegno criminoso potessero fondare la misura di prevenzione.

  • art. 24 d.lgs. n. 159/2011

    Riguarda i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti, con motivazione considerata analitica e non apparente.

  • art. 29 d.lgs. n. 159/2011

    Norma collegata ai rimedi sulla qualificazione dei fatti per la confisca; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione anche in assenza di accertamento penale definitivo quando i fatti risultano delineati.

  • art. 5 e art. 10 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamati dalla difesa di Buonfiglio in relazione ai limiti e alle tutele del procedimento di prevenzione; la Corte ha ritenuto che le censure non abbiano dimostrato vizio di giurisdizione o carenza motivazionale.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riguarda i termini e le formalità del ricorso per cassazione; richiamato nel quadro procedurale, con conseguente esame di ammissibilità dei motivi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente di censurare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non meramente apparente, escludendo la violazione dedotta da Marrocu.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso per cassazione; richiamata nelle doglianze processuali del ricorrente.

  • art. 597, comma 3; art. 623; art. 624 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dalla difesa in relazione alla procedura e alla prova; la Corte non ha ritenuto che le loro argomentazioni comportassero invalidità del decreto impugnato.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte conferma che anche fatti emersi nel processo penale e valutati ai fini di una pronuncia di non doversi procedere o assoluzione possono essere utilizzati nel giudizio di prevenzione se delineati con chiarezza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami ai limiti di impugnazione previsti per i ricorsi nel procedimento di prevenzione; la Corte ha valutato i motivi entro tali limiti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma di trasmissione di atti/conclusioni scritte; citata nelle formalità del procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione il sindacato di legittimità in Cassazione è limitato: rilevano violazioni di legge e motivazione inesistente o meramente apparente (mancata considerazione di un elemento potenzialmente decisivo).
  • Il giudice della prevenzione può fondare misure di prevenzione e confische anche su fatti emersi nel processo penale, compresi fatti non sfociati in condanna, purché delineati con sufficiente chiarezza e oggettività.
  • Per giustificare la confisca è necessaria una correlazione temporale e logica tra le provviste finanziarie e le condotte illecite; la mera contestazione del perito o calcoli alternativi richiede un'attenta controprova tecnico-contabile per essere accolti.
  • La qualificazione del soggetto come 'intestatario fittizio' o come 'proposto' richiede una chiara motivazione: se una decisione di grado precedente è ormai cristallizzata, il giudice d'appello non può trasformare sostanzialmente la veste processuale senza aver affrontato direttamente le doglianze pertinenti.
  • In casi simili è fondamentale documentare in modo rigoroso: origine lecita dei fondi, tempistica dei versamenti, prelievi/extri movimenti dai conti delle vittime e controdeduzioni per la perizia (bilanci, dichiarazioni dei redditi, flussi bancari).
  • Se si contesta la perizia tecnica, presentare una consulenza tecnica contraddittoria e puntuale è essenziale: la Corte tende a ritenere sufficienti le valutazioni peritali se non emerge un vizio concreto e specifico.
  • Le questioni procedurali (es. mancata audizione di testimoni o vittime) devono essere sollevate e documentate nel corso dei gradi di giudizio per poter efficacemente incidere in Cassazione.

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