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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28574/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 121 e 125 c.p.p.: il ricorrente deduce che il Tribunale delle misure di prevenzione non ha deciso sulla richiesta di rateizzazione della cauzione (istanza del 30/07/2019), per cui non è stato possibile conoscere la somma da versare né adempiere; si censura l'omessa motivazione e si sostiene che la richiesta di rateizzazione sospenderebbe ipso iure l'obbligo di pagamento in attesa della decisione. (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 131-bis c.p.: si eccepisce motivazione mancante e contraddittoria perché il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto la buona fede e concesso attenuanti generiche in ragione della mancata statuizione sulla rateizzazione, ma poi ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha confermato che l'obbligo di versamento della cauzione deriva direttamente dal decreto di applicazione della misura di prevenzione (art. 31 d.lgs. n. 159/2011) e che la presentazione di una istanza di rateizzazione non sospende l'obbligo di pagamento né integra un elemento della fattispecie incriminatrice. Pertanto il mancato versamento entro il termine fissato integra il reato previsto dall'art. 76, comma 4, cod. antimafia anche se il Tribunale non si è pronunciato sulla rateizzazione prima della scadenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la non punibilità ex art. 131-bis c.p., considerando l'assenza di qualsiasi pagamento parziale, la continuità di pericolosità sociale del ricorrente e l'interesse pubblico sotteso alla normativa. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) - art. 31

    «DJI tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte»

    L'obbligo di versamento della cauzione è disposto contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione e deriva direttamente dal decreto di applicazione; la normativa prevede la possibilità di rateizzazione ma questa è rimessa al potere discrezionale del Tribunale e non sospende automaticamente l'obbligo di pagamento.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia) - art. 76, comma 4

    «[c]hi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni»

    La mancata ottemperanza entro il termine fissato integra il reato; la fattispecie si perfeziona alla scadenza del termine e può essere punita anche a titolo di colpa, senza che la mera istanza di rateizzazione impedisca la punibilità.

  • Legge 17 ottobre 2017, n. 161 - art. 9 (modifica art. 31)

    «MI tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili»

    La norma ha introdotto la possibilità per il tribunale di disporre la rateizzazione della cauzione in relazione alle condizioni economiche, ma tale facoltà è discrezionale e non determina automaticamente effetti sospensivi sull'obbligo di pagamento.

  • codice di procedura penale - artt. 121 e 125

    Richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione e la regolarità del procedimento decisionale; la Corte ha ritenuto che l'assenza di una statuizione sulla rateizzazione non configuri vizio tale da incidere sulla configurabilità del reato e sulle richieste di motivazione, atteso che l'obbligo di pagamento è generato dal provvedimento di applicazione della misura.

  • codice di procedura penale - art. 606 comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di cassazione dedotti: lett. b) (violazione di norme processuali o di criteri di valutazione della prova) e lett. e) (motivazione insufficiente o contraddittoria). La Corte ha ritenuto i motivi infondati e la motivazione di merito adeguata.

  • codice penale - art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha confermato che, anche in presenza di somma non elevata, l'applicazione della norma può essere esclusa se sussistono elementi oggettivi e di allarme sociale (ad es. pericolosità e inosservanza delle prescrizioni) che giustificano il rigetto della sua applicazione.

Massime di principio

  • La presentazione di una istanza di rateizzazione della cauzione non sospende automaticamente l'obbligo di versamento previsto dal provvedimento di misura: l'obbligo deriva dal decreto e il mancato pagamento nel termine integra il reato previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011.
  • La possibilità legislativa di rateizzare la cauzione è discrezionale e richiede un provvedimento espresso del Tribunale; l'assenza di tale provvedimento non neutralizza la rilevanza penale della mancata ottemperanza.
  • La buona fede o il fatto di aver richiesto la rateizzazione possono essere elementi valutabili ai fini della determinazione della pena o delle attenuanti, ma non costituiscono di per sé causa di esclusione del reato o sospensione dell'obbligo di pagamento.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (non punibilità per particolare tenuità) si basa su parametri prevalentemente oggettivi (esiguità del danno, tenuità della condotta, pena edittale) e può essere esclusa se emergono profili di pericolosità sociale o di allarme pubblico anche quando la somma è modesta.
  • Se si è nella posizione del soggetto obbligato, è prudente: 1) sollecitare immediatamente il Tribunale per una decisione sulla rateizzazione; 2) effettuare comunque, se possibile, pagamenti parziali o offrire garanzie sostitutive; 3) documentare tempestivamente l'impossibilità economica per creare elementi utili in sede penale e di merito.

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