Cassazione Penale, Sentenza n. 11543/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di riparazione per ingiusta detenzione allegando una procura ritenuta non speciale dalla Corte territoriale. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza perché sottoscritta solo dal difensore munito di procura generica (mandato ad litem) e non da procuratore speciale o dallo stesso richiedente; la procura non avrebbe indicato in modo specifico la nomina per proporre l'azione di riparazione né gli estremi del procedimento penale. In cassazione il ricorrente ha invece sostenuto che la procura, se letta nel suo contenuto e per la pluralità di poteri conferiti, fosse sufficientemente specifica e che l'allegazione su foglio separato, congiunto all'atto, fosse conforme all'art. 83 c.p.c.; ha invocato una lettura sostanzialistica che privilegi l'accesso al giudice e il principio di conservazione degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio per cui l'istanza di riparazione ex artt. 315 e 645 c.p.p. deve essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme dell'art. 122 c.p.p.; il mandato ad litem generico non può sostituire la procura speciale quando manca una chiara e inequivoca manifestazione di volontà del soggetto di conferire il potere di proporre la domanda di indennizzo. La Corte ha inoltre osservato che sebbene siano tollerate imprecisioni formali non sostanziali, nel caso concreto la procura risultava priva della specificità necessaria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese a favore del Ministero resistente, avendo la sua memoria difensiva risultata generica e non apportante contributo decisivo.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
richiama la competenza del giudice della riparazione e la procedura connessa all'istanza di riparazione; usata dalla Corte territoriale come riferimento formale nell'atto di nomina
art. 315 cod. proc. pen.
stabilisce che l'istanza di riparazione deve essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale; la Corte lo interpreta come norma vincolante per l'autenticità della volontà del richiedente
art. 645 cod. proc. pen.
disciplinando la riparazione per ingiusta detenzione conferma l'obbligo di presentazione dell'istanza nelle forme previste, richiedendo la specialità della procura
art. 122 cod. proc. pen.
regola i requisiti della procura speciale; la Corte afferma che l'atto deve consentire di ricostruire con certezza la volontà del soggetto di conferire il potere di proporre la domanda di riparazione
art. 83 cod. proc. civ.
richiamato dal ricorrente per sostenere la validità di procura su foglio separato purché materiale; la Corte non nega la possibilità, ma richiede comunque che la procura abbia i caratteri di specificità richiesti dall'art. 122 c.p.p.
artt. 85 e 159 cod. proc. civ.
citati dal ricorrente a sostegno di principi di rappresentanza e di forma degli atti, ma la Corte non ritiene che essi possano esimere dal requisito specifico della procura speciale nella materia della riparazione
art. 1367 cod. civ.
richiamato in rapporto alla validità della procura e al consenso a conferire poteri; la Corte evidenzia che la mera pluralità di poteri nel mandato non equivale alla specificità richiesta per la domanda di riparazione
art. 6 CEDU
menzionato dal ricorrente in tema di diritto di accesso al giudice; la Corte riconosce la necessità di evitare formalismi eccessivi ma ricorda che ciò non esclude il rispetto delle forme essenziali volte a garantire l'autenticità della volontà
Massime di principio
- L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere presentata personalmente dal soggetto o da procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p.; un incarico generico al difensore (mandato ad litem) non è sufficiente per delegare la proposizione della domanda di riparazione.
- Procura su foglio separato è ammessa se il foglio è materialmente congiunto all'atto e ne consente l'identificazione, ma resta necessario che la procura espliciti in modo chiaro la volontà di conferire il potere di proporre l'azione riparatoria.
- Le imprecisioni formali non pregiudicano la validità della procura quando non impediscono la ricostruzione certa della volontà del mandante; tuttavia, quando la procura è priva di specificità rispetto all'azione di riparazione, il giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza.
- Per evitare il rigetto per motivi formali è buona prassi indicare espressamente nella procura il potere di proporre l'istanza di riparazione e, se possibile, gli estremi del procedimento penale relativo alla misura cautelare o alla detenzione ingiusta.
- La tutela dell'accesso al giudice (art. 6 CEDU) richiede un'interpretazione sostanzialistica delle formalità, ma non giustifica l'abolizione dei requisiti essenziali volti a garantire l'autenticità della volontà del richiedente.
- Memorie difensive generiche depositate dal resistente che non apportino censure specifiche o fatti nuovi difficilmente comportano una condanna alle spese a favore dello Stato; invece il ricorrente che perde è normalmente condannato alle spese processuali.
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