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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18369/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di applicazione di pena resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) emessa nei confronti del ricorrente in relazione a reati tra cui l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.). La richiesta era fondata sull'inconciliabilità tra la condanna di Durici e le successive assoluzioni irrevocabili di alcuni coimputati (alcune con formula "perché il fatto non sussiste"), che a detta del ricorrente avrebbero compromesso gli elementi costitutivi del reato associativo e di altri reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso a priori la revisione delle sentenze di patteggiamento e che non aveva effettuato una verifica concreta e puntuale della inconciliabilità tra le sentenze. La Cassazione ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è soggetta a revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p. e che la sopravvenuta assoluzione di due dei quattro presunti associati astrattamente può rendere incompatibile la sussistenza del reato associativo (art. 416 c.p.), posto che tale delitto richiede la pluralità di almeno tre soggetti. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di Venezia affinché proceda a un nuovo esame concreto, estendendo la verifica anche agli altri reati per i quali vi sono assoluzioni irrevocabili dei coimputati.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) non è esclusa dall'ambito applicativo dell'istituto della revisione; può essere oggetto di revisione se emergono sentenze irrevocabili inconciliabili con i fatti su cui si è fondata la condanna.

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente la revisione quando una sentenza irrevocabile assolva coimputati in modo inconciliabile con la sentenza di condanna; la Corte ha affermato che tale disposizione vale anche con riferimento alle sentenze di patteggiamento.

  • art. 416 cod. pen.

    Il delitto di associazione per delinquere è plurisoggettivo e richiede la partecipazione di tre o più persone: la sopravvenuta assoluzione irrevocabile di una parte degli associati può compromettere la sussistenza dell'elemento 'tre o più persone' e rendere astrattamente inconciliabile la precedente condanna.

  • legge 12 giugno 2003, n. 134 (modifica art. 630 c.p.p.)

    La modifica normativa ha introdotto nel corpo dell'art. 630 un riferimento anche alle sentenze di patteggiamento e al decreto penale, rendendo quindi non più condivisibile la tesi che escluda in radice la revisione delle sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) può essere soggetta a revisione ex art. 630 c.p.p.: non è esclusa a priori dall'istituto della revisione.
  • La verifica di inconciliabilità deve essere concreta e comparativa sui fatti e sugli elementi costitutivi delle fattispecie: il diverso criterio decisionale tra giudizio ordinario e patteggiamento non impedisce automaticamente la revisione.
  • La sopravvenuta assoluzione irrevocabile di coimputati, soprattutto con formula "perché il fatto non sussiste", può rendere incompatibile la condanna di un altro imputato se da essa deriva il venir meno di elementi essenziali del reato (es. il requisito numerico per l'associazione).
  • Nel caso di reato associativo (art. 416 c.p.) occorre valutare se, dopo le assoluzioni sopravvenute, permangono gli elementi costitutivi (in particolare il numero minimo di partecipanti); in caso di dubbio la questione va riesaminata dal giudice di merito.
  • Il giudice che esamina una domanda di revisione deve esprimersi su tutti i reati per i quali sussistono sentenze irrevocabili di assoluzione dei coimputati e non limitarsi a motivazioni formali o generiche.

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