Sentenza del 21/03/2018 n. 1803 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancata integrazione del contraddittorio - Rimessione alla CTP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), del d.lgs. 546/1992, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione e il processo possa proseguire correttamente. Non risulta una decisione definitiva sul merito della tardività della notifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava esclusivamente la tardività della notifica della cartella di pagamento. Tale attività rientra nella competenza del concessionario della riscossione, sicché il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato anche nei suoi confronti. La mancata partecipazione del concessionario ha determinato un vizio processuale.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lettera b)
Rimessione della causa al primo giudice quando deve essere integrato il contraddittorio o deve essere estromessa una parte.
La norma impone la rimessione al giudice di primo grado quando il processo si è svolto senza la necessaria partecipazione di una parte, consentendo la corretta instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro una cartella riguarda la tardività o altri vizi della notifica, occorre normalmente coinvolgere anche il concessionario della riscossione, perché tali attività rientrano nella sua sfera di competenza.
- Se il giudizio è stato deciso senza la partecipazione di una parte necessaria, il giudice non può definire validamente il merito: deve disporre l'integrazione del contraddittorio e, nei casi previsti, rimettere la causa al primo giudice.
- La rimessione al primo giudice non equivale alla vittoria definitiva sul merito della contestazione, ma rappresenta un esito favorevole sul piano processuale perché consente al ricorrente di far esaminare correttamente la propria doglianza.
- La corretta individuazione del soggetto responsabile dell'atto o dell'attività contestata è essenziale per evitare una pronuncia invalida o la necessità di rinnovare il processo.
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