Sentenza n. 1063/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 4075/2024 pubblicata il 19.09.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto somme per Retribuzione Professionale Docente e carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 4075/2024, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 727,08, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di Retribuzione Professionale Docente, nonché di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 a titolo di carta docente. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 30 dicembre 2024. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma la pretesa non è stata adeguatamente contestata. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale ordinario. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri e le spese aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto alla quantificazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo, gli artt. 1283 e seguenti c.c. e le ulteriori norme applicabili. Non è stata accolta la richiesta di fissare una somma per ogni ritardo, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere a obblighi di pagamento prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1283 e seguenti c.c.
La quantificazione degli interessi deve essere verificata in concreto quanto a misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e i parametri legali; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione obbligata non abbia eseguito il comando giudiziale, purché il titolo sia idoneamente documentato e sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, detraendo gli eventuali adempimenti parziali e includendo gli accessori maturati secondo il titolo e la legge.
- Il calcolo prospettato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione né il commissario ad acta quanto al capitale residuo e agli interessi: la loro esatta misura e decorrenza devono essere verificate sulla base del giudicato e delle norme applicabili.
- La misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando l'importo richiesto per ogni ritardo risulti manifestamente iniquo e sproporzionato rispetto alle circostanze del caso.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e definendone tempi e poteri sostitutivi.
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